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Risoluzione Agenzia Entrate n. 136 del 16.11.2004
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Tassazione delle prestazioni pensionistiche corrisposte ai dipendenti degli enti creditizi di cui decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357
Risoluzione Agenzia Entrate n. 136 del 16.11.2004Sono giunte alla scrivente richieste di chiarimenti in materia di tassazione di pensioni erogate da taluni istituti bancari. Le problematiche rappresentate sono sorte a seguito del riassetto della normativa riguardante la previdenza dei dipendenti delle banche pubbliche trasformate in società per azioni. La disciplina modificativa è stata introdotta dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazioni e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico. In particolare, l'articolo 3 della richiamata legge ha conferito la delega al Governo per l'emanazione di norme dirette a disciplinare, secondo le norme dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio o in quiescenza degli enti creditizi esclusi (e, cioè, il Banco X e il Banco Y, che erano stati completamente esclusi dal regime dell'AGO) o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione alla data di entrata in vigore della legge, in quanto disciplinati, rispettivamente, dall'allegato T all'articolo 39 della legge 8 agosto 1895, n. 4886, e dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55.
Il nuovo regime si fonda sui seguenti principi:
a) iscrizione dei dipendenti (per tali intendendosi quelli in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 218 del 1990, quelli futuri e quelli già in quiescenza) in una gestione speciale istituita presso l'INPS;
b) individuazione di una percentuale del trattamento pensionistico spettante ai soggetti in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge da porre a carico della gestione speciale. La residua porzione di trattamento resta a carico del Fondo esonerativo dell'AGO, istituito dall'Istituto Bancario, già disciplinato dalla legge 20 febbraio 1958, n.55;
c) individuazione dell'Istituto Bancario quale ente erogatore dell'intero trattamento pensionistico spettante al lavoratore comprensivo, quindi, sia del trattamento posto a carico della Gestione Speciale INPS sia del trattamento posto a carico del Fondo;
d) individuazione delle procedure e modalità mediante le quali i fondi pensione delle società o enti i cui dipendenti in servizio o in quiescenza non sono ricompresi nell'assicurazione obbligatoria, si trasformino in fondi integrativi gestiti secondo criteri di continuità.
In attuazione di queste disposizioni è stato emanato il d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357 che ha previsto, tra l'altro:
- l'iscrizione all'AGO, a decorrere dal 1 gennaio 1991, dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1990 e dei soggetti già in quiescenza alla data del 21 agosto 1990 (entrata in vigore della legge n. 218 del 1990) ovvero posti in quiescenza tra il 21 agosto 1990 ed il 31 dicembre 1990 dei dipendenti degli enti creditizi pubblici esclusi o esonerati dall'obbligo di iscrizione all'AGO;
- l'assunzione da parte della gestione speciale dell'INPS di una quota del trattamento pensionistico pari all'80 per cento di quello complessivo. La rimanente quota del 20 per cento assume il ruolo di previdenza complementare;
- la salvezza, per i dipendenti in servizio e per i pensionati transitati alla gestione speciale, del trattamento previdenziale complessivo di miglior favore e attribuzione della quota per assicurare il trattamento di miglior favore al Banco X;
- la soppressione dei regimi esclusivi di cui all'allegato T all'articolo 39, della legge n. 486 del 1895, relativi al Banco X e Y e dei fondi esonerativi (relativi a circa 10 istituti di credito) autorizzati per effetto della legge n. 55 del 1958;
- la trasformazione dei soli fondi esonerativi di cui alla legge n. 55 del 1958 in fondi integrativi dell'AGO.
L'interpretazione strettamente letterale delle disposizioni del decreto legislativo porterebbe alla conclusione che solo i fondi esonerativi sarebbero stati trasformati in fondi integrativi dell'AGO mentre i fondi esclusivi del Banco X e del Banco Y sarebbero stati semplicemente soppressi.
Pertanto, i trattamenti erogati ai dipendenti del Banco X non assumerebbero mai la qualifica di trattamenti periodici ai sensi del d.lgs n. 124 del 1993 e non potrebbero godere dei relativi benefici fiscali. Si rammenta che le erogazioni periodiche di cui al d.lgs n. 124 del 1993, sono qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dall'articolo 50, comma 1, lettera h-bis, del Tuir (già articolo 47) e le prestazioni in corso di erogazione al 1 gennaio 2001 sono assoggettate a Irpef, ai sensi dell'articolo 52 dello stesso Tuir (già articolo 48-bis), nella misura dell'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto.
Tuttavia va tenuto presente che dall'istruttoria effettuata presso la Commissione per la vigilanza sui Fondi pensione (COVIP), è emerso che i fondi esclusivi previsti per i dipendenti del Banco X e del Banco Y risultano iscritti nella sezione speciale III, destinata ai fondi pensione preesistenti vigilati da altre autorità (nel caso di specie, la Banca d'Italia). L'iscrizione di tali forme pensionistiche all'albo dei fondi pensione è stata disposta dalla Covip tenendo conto delle indicazioni in proposito fornite dal Ministero del Lavoro che ha chiarito, nell'ambito di direttive di vigilanza indirizzate alla stessa Covip, che per i fondi integrativi derivanti dalla trasformazione dei regimi esclusivi già operanti presso il Banco X e il Banco Y non sussistono gli estremi per la vigilanza da parte della Covip (in quanto fondi interni a istituti bancari), pur trattandosi di fondi che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del citato d.lgs. n. 124 del 1993, sono vincolati all'iscrizione all'albo tenuto dalla stessa Covip.
Pertanto, si ritiene che le erogazioni effettuate dai suddetti fondi, limitatamente alla quota di trattamento posto a carico degli stessi fondi, devono essere qualificate come prestazioni di previdenza complementare ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del Tuir (già articolo 47) e le prestazioni in corso di erogazione al 1 gennaio 2001 sono assoggettate all'imposta sui redditi ai sensi dell'articolo 52 dello stesso Tuir (già articolo 48-bis), nella misura dell'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto.