-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 145 del 09.12.2004
-
Istituzione del codice tributo per il versamento tramite modello ''F 23'' dell'acconto sull'imposta sulle assicurazioni - Art. 6 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282
Risoluzione Agenzia Entrate n. 145 del 09.12.2004L'articolo 6 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, ha inserito nell'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dopo il comma 1, il comma 1-bis. Il nuovo comma dispone che "entro il 30 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, a titolo di acconto, una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta liquidata per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore".
Per il versamento dell'acconto, da effettuarsi tramite modello "F 23", si istituisce il seguente codice tributo:
- "526T", denominato: " Imposta sulle assicurazioni - Acconto".
Nella compilazione del modello, dovrà essere indicato nel campo 6, "codice ufficio", il codice dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate che procede alla liquidazione dell'imposta.
Limitatamente all'anno 2004, l'articolo 6, comma 2, del predetto decreto legge prevede che l'acconto dovuto sia versato entro il 15 dicembre di tale anno.
Ai fini della regolazione contabile, le somme versate sono imputate al capo VIII, capitolo 1208, articolo 1 del bilancio di entrata dello Stato.