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Risoluzione Agenzia Entrate n. 122 del 20.09.2004
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Termine di presentazione della comunicazione di inesigibilità da parte dei concessionari del servizio nazionale della riscossione. Precisazioni
Risoluzione Agenzia Entrate n. 122 del 20.09.20041. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, i concessionari del servizio nazionale della riscossione, ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo e non riscosse, trasmettono una comunicazione di inesigibilità, da redigere ed inviare, relativamente ai ruoli di questa Agenzia, con modalità telematiche, in conformità alle apposite specifiche tecniche.
Sulla base del primo periodo della lettera c) del comma 2 del citato art. 19, la comunicazione di inesigibilità deve essere presentata dai concessionari, a pena di perdita del diritto al discarico, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo.
Tuttavia, relativamente ai ruoli consegnati ai concessionari fino al 30 settembre 2001, il termine di presentazione della comunicazione in parola è stato fissato al 1 ottobre 2004 con una specifica norma transitoria, contenuta nell'art. 59, comma 4-quater, lettera d), del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112.
In prossimità di tale scadenza, alcune aziende concessionarie hanno chiesto se la predetta comunicazione debba o meno essere prodotta a questa Agenzia anche con riferimento ai ruoli che - alla scadenza dei termini normativamente previsti per la presentazione di tale comunicazione - si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) regolare assolvimento, da parte del contribuente, del piano di rateazione contenuto in un provvedimento di dilazione emesso dal competente Ufficio Locale;
b) pendenza di un provvedimento di sospensione della riscossione;
c) adesione del debitore, ricorrendone i presupposti, alla definizione agevolata di cui all'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con tempestivo pagamento:
c1) dell'intero importo delle somme dovute (ammontare delle spese esecutive + 25% delle somme iscritte a ruolo);
c2) di un acconto pari almeno all'80% di tale importo;
d) tempestivo pagamento, da parte del contribuente, di capitale, interessi e 50% delle sanzioni, a fronte della comunicazione (c.d. "avviso bonario") inviatagli dal concessionario ai sensi dell'art. 25, comma 3-quater, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.2. Le quattro ipotesi descritte nel paragrafo 1 - pur se tra loro diverse per altri aspetti - presentano sicuramente una caratteristica comune, vale a dire l'assoluta impossibilità, per il concessionario, di svolgere, alla data di scadenza del termine di presentazione della comunicazione di inesigibilità, qualunque attività di recupero coattivo.
Tuttavia, le norme vigenti non regolano il comportamento che lo stesso concessionario deve mantenere, ai fini della comunicazione di inesigibilità, al verificarsi delle ipotesi sopra indicate.
L'assenza di specifiche prescrizioni normative sull'argomento rende necessario, anzitutto, accertare se le ipotesi in questione siano assimilabili ad altre previste dal legislatore. Ciò, allo scopo di chiarire se il quesito sottoposto alla scrivente possa essere risolto applicando in via analogica le disposizioni dettate dal d.lgs. n. 112 del 1999 relativamente ad altre casistiche.
In proposito, si rileva che l'unica fattispecie contemplata dal legislatore nel d.lgs. n. 112/1999 che presenti un'identità di ratio con quella in esame è la pendenza delle procedure esecutive, alla data di presentazione della comunicazione di inesigibilità, per causa non imputabile al concessionario.
Questa eventualità è presa in considerazione dal secondo periodo dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 112/1999, in virtù del quale, in tal caso, la comunicazione di inesigibilità deve essere prodotta ed è suscettibile di successiva integrazione. Ne deriva che, in siffatta eventualità, la comunicazione di inesigibilità va, comunque, presentata all'ordinaria scadenza, sia pur con riserva di successiva integrazione.
La ratio della disposizione è quella di esigere che il concessionario informi l'Amministrazione, attraverso la comunicazione di inesigibilità, che è stata avviata una procedura di riscossione coattiva, senza essere riuscito a concluderla per ragioni (ad es., la pendenza di un contenzioso innanzi al giudice dell'esecuzione) indipendenti dalla sua volontà.
Ebbene, è di tutta evidenza che tale ratio non ricorre nelle ipotesi di cui al paragrafo 1, nelle quali al concessionario è inibito l'esercizio o la prosecuzione dell'azione esecutiva per effetto di un provvedimento adottato dagli uffici (casi a e b) o di una norma di legge (casi c e d), laddove l'art. 19, comma 2, lett. c), secondo periodo, del d.lgs. n. 112 del 1999 si riferisce, all'opposto, a situazioni in cui l'agente della riscossione non può dare corso all'azione esecutiva per cause ad esso non imputabili.3. Constatata l'impossibilità di applicare in via analogica il citato art. 19, comma 2, lett. c), secondo periodo, si tratta di individuare una regola di condotta che, in base al principio di buona amministrazione, risulti adeguata alle circostanze.
Al riguardo, è necessario tenere conto che, nelle quattro ipotesi in esame, è estremamente improbabile o quanto meno dubbio che si produrrà effettivamente la condizione dell'inesigibilità, poiché:
- nei casi c1) e d), l'obbligazione iscritta a ruolo è stata già estinta in modo agevolato, in conformità alle previsioni di legge;
- nei casi a) e c2), i versamenti finora effettuati fanno legittimamente ritenere che il contribuente sia intenzionato ad assolvere il debito ma la ragionevole aspettativa che si giunga all'zione one emesso dal competente Ufficio Locale
- nel caso b), si è in presenza di una sospensione della riscossione, che potrebbe, in una fase successiva, essere seguita dall'emissione di uno sgravio per indebito del ruolo.
Si ritiene, pertanto, che, nelle ipotesi di cui al paragrafo 1, il concessionario non debba trasmettere la comunicazione di inesigibilità alla scadenza del triennio o del termine derogatorio previsto dall'art. 59, comma 4-quater, del d.lgs. n. 112/1999.4. Nei casi a) e c2), l'impedimento allo svolgimento delle azioni di riscossione coattiva può venire meno successivamente alla predetta scadenza a seguito del comportamento del contribuente, che potrebbe non pagare, rispettivamente:
- nel caso a), le ulteriori rate previste dal provvedimento di dilazione;
- nel caso c2), con riferimento alla scadenza di pagamento del 16 aprile 2005, il saldo ancora dovuto ex art. 12 legge n. 289/2002.
Analogo effetto produce, nel caso b), l'eventuale sopravvenuta revoca del provvedimento di sospensione della riscossione da parte dell'Ufficio Locale.
In tutti questi casi, il concessionario deve riprendere il tentativo di recupero e, quindi, qualora questo tentativo abbia un esito in tutto o in parte negativo, occorre individuare un termine per la presentazione della comunicazione di inesigibilità.
In questo contesto, si ritiene che debba farsi riferimento all'arco di tempo (il triennio) previsto in via generale dalla normativa di settore (art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 112/1999).
Ne deriva che il termine in questione deve essere fissato in tre anni, decorrenti:
- nel caso a), dalla decadenza della rateazione a seguito del mancato pagamento di due rate consecutive (cfr. art. 19, comma 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 602);
- nel caso b), dalla revoca della sospensione della riscossione;
- nel caso c2), dall'inutile scadenza del termine di pagamento del saldo.
Con riferimento al predetto arco temporale triennale sarà, altresì, valutata la correttezza, rispetto all'art. 19, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 112 del 1999, dell'attività di riscossione svolta dal concessionario a seguito del suo nuovo accesso all'Anagrafe Tributaria.
Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del citato art. 19, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 112/1999, costituisce causa di perdita del diritto al discarico il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo dell'Amministrazione Finanziaria, a meno che i crediti pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo.5. Si sottolinea che - per le posizioni per le quali, in conformità alle istruzioni contenute nella presente, i concessionari non trasmetteranno comunicazioni di inesigibilità - resta, naturalmente, fermo il potere delle competenti strutture di questa Agenzia di accertare l'effettiva ricorrenza delle circostanze di fatto necessarie per l'inquadramento in una delle quattro casistiche di cui al paragrafo 1.
L'insussistenza di tali circostanze determinerà l'emissione dei conseguenti provvedimenti di diniego del diritto al discarico, con le modalità previste dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1999.6. Sempre in materia di comunicazioni di inesigibilità, si richiama quanto già comunicato a codesta associazione con nota n. 2002/10392 del 18 gennaio 2002 della cessata Direzione Centrale Rapporti con Enti Esterni, con la quale era stato chiarito, tra l'altro, che il modello cartaceo della suddetta comunicazione non può essere riferito ai ruoli di questa Agenzia, emanati con la procedura diretta di cui all'art. 2 del DM 3 settembre 1999, n. 321, e che, pertanto, sono interamente gestiti in via telematica.
Ebbene, successivamente all'emanazione del citato decreto ministeriale sono transitati nella procedura di gestione telematica in questione anche i c.d. "ruoli ante - riforma" (cioè resi esecutivi entro il 30 settembre 1999) del cessato Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze. Di conseguenza, anche con riferimento a tali ruoli la comunicazione di inesigibilità deve essere presentata esclusivamente in via telematica.7. Si coglie, infine, l'occasione per fornire indicazioni in merito all'esatta individuazione del termine del "terzo anno successivo alla consegna del ruolo" previsto dall'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 112 del 1999.
Al riguardo, si precisa che, ai sensi di tale disposizione, il termine di presentazione della comunicazione di inesigibilità è il giorno del mese di scadenza (il trentaseiesimo) corrispondente al giorno del mese iniziale (cioè, al giorno di consegna del ruolo): ad es., per i ruoli consegnati il 10 novembre 2003, il termine di cui al citato art. 19, comma 2, lett. c), scade il 10 novembre 2006.
Occorre, infatti, considerare sia quanto disposto dall'art. 2963, comma 4, cod. civ., sia che il legislatore del d.lgs. n. 112 del 1999, dove ha voluto discostarsi dal criterio dettato in ambito civilistico, lo ha fatto espressamente (cfr. art. 19, comma 2, lett. b), dello stesso d.lgs. n. 112/1999).
Ciò premesso, va, comunque, ricordato che - sulla base di esigenze tecniche - sono state da tempo stabilite le regole di trasmissione delle informazioni che confluiscono nella procedura telematica in parola.
Secondo tali regole, i concessionari devono far pervenire telematicamente a questa Agenzia:
- entro il giorno 5 del mese, le informazioni relative agli eventi verificatisi dall'11 al 20 del mese precedente;
- entro il giorno 15 del mese, le informazioni relative agli eventi verificatisi dal 21 all'ultimo giorno del mese precedente;
- entro il giorno 25 del mese, le informazioni relative agli eventi verificatisi dal giorno 1 al giorno 10 dello stesso mese.
In tale contesto, è evidente che, con riferimento ai ruoli di questa Agenzia, la comunicazione di inesigibilità da parte del concessionario è da considerarsi tempestiva se perviene telematicamente alla scrivente:
- entro il giorno 5 del mese, per i ruoli per i quali il termine di presentazione della stessa comunicazione è scaduto tra l'11 e il 20 del mese precedente;
- entro il giorno 15 del mese, per i ruoli per i quali il predetto termine è scaduto tra il 21 e l'ultimo giorno del mese precedente;
- entro il giorno 25 del mese, per i ruoli per i quali il termine in argomento è scaduto tra l'1 e il 10 dello stesso mese.