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Risoluzione Agenzia Entrate n. 98 del 30.07.2004
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Domanda di iscrizione alla Banca dati degli operatori ortofrutticoli di cui all'articolo 3 del regolamento CE n. 1148/2001 - imposta di bollo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 98 del 30.07.2004Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con nota prot. n. E-126 del 2 marzo 2004, ha chiesto se è dovuta l'imposta di bollo sulle domande di iscrizione alla Banca dati degli operatori del settore ortofrutticoli, di cui all'articolo 4 del D. M. 28 dicembre 2001, che ha dettato disposizioni attuative del Regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione del 12 giugno 2001 sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.
Al riguardo si osserva che, come evidenziato dal Ministero istante, la banca dati ha la finalità di costituire una base anagrafica degli operatori del settore (produzione e commercio) che permetta all'autorità del coordinamento delegata (AGEA) di procedere al controllo a campione di conformità degli operatori, in relazione alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.
Gli operatori del settore ortofrutticolo, che risultano iscritti alla banca dati di cui al citato articolo 4 del D.M. 28 dicembre 2001, ai sensi del successivo articolo 5 dello stesso decreto, possono essere autorizzati, tra l'altro, dalle regioni "... ad apporre su ogni confezione una etichetta, conforme al facsimile di cui all'allegato III del regolamento, purché siano in possesso dei requisiti e dimostrino il rispetto delle condizioni di cui al predetto articolo".
Gli operatori che senza essere iscritti alla banca dati commercializzino prodotti ortofrutticoli, ovvero appongano l'etichetta di cui al citato art. 4 senza autorizzazione, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306 (Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento CE n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39).
Sulla base di quanto sopra riportato, appare evidente che il provvedimento di iscrizione alla banca dati in esame costituisce presupposto necessario affinché gli operatori ortofrutticoli possano apporre le etichette (logo comunitario) sui prodotti da commercializzare nel territorio dell'Unione Europea.
Pertanto, le domande di iscrizione alla Banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della tariffa, annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede il pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di euro 10,33, per "istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi (...) dell'Amministrazione dello Stato, (...) tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili."
Per completezza di argomento, si precisa che anche gli atti e provvedimenti eventualmente rilasciati agli operatori sono soggetti all'imposta di bollo nella misura di euro 10,33, in quanto rientranti tra gli "atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato (...) rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta...", di cui all'articolo 4 della citata tariffa.