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Risoluzione Agenzia Entrate n. 149 del 15.12.2004
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Istanza di interpello, presentato ai sensi dell'art. 11 della legge 212 del 27 luglio 2000. Credito d'imposta per nuove assunzioni: determinazione del bonus fruibile in compensazione
Risoluzione Agenzia Entrate n. 149 del 15.12.2004Quesito
Il sig. XZ (di seguito "istante") nel corso degli anni dal 2000 al 2003 ha svolto un'attività imprenditoriale, assumendo vari lavoratori dipendenti.
Con riferimento al credito d'imposta maturato nell'arco temporale citato e sino ad ora mai fruito in compensazione, l'istante chiede se sia possibile utilizzare il credito stesso nella propria dichiarazione dei redditi (modello Unico ovvero modello 730) e, in caso di risposta affermativa, in quale rigo dei modelli citati debba essere inserito il bonus spettante.Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Non si presenta alcuna soluzione interpretativa.Parere dell'Agenzia
Il credito d'imposta per le nuove assunzioni di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni, è concesso per gli incrementi occupazionali derivanti da nuove assunzioni di dipendenti con contratto a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del predetto articolo 7.
Con riferimento all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in esame, è necessario distinguere il trattamento del bonus maturato sino al 31 dicembre 2002, la cui disciplina è rinvenibile nell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e nell'articolo 2 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, da quello maturato a partire dal 1 gennaio 2003 regolato dall'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
A tal proposito:
1. il credito d'imposta maturato sino al 31 dicembre 2002 può essere fruito dal contribuente senza alcun vincolo temporale.
Infatti, né l'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, né l'articolo 2 del D.L. n. 209 del 2002 contengono indicazioni circa eventuali termini temporali di decadenza del contribuente dal diritto acquisito;
2. la fruizione del credito d'imposta maturato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003 è, invece, consentita secondo quanto disposto dall'articolo 63, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002, successivamente al 1 gennaio 2004 nel solo caso in cui il contribuente si trovi in una condizione di "incapienza debitoria", e cioè a condizione che i modelli F24 presentati a partire dal 16 aprile 2004 evidenzino un saldo netto a debito pari a zero (ovvero, nel caso in cui il contribuente compili il modello 730, valutando l'eventuale posizione debitoria netta che emerge da tale modello di dichiarazione). Per ulteriori chiarimenti, si rinvia agli esempi già forniti nella circolare 9 aprile 2004, n. 16.
Per quanto concerne lo specifico caso descritto, è necessario in primo luogo rilevare che il contribuente, che ha terminato la propria attività imprenditoriale in data 30 aprile 2003, dovrà necessariamente presentare il modello Unico 2004 per dichiarare i redditi del 2003. In tale modello, il credito d'imposta per incrementi occupazionali maturato fino al 30 aprile 2003 dovrà essere indicato nel quadro RU (come, peraltro, il contribuente ha già fatto nelle precedenti dichiarazioni dei Redditi), inserendo nel rigo RU13 il credito risultante dalla precedente dichiarazione (e non ancora utilizzato in compensazione) e nel rigo RU14 il credito maturato nel corso del 2003 (più precisamente nel periodo 01/01 - 30/04/2003).
Il credito residuo (in quanto non utilizzato in compensazione nel corso del 2003), da indicare nel rigo RU17 del modello Unico 2004, potrà essere evidenziato nei modelli di dichiarazione degli anni successivi, sia nel caso in cui il contribuente presenti nuovamente il Modello Unico, sia nel caso in cui, invece, si avvalga del modello 730. A tale riguardo, si rammenta che l'Agenzia ha più volte chiarito che anche i contribuenti che compilano il modello 730 possono fruire del credito d'imposta per incrementi occupazionali per abbattere le imposte dovute nell'esercizio (si veda, per tutte, la circolare n. 11 del 13 febbraio 2003, paragrafo 2.2).
Pertanto, in occasione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2004 presentata nel 2005, il residuo credito d'imposta rilevato al rigo RU17 del modello Unico 2004, non utilizzato in compensazione, confluirà in uno dei seguenti quadri:
- quadro CR del Modello Unico 2005 Persone Fisiche, nella Sezione "Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione", ovvero
- quadro RF del 730/2005, nel rigo previsto per l'iscrizione del credito d'imposta per nuove assunzioni, a seconda del tipo di modello che il contribuente sceglierà di utilizzare per dichiarare i redditi relativi al periodo d'imposta 2004.
Sarà cura del contribuente distinguere, nel corso dei periodi d'imposta successivi, quale sia (nell'ambito del bonus complessivamente indicato in dichiarazione) l'importo maturato fino al 31 dicembre 2002 (per cui non vi sono limiti di fruibilità) e quale, invece, sia l'ammontare del credito d'imposta maturato nel corso del 2003 (per la cui fruibilità sarà necessario tener conto dell'eventuale condizione di "incapienza" sopra illustrata).
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione Regionale ......, è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.