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Risoluzione Agenzia Entrate n. 150 del 15.12.2004
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Istanza di interpello - Contratto di servizio energia ad uso promiscuo - IVA - Tabella A, parte III, n. 122 del D.P.R. n. 633/1972 - Z S.p.A.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 150 del 15.12.2004Con l'istanza di interpello in esame presentata dalla "Z S.p.A." e concernente l'aliquota IVA applicabile al servizio di energia ad uso promiscuo è stato esposto il seguente
Quesito
La "Z S.p.A." (di seguito, in breve, la "Società"), intende stipulare un contratto di servizio energia (che prevede la fruizione di beni e servizi ed, in particolare, l'erogazione di un fluido termovettore per il riscaldamento degli ambienti) con un condominio in cui sono presenti unità immobiliari destinate ad uso domestico e unità immobiliari con destinazione diversa (negozi, uffici, palestre, ecc.).
Ciò considerato, l'istante chiede se può applicare l'aliquota IVA ridotta all'erogazione di energia per uso domestico nel caso in cui provveda a calcolare tale valore mediante la differenza tra i complessivi KWh consumati dall'intero condominio e i KWh misurati dai singoli contabilizzatori di calore installati nelle unità immobiliari ad uso non domestico.
Tale operazione verrebbe nella pratica realizzata:
1) inserendo a valle del gruppo termico un contabilizzatore del calore energetico per misurare i KWh complessivi effettivamente consumati dall'utenza (unitariamente considerata) residente nel condominio;
2) inserendo singoli contabilizzatori di calore nelle unità immobiliari destinate ad uso non domestico al fine di misurare i KWh da quest'ultime consumate.Soluzione interpretativa prospettata
La Società ritiene corretto ripartire il corrispettivo del servizio energia tra utenze domestiche e utenze ad uso diverso secondo il metodo sopra descritto e, pertanto, ritiene di poter applicare l'aliquota IVA ridotta per gli impieghi domestici in ragione dei KWh effettivamente utilizzati a tale scopo.Parere dell'Agenzia
Il contratto di servizio energia è definito dall'articolo 1, comma 1, lettera p) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come "l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia".
Alle erogazioni previste nei contratti di servizio energia è applicabile l'IVA ridotta del 10 per cento (vedi, tra l'altro, circolare del 23 novembre 1998, n. 273 e risoluzione del 20 agosto 1998, n. 103).
Infatti, ai sensi del n. 122 della tabella A, parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le "prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore - energia per uso domestico" sono soggette all'aliquota IVA ridotta del 10 per cento.
Come precisato, tra l'altro, nella circolare del 7 aprile 1999, n. 82 "l'uso domestico" si realizza nell'ipotesi in cui la somministrazione sia resa nei confronti di soggetti, consumatori finali, che impiegano il calore energia nella propria abitazione, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo.
In relazione al problema delle utenze ad utilizzazione promiscua, con la predetta circolare n. 82 del 1999 è stato precisato che, nell'ipotesi in cui non sia possibile determinare la parte impiegata per utilizzi domestici agevolati per mancanza di distinti contatori, l'imposta si rende applicabile con l'aliquota ordinaria sull'intera fornitura.
Con la locuzione utilizzata "per mancanza di distinti contatori" non si è inteso affermare necessariamente l'obbligo di installare tanti contatori quante sono le utenze servite. Si ritiene, al contrario, che il requisito necessario all'applicazione dell'aliquota agevolata sia soddisfatto con la contabilizzazione attraverso contatori "distinti" per gli usi domestici e quelli diversi.
Conseguentemente, a condizione che il criterio adottato consenta di determinare in modo oggettivo il consumo di energia riferibile all'uso domestico, può applicarsi su tale consumo l'aliquota agevolata.
Nel caso in esame, si ritiene coerente con il criterio dell'oggettività la soluzione prospettata dalla Società istante che prevede l'installazione di distinti contatori solo per la parte di energia-calore destinata ad usi diversi, e computi, invece, "per sottrazione" rispetto quanto contabilizzato dal contatore centrale, la restante parte dei consumi soggetti ad aliquota agevolata.
Non possono, al contrario, considerarsi soddisfacenti ai fini della discriminazione dei consumi eventuali soluzioni tecniche che adottino criteri di ripartizione non oggettivi o presuntivi (come, ad esempio, la suddivisione in proporzione al valore della proprietà di ciascun condomino).
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.