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Risoluzione Agenzia Entrate n. 138 del 17.11.2004
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Istanza interpello - ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. XZ Assicurazioni SpA - Milano - Trattamento fiscale di un nuovo prodotto assicurativo di natura finanziaria. Art.45,comma 4, del DPR n. 917/1986
Risoluzione Agenzia Entrate n. 138 del 17.11.2004Con l'istanza di interpello inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, pervenuta per il tramite della Direzione Regionale , la XZ assicurazioni SpA - Milano, ha chiesto il parere in merito al trattamento fiscale applicabile alle prestazioni relative ad un nuovo prodotto assicurativo di natura finanziaria denominato "YB".
Esposizione del quesito
Con istanza presentata in data 18 giugno 2004 la società "XZ Assicurazioni Spa", con sede in Milano, nella persona del rappresentante legale pro tempore dott.ssa AC, chiede delucidazioni sul trattamento fiscale applicabile alle prestazioni relative ad un nuovo prodotto assicurativo di natura finanziaria denominato "YB".
Trattasi di un contratto d'assicurazione sulla vita, a premio unico, di durata prestabilita in sei anni, le cui prestazioni sono collegate ad un titolo strutturato costituito da una componente obbligazionaria e da una componente derivata che consente l'indicizzazione dell'importo del capitale rimborsato a scadenza sulla base dell'andamento delle quotazioni di un predeterminato paniere di titoli azionari.
Il contratto prevede anche la corresponsione di un capitale in caso morte, pari al 102% del valore del contratto.
Il titolo strutturato prevede la corresponsione alla società istante di sei cedole annuali, pari al 5% del valore nominale del titolo, che la compagnia liquida agli assicurati sotto forma di "prestazione ricorrente" anch'essa ogni anno.
La polizza è strutturata in modo tale che la somma delle prestazioni periodiche e del capitale garantito a scadenza, decurtata della quota destinata alla copertura del caso morte, sia pari al premio versato dal contraente.
L'eventuale guadagno dipende, pertanto, unicamente dall'andamento della componente derivata.
La polizza in questione, a differenza di quelle tradizionali, prevede la corresponsione sia di un capitale a scadenza dipendente dall'andamento dei titoli sottostanti, sia di prestazioni annuali indipendenti dagli eventi assicurati e dalla richiesta di riscatti parziali o totali.
Si chiede, pertanto, quale trattamento tributario vada applicato a tali prestazioni annuali ricorrenti; in particolare se esse costituiscano rendite a tempo determinato oppure capitali dipendenti da contratti di assicurazioni sulla vita.
Nel primo caso sarebbero assimilabili al lavoro dipendente ed andrebbero a concorrere alla formazione del reddito complessivo del beneficiario ex art. 52, lett. c) del Tuir.
Nel secondo caso, ai sensi degli articoli 44 e 45 del Tuir, andrebbero a tassazione nel momento della corresponsione del capitale e la base imponibile sarebbe costituita dalla differenza (se positiva) tra l'importo del capitale corrisposto ed il premio versato.Soluzione prospettata dal contribuente
La società istante ritiene che le prestazioni in oggetto non rientrino nel concetto stesso di rendita, bensì siano più attinenti alla seconda ipotesi.
Ritiene pertanto possibili tre alternative:
1) considerare le prestazioni ricorrenti come la corresponsione di rendimenti annuali da assoggettare interamente ad imposta sostitutiva del 12,5%;
2) applicare il criterio proporzionale previsto per l'imposizione dei riscatti parziali;
3) ritenere le prestazioni al pari di restituzioni parziali del premio versato.
Nel primo caso, tuttavia, non viene rispettato il principio di cui all'art. 45 del Tuir, che prevede l'imposizione del solo plusvalore derivante dal contratto assicurativo. Potrebbe, infatti, verificarsi il caso di un andamento negativo del titolo strutturato che porterebbe, alla scadenza, di un capitale che non produce guadagno, bensì una perdita, comunque in parte tassata.
Nel secondo caso, invece, risulterebbe impossibile determinare lo stesso plusvalore, poiché manca il disinvestimento.
La società istante ritiene più convincente la terza ipotesi, in quanto le prestazioni ricorrenti non costituiscono reddito per il percettore; infatti, in caso di andamento negativo del titolo strutturato, tali cedole non andrebbero a coprire il premio versato.
Intende, pertanto, assoggettare ad imposta sostitutiva (sia alla scadenza, sia in caso di riscatto anticipato) la differenza, se positiva, fra il capitale erogato ed il premio, diminuito degli importi delle prestazioni ricorrenti precedentemente erogate.Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
Con riferimento alla fattispecie prospettata si osserva, in via preliminare, che l'art. 44 del DPR n. 917/1986 prevede con la lett. g-quater, l'inclusione fra i redditi di capitale dei "redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione".
Dall'esame del contratto, allegato all'istanza, nonché da quanto esposto nell'istanza stessa, emerge che le prestazioni annuali corrisposte ai contraenti costituiscono effettivamente una sorta di anticipo del capitale che tipicamente viene corrisposto agli stessi beneficiari alla scadenza del contratto, o in caso di riscatto anticipato.
Infatti, come esposto nell'istanza, la polizza è strutturata in modo tale che la somma delle prestazioni periodiche e del capitale garantito a scadenza, decurtata della quota destinata alla copertura del caso morte, sia pari al premio versato dal contraente.
Pertanto, posto che il guadagno è un'eventualità dipendente dall'andamento della componente derivata, che sarà definito solo alla scadenza del contratto, l'assoggettamento ad imposizione delle prestazioni annuali costituirebbe imposizione del capitale stesso e non di un vero e proprio reddito dell'investimento.
L'art. 45, quarto comma, del Tuir dispone che "i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione.
Si ritiene, pertanto, nel rispetto della ratio della norma, che anche nella fattispecie in esame debba essere assoggettata ad imposizione soltanto l'eventuale reddito differenziale emergente dal confronto tra il capitale erogato ed i premi pagati.
Nell'ipotesi prospettata l'esistenza di un reddito imponibile potrà essere verificata al momento dell'erogazione della prestazione "ricorrente" soltanto qualora il rendimento della polizza sia a tale data determinabile con certezza.
Pertanto, considerato che l'eventuale "guadagno" per l'assicurato dipende esclusivamente dal risultato della componente derivata del titolo strutturato, determinabile soltanto alla data della scadenza del contratto o del riscatto anticipato, si ritiene che l'applicazione della tassazione a norma dell'articolo 45, comma 4, del Tuir, con applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-ter del DPR n. 600 del 1973, deve essere effettuata alla predetta data, semprechè alle scadenze periodiche non sia determinabile con certezza un vero e proprio rendimento finanziario della polizza.