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Risoluzione Agenzia Entrate n. 142 del 26.11.2004
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Istanza di Interpello X Ente Z Determinazione della base imponibile IRAP - Articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - Assunzione Disabili
Risoluzione Agenzia Entrate n. 142 del 26.11.2004Con l'istanza di interpello concernente l'esatta applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Ente Z è tenuto per obbligo di legge ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alla categoria di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante " Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
L'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che nella determinazione della base imponibile dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) sono ammessi in deduzione, tra l'altro, le spese relative ai lavoratori disabili.
Le istruzioni allegate al modello per la compilazione della dichiarazione IRAP fanno riferimento alla nozione di disabile accolta, nella normativa attualmente vigente, dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
L'Ente chiede di conoscere se per l'individuazione della categoria dei disabili - cui la norma fiscale collega la possibilità di portare in deduzione dalla base imponibile IRAP le spese sostenute dal datore di lavoro - si debba far riferimento esclusivamente ai dipendenti disabili così come definiti dall'articolo 1 della legge n. 68 del 1999 oppure si possa far riferimento anche ai soggetti che l'ente ha assunto in base alle previgenti disposizioni recate dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Ente Z ai fini della copertura della quota di posti riservati al personale disabile, considera nel novero anche i dipendenti assunti in forza delle disposizioni recate dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, in osservanza dell'articolo 11 del DPR 10 ottobre 2000, n. 333, che testualmente prevede " i datori di lavoro pubblici e privati, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, possono computare i lavoratori disabili già occupati ai sensi della legge sul collocamento obbligatorio".
Pertanto l'Ente ritiene di poter portare in deduzione le spese relative a tutti i disabili impiegati nel periodo di imposta purché i medesimi, al momento dell'assunzione, siano stati in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa sul collocamento obbligatorio.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'individuazione delle persone disabili è operata, nell'ordinamento vigente, dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo cui appartengono alla categoria, oltre quelle ivi espressamente menzionate, "le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa del 45 per cento,...."
Tuttavia, la maggior parte dei soggetti disabili attualmente alle dipendenze dell'ente interpellante è stata assunta in base alle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (legge abrogata dall'articolo 22 della legge n. 68 del 1999) che, all'articolo 5, prevedeva "sono considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo".
Detta disposizione, quindi, richiedeva una percentuale di invalidità inferiore a quella prevista dall'attuale normativa.
L'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - prevede che nella determinazione della base imponibile dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) "sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro".
Detta disposizione consente, pertanto, di ammettere in deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP anche le spese relative ai lavoratori disabili.
Tuttavia, il legislatore fiscale non individua i disabili, né precisa i criteri che devono essere seguiti per un'esatta identificazione della categoria. Conseguentemente, al fine di dare contenuto concreto al termine e definire il soggetto disabile, occorre far riferimento alla normativa che disciplina il settore.
Al riguardo è stato sentito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il quale ha espresso il parere secondo cui, nel caso in esame, per l'identificazione delle categorie di disabili, le cui spese possono essere portate in deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP dal datore di lavoro, occorre far riferimento, oltre ai soggetti definiti dall'articolo 1 della legge n. 68 del 1999, anche a quelli assunti ai sensi della previgente legge n. 482 del 1968.
Il Ministero ha motivato il proprio convincimento osservando che l'articolo 18 della legge n. 68 del 1999, concernente le disposizioni transitorie e finali, al comma 1 stabilisce che " i soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa".
Lo stesso Ministero ha evidenziato, inoltre, che nel passaggio dalle vecchie liste del collocamento obbligatorio ai nuovi elenchi è stata dichiarata la validità delle esistenti graduatorie con una nuova graduatoria unica, dove vengono riportati i vecchi ed i nuovi iscritti, in aderenza a quanto previsto dalla legge.
Ciò posto, alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed attesa la ratio dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che è quella di introdurre una misura che riduce il costo del lavoro rendendo meno oneroso l'inserimento dei disabili, la scrivente ritiene che l'ente interpellante può portare in deduzione sia le spese sostenute per il personale disabile individuato ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 68 del 1999, sia le spese per i disabili che al momento dell'assunzione, effettuata prima dell'entrata in vigore della predetta legge n. 68 del 1999, erano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge n. 482 del 1968.