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Decreto Presidente Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466
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Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, in materia di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari
Decreto Presidente Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466
GU 10 del 12/01/2002IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
( Visto...)
Emana
il seguente regolamento:Art. 1.
1. Al regolamento recante la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), le parole: "della ricevuta di versamento;" sono sostituite dalle seguenti: "del contrassegno di cui all'articolo 3, comma 1-bis;";
b) all'articolo 3 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La ricevuta di cui al comma 1, in caso di versamento del contributo unificato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, è costituita dal contrassegno rilasciato dalla rivendita comprovante l'avvenuto pagamento e il relativo importo, da apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo o su altro atto equipollente. Nei procedimenti in cui le parti per costituirsi non debbono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente, il contrassegno è apposto su apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, compilato a cura della parte che effettua il versamento con l'indicazione dei dati di cui al comma 1.";
c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le regole tecniche di effettuazione del versamento con modalità telematiche e presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), nonché del relativo trasferimento alla tesoreria dello Stato.".Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.