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Risoluzione Agenzia Entrate n. 118 del 10.08.2004
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Istanza di interpello X Art. 1 della legge n. 449/97. Detrazione di imposta del 36 per cento per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara
Risoluzione Agenzia Entrate n. 118 del 10.08.2004Si segnala, per l'interesse generale e la correttezza della tesi interpretativa sostenuta, il parere reso dalla Direzione Regionale delle Entrate Z in sede di risposta all'interpello di seguito riportato in forma integrale.
QUESITO
Con istanza pervenuta alla scrivente la S.V. ha proposto interpello, rappresentando di aver effettuato, nell'anno 2003, lavori di ristrutturazione nell'appartamento di Sua proprietà. In particolare, la consulenza richiesta concerne la possibilità di fruire della detrazione IRPEF per le relative spese sostenute, sebbene la prevista comunicazione di inizio lavori sia stata inviata al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette Z anziché al Centro Operativo di Pescara. Infatti, a causa di ciò, il CAF incaricato a predisporre il proprio Modello 730, ha "respinto" la documentazione presentata per indicare la detrazione in dichiarazione.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
Tanto premesso, la S.V. ha espresso l'avviso che le spese su menzionate siano comunque detraibili poiché, a fronte dell'errore commesso in buona fede, comunque era compito di questa Amministrazione assicurare la successiva trasmissione della comunicazione al competente nuovo ufficio (Centro Operativo di Pescara).PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Occorre preliminarmente osservare che con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7/12/2001 veniva istituito, dal 1 gennaio 2002, il Centro Operativo di Pescara tra le cui attribuzioni è stata ricondotta anche la gestione delle comunicazioni in argomento. Contestualmente venne altresì prevista la soppressione dal 31 dicembre 2001 del su menzionato Centro di Servizio Z.
Al riguardo, questa Agenzia è poi intervenuta puntualizzando che, a decorrere dall'1/1/2002, le comunicazioni in argomento andavano presentate al Centro Operativo di Pescara e "quelle eventualmente presentate in data successiva vanno comunque inviate al suddetto Centro operativo (cfr. Circolare 12/4/2002, n. 31, p. 2.1, lett. e)".
Il 9 maggio 2002 è stata infine adottato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 153 che ha modificato il regolamento attuativo della detrazione in questione (Decreto 18/2/1998, n. 41) sostituendo all'art. 1, c. 1, lett. a, il riferimento "al centro di servizio delle imposte dirette e indirette individuato con decreto dirigenziale" con la locuzione "all'Ufficio delle entrate, individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate".
Tanto premesso, si conviene con quanto da Lei prospettato, oltre tutto conforme al "principio di tutela dell'affidamento e della buona fede" (art. 10 L. n. 212/2000 cd. "Statuto del contribuente") che deve caratterizzare i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria. Pertanto, alle condizioni e nei limiti previsti per fruire della detrazione introdotta con l'art. 1 della L. n. 449/1997, la S.V. potrà fruire del beneficio fiscale, in particolare esibendo e conservando la prova della preventiva comunicazione inizio lavori trasmessa al soppresso Centro di Servizio Z, cioè la ricevuta della raccomandata.
Si precisa, infine, che tutti i documenti citati sono consultabili sul sito www.agenziaentrate.it alla voce "documentazione".