-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 140 del 26.11.2004
-
Istanza di interpello X - Articolo 74, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 140 del 26.11.2004Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società Y, esercente l'attività di "phone center", premesso che nell'esercizio della propria attività acquista e vende non solo schede telefoniche prepagate ma anche traffico telefonico, chiede chiarimenti in merito alle relative procedure contabili da adottare. Evidenzia a tal fine che i titolari delle concessioni all'esercizio dell'attività di telecomunicazione usano adottare al riguardo comportamenti difformi. In particolare, la società istante precisa che:
a) per quanto concerne la vendita delle carte prepagate, per le quali si applica il regime monofase previsto dall'articolo 74, comma 1, lettera d), del DPR n. 633 del 1972, alcuni concessionari inviano al rivenditore un documento di vendita con l'indicazione dell'aggio corrisposto, mentre altri non espongono l'aggio ma indicano un importo inferiore al valore facciale della carta. Nel primo caso il rivenditore cede all'utente finale le schede telefoniche senza emissione di alcun documento fiscale ed annota nel registro dei corrispettivi il solo aggio. Nel secondo caso il rivenditore annota nel registro degli acquisti il costo sostenuto, emette lo scontrino fiscale e provvede alla registrazione nel registro dei corrispettivi delle somme incassate;
b) relativamente all'acquisto di traffico telefonico, alcuni concessionari certificano i corrispettivi incassati dal "phone center" nei modi ordinari, ossia emettendo fattura per un importo corrispondente al valore del traffico telefonico ceduto, con separata indicazione dell'IVA al 20 per cento. In tale ipotesi il rivenditore ritiene corretto cedere il traffico telefonico al pubblico ad un prezzo liberamente determinato, rispettando i seguenti adempimenti:
- emissione del documento fiscale con l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi del n. 123-bis) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972;
- annotazione delle fatture ricevute nel registro degli acquisti e gli incassi nel registro dei corrispettivi;
- liquidazione, a fine periodo (mese o trimestre) dell'IVA sulla base dei corrispettivi incassati, detraendo l'imposta assolta per l'acquisto del traffico telefonico.
Altri concessionari, invece, applicano finanche per la cessione di traffico telefonico il regime monofase di cui all'articolo 74, comma 1, lettera d), del DPR n. 633 del 1972, ossia emettono fattura al "phone center", senza separata indicazione dell'imposta. Anche in tale circostanza, tuttavia, certificano un importo pari al valore del traffico telefonico ceduto al rivenditore, ciò in deroga al disposto del richiamato articolo 74, che prevede la certificazione ad opera del concessionario del corrispettivo posto a carico dell'utente. Così come nella prima ipotesi, il rivenditore ritiene corretto cedere il traffico telefonico al pubblico ad un prezzo liberamente determinato, rispettando i seguenti adempimenti:
- emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, con l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi del n. 123-bis) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972;
- annotazione dei documenti ricevuti nel registro degli acquisti e delle somme incassate nel registro dei corrispettivi;
- liquidazione, a fine periodo (mese o trimestre), dell'IVA sulla base dei corrispettivi incassati e dei costi generali sostenuti per l'attività.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene che, pur in presenza di comportamenti difformi tenuti dai concessionari, le procedure prima alternativamente prospettate possano essere considerate tutte allo stesso modo corrette.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 74, comma 1, lettera d), del DPR n. 633 del 1972 prevede che "per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica" l'IVA è dovuta "dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente".
Il decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366, stabilisce le modalità e i termini per l'applicazione del citato articolo 74. In particolare, l'articolo 4, comma 1, dispone che si considerano vendite di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione "le operazioni, effettuate nei confronti del pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto gettoni, schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o pagamento, codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati di telecomunicazione fissa o mobile da parte degli utenti".
Con la circolare n. 328 del 24 dicembre 1997 è stato precisato che nel regime IVA monofase in questione il soggetto passivo d'imposta è il titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare la fornitura di servizi di telecomunicazione, il quale, con il pagamento dell'imposta sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente, assolve altresì l'IVA relativa ai compensi, comunque denominati, da esso riconosciuti ai soggetti terzi per i servizi relativi alla distribuzione, vendita, abilitazione, riabilitazione e ricarica dei mezzi tecnici suddetti, nonchè per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico.
Con riferimento alla fattispecie prospettata dalla società istante occorre distinguere tra l'acquisto di carte prepagate e l'acquisto di traffico telefonico.
Nel primo caso, l'acquisto di carte prepagate effettuato dalla società istante rientra nell'ambito del regime monofase di cui al citato articolo 74, comma 1, lettera d), del DPR n. 633 del 1972, in quanto tali carte possono essere considerate mezzi tecnici per fruire dei servizi di telecomunicazione.
Conseguentemente, ai fini IVA, il rivenditore non è tenuto a registrare i documenti ricevuti dal titolare della concessione ed a certificare la cessione al pubblico delle carte telefoniche. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.m. n. 366 del 2000, per le operazioni di cui all'articolo 74, comma 1, lettera d), del DPR n. 633 del 1972 "l'IVA non deve essere comunque indicata, nei documenti eventualmente rilasciati, separatamente dal corrispettivo della prestazione, salvo che per quelle effettuate dal titolare della concessione direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti o professioni utilizzatori del servizio". In tale ultima ipotesi la norma appena richiamata prevede che "la fattura deve essere emessa dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta". Dal tenore letterale della norma si evince che l'indicazione separata dell'imposta può essere effettuata solo dal titolare della concessione, previa richiesta da parte degli utilizzatori del servizio se soggetti passivi d'imposta (imprese ed esercenti arti e professioni); in tutte le altre ipotesi l'imposta non deve essere indicata. Si precisa, inoltre, che alle operazioni in argomento torna applicabile l'aliquota ridotta del 10 per cento qualora le carte prepagate siano utilizzabili esclusivamente presso posti pubblici (n. 123bis della parte III della tab A allegata al DPR n. 633 del 1972), altrimenti si applica l'aliquota ordinaria del 20 per cento.
La stessa contabilizzazione delle operazioni di acquisto e vendita delle schede telefoniche rileva, tuttavia, ai fini delle imposte sui redditi. Con riferimento alla contabilizzazione dei documenti ricevuti dalla società istante (rivenditore), occorre registrare sia il prezzo pagato per gli acquisti effettuati (al netto dell'aggio riconosciuto) sia la somma incassata per le vendite realizzate al pubblico, comprensive dell'aggio.
L'aggio percepito dal rivenditore rileverà, pertanto, solo in via indiretta, per differenza.
Per quanto concerne, invece, l'acquisto di traffico telefonico si osserva quanto segue.
La vendita di traffico telefonico da parte dei concessionari non rientra nell'ambito del regime IVA monofase previsto dal citato articolo 74, comma 1, lettera d), del DPR n. 633 del 1972.
Tale disposizione, infatti, presuppone, ai fini del pagamento dell'imposta da parte del concessionario, che quest'ultimo conosca il corrispettivo dovuto dall'utente.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, lo stesso concessionario non ha alcun controllo contrattuale del corrispettivo dovuto dall'utente, che viene in seguito liberamente determinato dal "phone center".
Alla luce di quanto sopra, considerato che i concessionari di servizi telefonici non hanno conoscenza di un elemento indispensabile per determinare materialmente l'imposta ai sensi del più volte citato articolo 74, comma 1, lettera d), del DPR n. 633 del 1972, la cessione di traffico telefonico al "phone center" dovrà essere assoggettata al regime IVA ordinario. L'aliquota IVA da applicare sarà quella ordinaria (del 20 per cento), atteso che il concessionario non effettua servizi telefonici direttamente nei confronti del pubblico, così come richiesto dal n. 123-bis) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.
Le successive prestazioni di servizi telefonici rese dal "phone center" attraverso "posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico" saranno, invece, assoggettate all'aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi del n. 123-bis) della Tabella A parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del d.m. 26 aprile 2001, n. 209.