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Risoluzione Agenzia Entrate n. 165 del 28.12.2004
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Istanza d'interpello, articolo 11 legge 27 luglio 2002, n. 212, X Spa
Risoluzione Agenzia Entrate n. 165 del 28.12.2004Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'articolo 38-bis, comma ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
QUESITO
La X S.p.a., in qualità di società controllante e la Y S.p.a., in qualità di società controllata, con unica istanza, fanno presente che, dall'anno d'imposta 2002, si avvalgono della particolare procedura di liquidazione, cosiddetta IVA di gruppo, prevista dall'articolo 73, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Nel corso del 2003 la controllata ha trasferito un'eccedenza di credito compensata nell'ambito del gruppo, che deve essere garantita da idonea garanzia all'atto della presentazione del modello IVA 26LP al Concessionario della riscossione.
Le società istanti evidenziano che:
- ai sensi dell'articolo 38-bis, comma settimo, del D.P.R. n. 633 del 1972, i rimborsi di cui all'articolo 30, comma 3, lettere a), b) e d), del medesimo decreto possono essere eseguiti senza prestazioni delle garanzie in presenza di determinate condizioni dichiarate dal contribuente con apposita autocertificazione;
- il citato articolo 38-bis, al comma ottavo, dispone che l'importo complessivo del rimborso erogabile senza garanzia non può essere superiore al 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente;
- la circolare n. 54/E, del 4 marzo 1999, ha esteso l'esonero dall'obbligo di presentare tali garanzie anche ai crediti Iva compensati all'interno dei gruppi societari che utilizzano la procedura di cui all'articolo 73, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Le società istanti chiedono di conoscere se la disciplina di cui al citato comma ottavo, dell'articolo 38-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972 debba applicarsi anche all'ipotesi di esonero dalla garanzia previsto per i crediti IVA compensati all'interno del gruppo societario.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
Le società istanti ritengono che in presenza dei requisiti previsti dall'articolo 38-bis, comma settimo, del D.P.R. n. 633 del 1972, la controllata possa autocertificare l'esistenza delle condizioni di esonero per tutto l'importo corrispondente al credito trasferito e compensato qualunque esso sia, in quanto il limite di cui al comma ottavo, del citato articolo 38-bis, si deve intendere riferito unicamente ai rimborsi effettivamente erogati dai Concessionari attraverso il conto fiscale.
La compensazione che avviene nel particolare regime previsto dall'articolo 73, del D.P.R. n. 633 del 1972, anche se porta ad un immediato utilizzo del credito, non transita attraverso il conto fiscale.
L'autocertificazione di esonero, a differenza di quanto previsto per i rimborsi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, deve essere contestualmente allegata ai modelli IVA 26PR e IVA 26LP da presentarsi al Concessionario di competenza della controllante; tale contestualità, secondo l'istante, non consentirebbe di conoscere l'ammontare della franchigia di esonero.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Le società istanti hanno optato per il regime di cui all'articolo 73, comma 3, del D.P.R. 633 del 1972.
Il decreto ministeriale 13 dicembre 1979, all'articolo 6, prevede che le eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle società controllate, possono essere compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall'ente o società controllante.
La disciplina consente la possibilità di compensare, all'interno del gruppo, le situazioni creditorie in capo ad alcune società con quelle debitorie di altre.
Il citato articolo 6 prevede, inoltre, che sia presentata idonea garanzia da parte della società che trasferisce l'importo a credito, precisando che tali garanzie devono essere prestate (...) per l'ammontare relativo (al credito estinto), in sede di presentazione della dichiarazione annuale.
Le singole società partecipanti alla liquidazione di gruppo devono, dunque, per i rispettivi crediti compensati, prestare le garanzie; alla capogruppo spetta, inoltre, l'onere di fornire idonea garanzia per l'eventuale eccedenza di credito dell'anno precedente compensata nel periodo d'imposta in corso.
La circolare n. 54/E, del 4 marzo 1999, chiarisce che l'esonero previsto dall'art 38-bis, comma settimo, del D.P.R. n. 633 del 1972, relativamente ai rimborsi di cui all'articolo 30, comma 3, lettere a), b) e d) del medesimo decreto, si estende anche ai crediti IVA compensati dalle società controllanti e controllate.
A tal fine, la medesima circolare precisa che i presupposti di cui al menzionato settimo comma devono sussistere in capo alla società da cui deriva il credito compensato o chiesto a rimborso, che deve predisporre un'apposita autocertificazione da allegare ai modelli IVA 26PR e IVA 26LP da presentare al concessionario.
L'esonero di cui all'articolo 38-bis, comma settimo, è soggetto alle limitazioni di cui al comma ottavo, del medesimo articolo. In particolare, la norma dispone che: "l'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente".
Al riguardo, si è dell'avviso che il limite in questione operi anche nel caso della compensazione infragruppo dei crediti IVA, in quanto lo stesso è espressamente collegato all'esonero dalla prestazione della garanzia.
A nulla valgono le considerazioni dell'istante secondo cui detto limite si deve intendere riferito unicamente ai rimborsi erogati su conto fiscale e non anche alla compensazione effettuata nell'ambito della liquidazione di gruppo, che di contro, non transita attraverso il medesimo conto.
Conformemente a quanto rappresentato con risoluzione 19 dicembre 1987, prot. 365025, si evidenzia che con la compensazione dei crediti e dei debiti IVA tra le varie società del gruppo si ottiene un effetto non dissimile, anzi più favorevole di quello che si otterrebbe con il rimborso di cui al citato articolo 38-bis.
Le ragioni che impongono le garanzie e le eventuali ipotesi di esenzione dalla prestazione della garanzia medesima, nell'ambito della procedura dell'IVA di gruppo, sono le stesse previste per i rimborsi ex articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, ossia assicurare il pronto rientro delle somme rimborsate senza alcun controllo sostanziale nelle ipotesi in cui si rivelino non dovute e, nel contempo, rendere meno onerosi i costi derivanti dalla gestione dei rimborsi per quei soggetti che possiedono determinati requisiti di affidabilità e solidità.
Si osserva, inoltre, che le garanzie ovvero l'autocertificazione per ottenere l'esonero, devono essere presentate, in allegato ai modelli IVA 26PR e IVA26LP, entro il 31 ottobre (se la dichiarazione è presentata in via telematica) al Concessionario di competenza della controllante. Secondo le società istanti detto termine (31 ottobre) non consentirebbe di determinare l'ammontare massimo del rimborso erogabile senza garanzia.
A tal proposito, si evidenzia che detto ammontare è costituito dal 50 per cento dei versamenti transitati nel conto fiscale nei due anni precedenti e, pertanto, facilmente calcolabile da parte del contribuente.
Si sottolinea, infine, che anche dallo schema di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, allegato alla circolare 54/E, si evince che l'esonero dalla garanzia opera nei limiti stabiliti dai richiamati settimo e ottavo comma dell'articolo 38-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'eccedenza di credito compensata nella liquidazione di gruppo.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.