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Risoluzione Agenzia Entrate n. 163 del 28.12.2004
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Istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Sanatorie fiscali ex articoli 8 e 9 della legge n. 289 del 2002 - articolo 2, comma 44, lettera d) della legge n. 350 del 2003
Risoluzione Agenzia Entrate n. 163 del 28.12.2004Con istanza d'interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è stato esposto il seguente
QUESITO
La società XZ S.p.a., ha chiesto chiarimenti in merito all'esatta applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, precisando che nel corso dell'esercizio 2003 ha presentato le seguenti istanze di:
- definizione automatica ex articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002 ai fini delle imposte dirette per le annualità comprese tra il 1997 e il 2001;
- integrativa semplice ex articolo 8 della legge n. 289 del 2002 ai fini IVA soltanto per l'anno 1997.
Successivamente, per effetto della riapertura dei termini introdotta dall'articolo 2 della legge n.350 del 2003, la società istante ha presentato le ulteriori seguenti istanze di:
- definizione automatica ai fini delle imposte dirette per l'anno 2002;
- integrativa semplice ai fini IVA per l'anno 1998;
- definizione automatica ai fini IVA per gli anni dal 1999 al 2002;
Relativamente alla fattispecie esposta, l'interpellante chiede di sapere se è stato corretto sanare l'anno 1998 ai fini IVA mediante l'istanza di integrativa semplice, ovvero se l'anno 1998 ai fini IVA andava definito mediante condono tombale (definizione automatica).
In questa ultima ipotesi risulterebbe necessario modificare la dichiarazione presentata ai fini IVA per l'anno 1998 da integrativa semplice a condono tombale e riliquidare i maggiori importi da versare all'erario.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene che ai fini IVA l'anno d'imposta 1998 è definibile utilizzando la dichiarazione integrativa semplice (articolo 8 della legge n. 289 del 2002), sebbene per i periodi dal 1999 al 2002 la società si sia avvalsa della definizione automatica (articolo 9 della legge n. 289 del 2002).
Confermerebbe la validità di tale conclusione, secondo la società istante, il fatto che la stessa abbia operato nel modo sopra descritto in presenza di norme di incerta interpretazione.
L'interpellante segnala altresì la mancanza di chiarezza interpretativa in sede di prassi ministeriale, in particolar modo richiama la circolare 18 febbraio 2004, n. 7/E che sul punto non formula alcuna specifica indicazione.
A conferma della legittimità della modalità di sanatoria effettuata (integrativa semplice ai fini IVA per l'anno 1998) l'interpellante richiama alcuni articoli di stampa che si sono occupati della problematica in esame.
La società istante ritiene, dunque, di aver agito in totale buona fede e, a tal fine, richiama alcune sentenze della Corte di Cassazione in tema di errore scusabile (Cass. n. 6251 del 18/4/2003, n. 11233 del 23/8/2001, n. 1104 del 10/8/2001) nonché la circolare 21 marzo 2003 n. 17/E.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 2, comma 44, lettera d) della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), stabilisce che "i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a pena di nullità, una dichiarazione concernente tutti i periodi d'imposta per i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003".
La citata disposizione della legge finanziaria è stata commentata con la circolare 18 febbraio 2004, n. 7/E; in particolare ai punti 3.2.2 e 3.3. si chiarisce che per determinare correttamente i periodi d'imposta da definire ex articolo 9 della legge n. 289 del 2002 occorre tenere conto anche delle disposizioni disciplinanti i termini dell'accertamento, essendo necessario ricomprendere nella definizione automatica tutti i periodi d'imposta antecedenti al 2002 per i quali i predetti termini non siano ancora spirati alla data del 1 gennaio 2004 (data di entrata in vigore della legge finanziaria 2004), anche per effetto dell'articolo 10 della legge n. 289 del 2002 che - come è noto - prevede la proroga di due anni dei termini dell'accertamento relativamente ai periodi d'imposta per i quali il contribuente non abbia aderito alle definizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289 del 2002.
Nel caso in esame, la società istante avvalendosi della disposizione di cui all'articolo 2, comma 44, lettera d) della legge n. 350 del 2003, ha presentato in data 19 maggio 2004, ai fini IVA, la domanda di definizione automatica per le annualità comprese dal 1999 al 2002, mentre per l'anno 1998, sempre ai fini IVA ha aderito all'integrativa semplice. Tale comportamento non può ritenersi corretto alla luce dei suddetti chiarimenti (circolare n. 7/E del 2004) in quanto l'interpellante avrebbe dovuto ricomprendere nella definizione automatica ai fini IVA anche il 1998, ossia tutte le annualità antecedenti al 2002 i cui termini per l'accertamento risultano pendenti alla data del 1 gennaio 2004.
Infatti, relativamente all'anno d'imposta 1998 (annualità non definita in precedenza, ossia non definita nell'esercizio 2003), per effetto del differimento di cui all'articolo 10 della legge n. 289 del 2002, il termine per l'accertamento di cui all'articolo 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 può dirsi ancora pendente alla data del 1 gennaio 2004.
Di converso, per l'annualità 1997 in precedenza (nell'anno 2003) sanata ai fini IVA con l'integrativa semplice, non trova applicazione l'articolo 10 della legge n. 289 del 2002 e, quindi, è corretto non includere nella definizione automatica presentata il 19 maggio 2004 l'anno d'imposta 1997, il cui termine per l'accertamento è ormai decorso alla data del 31 dicembre 2002 (data, dunque, anteriore al 1 gennaio 2004).
Stante i chiarimenti interpretativi recati dalla circolare n. 7/E del 2004 all'articolo 2, comma 44, lettera d) della legge n. 350 del 2003, si ritiene di non poter condividere la soluzione interpretativa prospettata dalla società istante non potendosi ravvisare nel caso in esame l'esistenza di un errore scusabile in quanto mancano le obiettive condizioni di incertezza.
Per quanto sopra si ritiene che la dichiarazione presentata ai fini IVA in data 19 maggio 2004 ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002, relativamente alle annualità 1999, 2000, 2001 e 2002 non possa essere considerata validamente presentata in forza del principio secondo cui la definizione automatica deve obbligatoriamente interessare, a pena di nullità, tutti i periodi d'imposta considerati dalla legge.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ......, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.