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Risoluzione Agenzia Entrate n. 128 del 12.10.2004
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Istanza di interpello - Art. 10 del DPR n. 633 del 1972 - Trattamento IVA dei compensi relativi al servizio di distribuzione di carte prepagate - XY
Risoluzione Agenzia Entrate n. 128 del 12.10.2004QUESITO
Il Sig. XY, titolare dell'omonima impresa individuale, esercente l'attività di rivendita di generi di monopolio e ricevitoria Sisal, chiede quale sia il trattamento fiscale ai fini IVA dei compensi percepiti per il servizio di distribuzione di una carta prepagata che dalla documentazione allegata all'istanza risulta denominarsi "Q". In particolare il contribuente istante, dopo aver rilevato che l'anzidetto servizio non viene contemplato tra le operazioni esenti di cui all'art. 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, chiede se lo stesso possa essere assimilato "per analogia" alle operazioni esenti di cui al n. 1), comma 1, dello stesso art. 10 del DPR n. 633.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
L'istante ritiene che il compenso percepito a fronte del servizio di distribuzione della carta "Q" sia esente da IVA in quanto detto servizio deve ritenersi assimilabile alle prestazioni "creditizie e di finanziamento" di cui all'art. 10, comma 1, n. 1) del DPR n. 633 del 1972.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 10, comma 1, n. 1), del DPR n. 633 del 1972, che ha recepito l'art. 13, lett.d), della VI direttiva comunitaria, stabilisce che sono esenti ai fini IVA, "le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, (...) le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti;
(...)".
La norma in esame elenca specificatamente le operazioni esenti, fra le quali riconduce le "operazioni relative" ad operazioni bancarie e creditizie esattamente individuate.
In merito alla definizione delle prestazioni di servizi relative ad operazioni bancarie o creditizie sono stati forniti chiarimenti con le risoluzioni n. 205 del 10 dicembre 2001 e n. 216 del 4 luglio 2002, che hanno recepito l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea con la sentenza 5 giugno 1997 causa C-2/95.
Le citate risoluzioni hanno precisato che, affinché una prestazione di servizi possa essere considerata esente ai fini IVA in quanto "relativa" ad un'operazione bancaria o creditizia di cui all'art. 10, comma1, n. 1) del DPR n. 633 del 1972, è necessario che essa svolga le stesse funzioni specifiche ed essenziali dell'operazione principale e che sia idonea ad incidere direttamente sulle situazioni giuridiche ed economiche soggettive.
Non sono, quindi, esenti i servizi concernenti la fornitura di una semplice prestazione materiale o tecnica, strumentale rispetto all'operazione bancaria o creditizia esente, la cui responsabilità è limitata agli aspetti tecnici delle prestazioni fornite.
Con riguardo alla fattispecie oggetto di interpello occorre rilevare preliminarmente che, dalla documentazione allegata all'istanza, risulta che la carta prepagata "Q", emessa da Banca ......., dà il diritto al cliente di ottenere, nei limiti dell'importo disponibile ed anche mediante utilizzi parziali e ripetuti, sino a concorrenza della disponibilità stessa, beni e/o servizi presso gli esercizi commerciali convenzionati al Circuito Internazionale mediante l'utilizzo sui terminali POS anche virtuali (commercio elettronico) di accettazione.
Al momento dell'acquisto della carta prepagata il cliente sceglie tra una serie di importi prestabiliti quello che intende "caricare" sulla carta stessa e successivamente può utilizzare la carta per i pagamenti presso tutti gli esercizi convenzionati VISA Electron in Italia e all'estero e nei siti Internet che aderiscono al circuito VISA. L'importo speso viene automaticamente detratto dalla somma disponibile sulla carta.
Dall'Accordo Quadro del 10 settembre 2001 e dal Contratto Applicativo del 12 gennaio 2004 stipulati tra Sisal S.p.A. e il sig. XY, pervenuti con documentazione integrativa, risulta che la Sisal s'impegna a commercializzare la carta prepagata "Q" mediante le proprie ricevitorie autorizzate.
In particolare le ricevitorie Sisal s'impegnano a prestare, a fronte di un compenso pari a 2 euro per ogni carta, il servizio di carica e sostituzione, in caso di danneggiamento o deterioramento, della carta prepagata "Q".
Si fa presente che il contratto applicativo citato reca una serie di istruzioni tecnico-operative, tra cui le procedure informatiche, che il titolare della ricevitoria deve osservare al fine di prestare i servizi di carica e sostituzione delle carte in argomento, mentre lo stesso non evidenzia alcuna responsabilità del titolare della ricevitoria nel caso di malfunzionamento della carta prepagata.
Il servizio di carica e sostituzione della carta "Q" risulta, pertanto, necessario per il concreto utilizzo della carta in argomento ma consiste in una semplice prestazione materiale o tecnica strumentale all'operazione principale.
Come si evidenzia anche dal punto 3) delle "Condizioni generali di adesione e modalità di utilizzo della carta prepegata non ricaricabile Q" è la Banca ..... "emittente ed esclusiva responsabile del suo funzionamento nei confronti del circuito VISA".
Il servizio di carica e sostituzione della carta "Q" non presenta, quindi, i requisiti evidenziati nelle risoluzioni citate per poter configurarsi come un "servizio relativo" ad un'operazione bancaria o creditizia.
Pertanto, il compenso percepito dal titolare della ricevitoria istante a fronte del servizio di carica e sostituzione della carta "Q" non è riconducibile fra le operazioni esenti di cui all'art. 10, comma 1, n. 1) del DPR n. 633 del 1972.
Non può ritenersi, peraltro, che la disposizione recata dal menzionato art. 10 del DPR n. 633 sia suscettibile di applicazione in via analogica in quanto quale norma di esenzione riguarda le sole fattispecie da essa disciplinate.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello, presentato alla Direzione Regionale della ....., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.