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Risoluzione Agenzia Entrate n. 137 del 16.11.2004
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Istanza di interpello - Art. 8 legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Investimenti aree svantaggiate - Rinnovo parziale - X di Z & C. snc
Risoluzione Agenzia Entrate n. 137 del 16.11.2004Con istanza d'interpello presentata in data 23 luglio 2004 alla Direzione regionale della ..., il Sig. X, legale rappresentante della società "X di Z & C S.n.c.", esercente l'attività di trasformazione prodotti agricoli per conto terzi, ha chiesto di conoscere l'esatta applicazione dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, in relazione alla fattispecie di seguito descritta.
Quesito
Premesso che:
1) in data 01/04/2003 inviava istanza (Mod. ITS) di attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (denegata dal Centro operativo di Pescara per mancanza di fondi) con cui richiedeva un credito di euro 40.000,00, a fronte di investimenti pari a euro 100.000,00;
2) nella medesima istanza indicava le seguenti tipologie di investimento:
- autovetture, motoveicoli e simili;
- autoveicoli da trasporto, autoveicoli pesanti, carrelli elevatori;
- attrezzatura varia e minuta;
- impianti e macchinari specifici;
- impianti e macchinari generici;
3) in data 16/01/2004 inviava istanza di rinnovo (Mod. RTS) per l'attribuzione del credito d'imposta;
4) in data 29/01/2004 il Centro operativo di Pescara nuovamente negava il credito d'imposta, per esaurimento dei fondi;
il contribuente vorrebbe sapere se, in sede di ulteriore rinnovo dell'istanza, debba rispettare rigidamente l'ammontare e la tipologia dell'investimento indicati nelle istanze inoltrate al Centro operativo di Pescara ovvero se possa rinunciare ad alcuni di essi.Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Poiché l'investimento da realizzare riguarda essenzialmente macchine agricole, specifiche e generiche, attrezzature varie ed autovetture, che nel corso del tempo possono variare, l'istante ritiene di poter adottare il seguente comportamento:
- rinunciare ad alcune delle tipologie di investimento oggetto delle predette istanze;
- ridimensionare l'importo dell'investimento stesso, portandolo da euro 100.000,00 ad euro 50.000,00.Parere dell'Agenzia
Il contribuente chiede se sia possibile modificare le tipologie di investimento e l'importo dello stesso in relazione ad un credito d'imposta che non gli è stato attribuito per indisponibilità dei fondi: il quesito posto verte, pertanto, sulla possibilità, in sede di successivo rinnovo, di operare una variazione degli investimenti originariamente indicati, sotto il duplice profilo quantitativo e qualitativo.
Con la circolare n. 32/E del 3 giugno 2003, al paragrafo 6, la scrivente ha affrontato il tema del rinnovo delle istanze non accolte, affermando espressamente che "l'istanza può essere qualificata come "rinnovata" se in essa viene riproposta la stessa tipologia d'investimento pianificata in occasione della presentazione dell'istanza originaria e per un importo non superiore a quello indicato in quest'ultima".
L'importo, dunque, non deve essere superiore, ma sicuramente può essere inferiore, tant'è che "ai fini della concessione del credito, si tiene conto dell'importo indicato nell'istanza rinnovata se inferiore a quello esposto nell'istanza originaria".
Si precisava, inoltre, nella citata circolare che nell'istanza di rinnovo non si può tener conto di investimenti diversi da quelli indicati nell'istanza originaria: con riferimento a questi ultimi, infatti, il contribuente potrà chiedere l'agevolazione solo inoltrando una "nuova istanza" ai sensi del comma 1, lettera e) dell'art. 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Al riguardo, si ritiene opportuno chiarire che nell'istanza di rinnovo il contribuente può anche ridimensionare l'importo dell'investimento, omettendo alcuni investimenti precedentemente indicati, purché non ne inserisca altri appartenenti a tipologie diverse da quelle indicate nell'istanza originaria, nonché in tutte quelle eventualmente presentate nei successivi periodi d'imposta e non accolte per insufficienza di fondi. Così, ad esempio, se sono state precedentemente individuate tre differenti tipologie di investimenti (autovetture, attrezzature e impianti), per un importo complessivo di euro 100.000,00, con l'istanza di rinnovo potranno essere indicate anche soltanto alcune di esse (ad esempio solo impianti ed attrezzature), riducendo in modo corrispondente l'importo complessivo. Ciò anche al fine di non incorrere nelle decadenze previste dall'art. 62, comma 1, lettera f) e g) della citata legge n. 289 del 2002.
Resta inteso che il contribuente, ove non intenda o non possa ricollegarsi al contenuto della precedente istanza non accolta dal Centro di Pescara, può comunque inoltrare una nuova istanza, tramite mod. ITS, che verrà trattata ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, comma 1, lett. e) della legge n. 289 del 2002. In tal caso potrà liberamente definire i contenuti tipologici e quantitativi dell'investimento oggetto della nuova richiesta.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale della ..., viene resa dalla scrivente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo del DM 26 aprile 2001, n. 209.