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Risoluzione Agenzia Entrate n. 1 del 03.01.2005
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Rimborso delle spese esecutive di cui al decreto dirigenziale 21 novembre 2000. Precisazioni
Risoluzione Agenzia Entrate n. 1 del 03.01.2005E' stato segnalato alla scrivente che alcune società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, a seguito dell'iscrizione di ipoteca nei confronti del debitore moroso, porrebbero a carico di quest'ultimo - oltre alle spese di cui ai punti nn. 18 e 19 della tabella A allegata al decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze del 21 novembre 2000 - anche quelle sostenute per l'affidamento a terzi del compito di effettuare le visure sull'immobile ipotecato.
A fondamento di tale comportamento, i suddetti concessionari avrebbero richiamato la tabella B allegata allo stesso decreto dirigenziale del 21 novembre 2000.
In proposito, si osserva che, ai sensi del citato art. 17, comma 6, del d.lgs. n. 112/1999, il rimborso delle spese delle procedure esecutive è riconosciuto ai concessionari nella misura indicata nell'apposita tabella da approvare con decreto ministeriale.
Secondo le vigenti disposizioni, perciò, i concessionari hanno diritto a percepire dai debitori (dagli enti creditori, in caso di inesigibilità o di sgravio per indebito. Cfr. art. 17, comma 6, lett. a), del d.lgs. n. 112 del 1999) esclusivamente il rimborso delle spese delle procedure di riscossione coattiva contemplate in sede di attuazione di questa norma primaria.
Com'è noto, a tale attuazione si è provveduto con il citato decreto del 21 novembre 2000, che ha approvato:
- la tabella A, nella quale è stabilito in via forfetaria l'ammontare del rimborso spettante al concessionario per le spese relative alla singole procedure di riscossione coattiva, da moltiplicare, in relazione all'entità del credito, per i "coefficienti di applicazione" previsti nella stessa tabella A (cfr. artt. 1 e 2, comma 1, dello stesso DD 21 novembre 2000);
- la tabella B, nella quale sono elencate talune attività, per le quali al concessionario è riconosciuto anche il diritto al "rimborso delle spese vive sostenute ... necessariamente compiute da soggetti esterni" (cfr. art. 3 del DD 21 novembre 2000), "nelle misure risultanti da tariffe ufficiali e sulla base di atti di liquidazione corredati da idonea documentazione".
Nella tabella A, dunque, l'entità del rimborso riconosciuto ai concessionari per le spese affrontate per il compimento delle singole procedure di riscossione coattiva è determinata in misura forfetaria, con conseguente indifferenza, ai fini della spettanza di tale rimborso, delle modalità con le quali gli stessi concessionari organizzano le attività propedeutiche allo svolgimento delle predette procedure.
Per quanto riguarda, in particolare, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca, alle società concessionarie è, comunque, riconosciuto il diritto a percepire, rispettivamente, gli importi forfetari di 154,94 e 56,81 euro (punti nn. 18 e 19 della tabella A allegata al decreto dirigenziale del 21 novembre 2000), moltiplicati per i relativi coefficienti.
La situazione è, invece, completamente diversa per l'addebito delle "spese vive" di cui alla successiva tabella B del DD 21 novembre 2000, che è consentito esclusivamente a condizione che si tratti di spese:
- riguardanti attività "necessariamente compiute da soggetti esterni" in relazione alle specifiche procedure indicate in modo tassativo nella stessa tabella B;
- documentate con le particolari modalità esposte nel citato art. 3 del decreto del 21 novembre 2000.
Ebbene, nella tabella B non sono menzionate le visure ipotecarie e si fa riferimento ai soli "certificati ipotecari" e soltanto relativamente al "pignoramento immobiliare", e non alle procedure di iscrizione e cancellazione di ipoteca.
Pertanto, per tali procedure, il concessionario matura nei confronti del debitore o dell'ente creditore unicamente il diritto al rimborso degli importi di cui ai citati punti nn. 18 e 19 del DD 21 novembre 2000.
Posto che - come si è precisato - la necessità dell'affidamento a terzi di un'attività costituisce un presupposto indispensabile per la rimborsabilità della relativa spesa ex tabella B allegata al DD 21 novembre 2000, occorre chiarire quando debba ritenersi realizzato tale presupposto.
Ciò, allo scopo di verificare quali siano le spese dei certificati ipotecari e catastali richiesti nell'ambito del pignoramento immobiliare effettivamente rimborsabili ai sensi dell'art. 3 e della tabella B del decreto dirigenziale 21 novembre 2000.
In proposito, è di tutta evidenza che la sussistenza dello stesso è indissolubilmente connessa alla circostanza che la decisione del concessionario di avvalersi di soggetti esterni trovi il suo fondamento in specifiche norme di legge. E' sicuramente, così, in effetti, per tutte le attività di cui alla citata tabella B diverse dalla richiesta di certificati ipotecari e catastali, vale a dire:
- per la "stima dei beni pignorati" (cfr. art. 518, comma 1, c.p.c.);
- per l'"assistenza forza pubblica" (art. 513, comma 2, c.p.c.) e la connessa "opera di specialisti per accesso forzato";
- per la "perizia dell'Ufficio del Territorio" (cfr. art. 79, comma 2, DPR 29 settembre 1973, n. 602);
- per la "pubblicità a mezzo manifesti" e "a mezzo stampa" (art. 80, comma 2, DPR n. 602/1973);
- per l'"assistenza legale" (cfr. art. 82 c.p.c.).
La stretta connessione tra la rimborsabilità di una "spesa viva" e la sua riconducibilità ad un'attività il cui affidamento a terzi avviene sulla base di apposite disposizioni di legge trova, peraltro, un'ulteriore conferma nell'ultimo periodo dell'art. 3 del DD 21 novembre 2000, laddove si precisa che il rimborso spetta al concessionario "nelle misure risultanti da tariffe ufficiali".
In questa puntualizzazione, infatti, è evidente la volontà di evitare comportamenti arbitrari dei concessionari nei confronti dei debitori (e degli enti creditori), mantenendo ferma l'esigenza di rispetto dei canoni di trasparenza amministrativa che devono necessariamente presiedere all'esercizio delle funzioni pubbliche di cui sono titolari gli agenti della riscossione.
In tale contesto, è agevole ricondurre le spese di cui alla tabella B riguardanti le richieste di certificati ipotecari e catastali ai tributi dovuti dal concessionario per ottenere questi certificati (cfr. la circolare n. 8 del 17 luglio 2003 dell'Agenzia del Territorio) ai fini del pignoramento immobiliare.
In effetti, per l'acquisizione dei certificati in argomento, non si rinvengono nell'ordinamento disposizioni che prevedano il ricorso obbligato a soggetti specializzati e, quindi, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3 del decreto dirigenziale 21 novembre 2000, il concessionario non può trasferire sul debitore o sull'ente creditore il costo sostenuto allorché sceglie, per motivi gestionali e di praticità, di ricorrere all'opera di terzi.
In conclusione, le aziende concessionarie non possono chiedere, in ogni caso, né al debitore né all'ente creditore il rimborso delle spese sostenute per l'affidamento a terzi del compito di eseguire visure ipotecarie e catastali e di acquisire certificati ipotecari e catastali.
Di conseguenza, in caso di riconoscimento dell'inesigibilità del credito iscritto a ruolo o di sgravio per indebito, questa Agenzia non erogherà tale rimborso ai concessionari.
Naturalmente, resta ferma la possibilità, per le aziende concessionarie, di rivolgersi a soggetti terzi, assumendosi, però, in proprio il relativo onere finanziario.
Al riguardo, si richiama, comunque, l'attenzione sul particolare statuto penale ed amministrativo di tali soggetti, che, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1999, sono tenuti al segreto d'ufficio e sono responsabili del trattamento dei dati ai fini del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Codesta associazione è invitata a diffondere con urgenza ai propri associati la presente risoluzione.