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Risoluzione Agenzia Entrate n. 155 del 15.12.2004
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Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27-7-2000, n. 212. Z S.p.A.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 155 del 15.12.2004Esposizione del quesito
La società Z Società di gestione del risparmio Spa, con sede in ....., nella persona del rappresentante legale LK, chiede delucidazioni in ordine ai requisiti che deve possedere l'istanza che i non residenti, sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani, devono presentare al fine di ottenere il rimborso di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
In particolare, tale disposizione ai commi da 1 a 3 prevede che i soggetti non residenti individuati dall'articolo 6 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, che hanno conseguito proventi erogati da organismi di investimento collettivo soggetti all'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione, hanno diritto, facendone richiesta alla società di gestione dell'organismo, alla XX o al soggetto incaricato del collocamento delle quote, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento è percepito, al pagamento di una somma pari al 15 per cento dei predetti proventi. Il pagamento di tale somma assolve la funzione di restituzione dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento assolta sul risultato maturato dell'organismo e prelevato dalla società di gestione.
Qualora l'organismo abbia assolto l'imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento (è il caso di OICVM specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione) la somma da restituire al soggetto non residente è pari al 6 per cento dei proventi.
La società istante evidenzia che il DM 16 dicembre 1999, n. 546, con il quale sono state dettate le norme di attuazione delle suddette disposizioni, non impone una forma predeterminata per la richiesta di rimborso o per la sua presentazione, ma ne stabilisce solo il contenuto.
Ciò posto, la società istante chiede di conoscere se, ai fini della trattazione delle istanze di rimborso, può essere considerata corretta la seguente procedura:
1) le quote dell'organismo di investimento collettivo vengono immesse in un certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito preso la banca italiana depositaria del fondo;
2) l'investitore estero in possesso dei requisiti presenta la richiesta di rimborso alla Z Spa entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha percepito i proventi derivanti dalla partecipazione all'organismo di investimento collettivo;
3) la richiesta viene presentata in originale, ma anticipata, entro il predetto termine del 31 dicembre, a mezzo fax;
4) in caso di anomalie formali relative alla documentazione presentata, la Z SpA, anche dopo il 31 dicembre, richiede le integrazioni documentali;
5) Z SpA procede alla erogazione del rimborso, per il tramite della banca depositaria, computandolo in diminuzione dai versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo gestiti dalla stessa società.
Inoltre, la società istante richiede il parere della scrivente circa un'istanza di pagamento presentata alla fine del 2000 da un soggetto francese.Soluzione prospettata dal contribuente
La società Z fa presente innanzitutto che, secondo la procedura illustrata, intenderebbe procedere al pagamento delle somme spettanti ai non residenti indipendentemente dal fatto che l'istanza sia o meno redatta secondo lo schema di autocertificazione approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2001 e che non ritiene di dare rilevanza alla circostanza che l'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato di residenza dell'investitore venga presentata all'atto del deposito dei titoli oppure in un momento successivo.
Inoltre la Z Spa ritiene applicabile la procedura sopra indicata anche nel caso specifico dell'investitore francese che ha presentato la domanda di rimborso in forma libera trasmettendola via fax nel mese di .......
L'istanza, però, non contiene tutte le informazioni richieste e non sono state presentate entro i termini stabiliti le attestazioni previste.
Ciononostante, la società istante intende procedere comunque al rimborso, considerato che l'investitore in questione presenta (e ha sempre presentato ininterrottamente sin dalla data di sottoscrizione delle quote) i requisiti soggettivi richiesti dalla norma.Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
L'articolo 9, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, contiene le disposizioni in base alle quali ai soggetti residenti nei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Amministrazione finanziaria italiana (ossia, Paesi elencati nella cosiddetta "white list" di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni), che conseguono proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo italiani spetta la restituzione dell'imposta sostitutiva assolta a monte dall'organismo stesso.
Le disposizioni di attuazione di tale norma sono contenute nel decreto del Ministro delle Finanze del 16 dicembre 1999, n. 546.
In particolare, l'articolo 1, comma 2, di tale regolamento dispone che, al fine di ottenere il rimborso della somma previsto dall'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997, "All'atto del deposito dei titoli, i soggetti non residenti presentano una attestazione dell'Autorità fiscale competente dello Stato ove i soggetti risiedono, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo".
Inoltre, il successivo articolo 2, commi 2 e 3, prevede che, all'atto della richiesta di pagamento, "i soggetti non residenti presentano, unitamente alle attestazioni di cui all'articolo 1, una ulteriore attestazione dell'Autorità fiscale competente dello Stato ove i soggetti risiedono dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo" e che "la predetta attestazione si presenta solo nel caso in cui sia decorso il periodo di un anno dalla data di presentazione dell'attestazione dell'autorità fiscale, prevista dall'articolo 1, comma 2".
L'attenzione posta dalle norme sopra citate, relativamente al momento di presentazione delle certificazioni di residenza rilasciate dalle autorità estere, è motivata dalla circostanza che il diritto al pagamento di una somma pari al 15 per cento (ovvero al 6 per cento) dei proventi erogati dal fondo italiano partecipato è riconosciuto solo a soggetti esteri residenti in determinati Paesi e solo relativamente al periodo di possesso in cui tale requisito è mantenuto.
Pertanto, al fine di poter accertare agevolmente che il possesso di un titolo sia da attribuire ad un soggetto a partire da una data certa, le disposizioni del decreto ministeriale n. 546 del 1999 prevedono che la certificazione delle Autorità estere sia consegnata contestualmente al deposito dei titoli.
In alternativa alla presentazione dell'attestazione dell'Autorità fiscale estera, a decorrere dal 1 gennaio 2002, i soggetti non residenti possono utilizzare anche lo schema di autocertificazione approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2001, così come previsto nelle note illustrative del predetto schema (punto 5.1).
La presentazione dell'autocertificazione deve essere effettuata in ogni caso all'atto del deposito delle quote e ha validità fino a revoca.
Tale schema di autocertificazione è stato approvato appositamente per la richiesta da parte dei non residenti di non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, nonchè per usufruire dell'esenzione dalla ritenuta di cui all'articolo 26-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Tuttavia, tenuto presente che i soggetti cui si applicano le disposizioni appena citate sono gli stessi di quelli che possono beneficiare del diritto al rimborso di cui all'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997, il D.M. del 12 dicembre 2001 consente l'utilizzo dello stesso schema di autocertificazione in luogo della certificazione di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. n. 546 del 1999.
Come chiarito anche nella circolare n. 23/E del 1 marzo 2002, l'utilizzo dello schema di autocertificazione per attestare la sussistenza delle condizioni necessarie per il rimborso del 15 per cento (o 6 per cento) dei proventi ha la finalità di semplificare gli adempimenti richiesti ai soggetti non residenti e, pertanto, non ha carattere obbligatorio.
Nell'eventualità in cui venga utilizzato lo schema di autocertificazione, i soggetti non residenti nella richiesta di rimborso di cui all'articolo 2 del D.M. n. 546 del 1999 - che può essere redatta in forma libera purché contenente i dati ivi richiesti - possono evitare di indicare i dati già contenuti nel predetto schema. In sostanza, nella richiesta di rimborso è necessario indicare ulteriormente i dati relativi alla denominazione dell'organismo di investimento e l'ammontare del provento conseguito (lettere f) e g), art. 2 del D.M. n. 546 del 1999).
In conclusione, si ritiene che l'autocertificazione o la certificazione di residenza rilasciata dall'Autorità fiscale estera debbano, in ogni caso, essere presentate al momento del deposito delle quote.
Pertanto, la procedura che la società istante intende adottare dovrà tener conto delle conclusioni sopra esposte.La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.