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Risoluzione Agenzia Entrate n. 7 del 18.01.2005
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Istanza di interpello - Art. 74, comma 7 del dPR n. 633 del 1972 - Applicazione del meccanismo del reverse charge alla cessione di graniglie
Risoluzione Agenzia Entrate n. 7 del 18.01.2005Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'articolo 74, comma 7 del dPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società istante (d'ora in poi xy) dichiara di effettuare la cessione di graniglie contemplate nella voce doganale 72.05, che vengono utilizzate nel settore meccanico (per decapaggio, sabbiatura metalli e shot peening in aeronautica) e nel settore lapideo (per taglio e lavorazione pietre).
La graniglia è utilizzata dai clienti di xy come prodotto finito e non come semilavorato in quanto, pur essendo impiegata in successivi processi di lavorazione, non subisce ulteriori lavorazioni, ma è impiegata come prodotto ausiliario di altri processi produttivi.
D'altra parte si può escludere in linea di massima che il prodotto possa essere venduto a privati: a tal proposito la società istante rileva che il 100% dei suoi clienti è costituito da imprese.
La società xy acquista la graniglia per lo più da paesi extra UE.
Ciò posto, la società istante chiede di conoscere se le cessioni di graniglia siano da assoggettare alla disciplina di cui all'articolo 74, comma 7, dPR 26 ottobre 1972, n. 633, come novellato dall'articolo 35 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
A parere della società istante, i prodotti in questione dovrebbero essere considerati ex se come "semilavorati di metalli ferrosi", in conformità a quanto statuito dal citato articolo 74, comma 7, del dPR n. 633 del 1972, a prescindere, quindi, dalla circostanza che, nel caso di specie, tali beni sarebbero in realtà utilizzati sul mercato, negli specifici settori, quali prodotti finiti.
Al riguardo, infatti, la società precisa che:
- se il legislatore avesse inteso limitare l'applicazione del particolare regime ai soli semilavorati di prodotti finiti di cui alle voci doganali elencate, avrebbe probabilmente utilizzato una diversa espressione, del tipo "cessione di semilavorati dei prodotti di cui alle seguenti voci";
- inoltre, stante la natura di semilavorati dei prodotti elencati alle lettere a), b) e c) del citato articolo 74, comma 7 del dPR n. 633 del 1972, sarebbe legittima l'interpretazione secondo la quale si devono considerare come semilavorati tutti i prodotti ivi elencati, anche quelli indicati nella lettera d) a prescindere dall'utilizzo che tali prodotti hanno sul mercato.
Si fa, infine, notare che diversi Uffici dell'Agenzia delle Dogane applicherebbero alle operazioni in parola il regime del citato articolo 74, comma 7, senza pertanto riscuotere in dogana l'IVA all'importazione.
Ciò posto, ad avviso del contribuente, la fattispecie prospettata rientra nell'ambito della previsione del meccanismo del reverse charge, di cui al più volte citato comma 7 dell'articolo 74 del dPR n. 633 del 1972.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 35 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha sostituito, a decorrere dal 2 ottobre 2003, il previgente regime Iva delle cessioni dei rottami e di altri materiali di recupero - contenuto nell'articolo 74 del dPR n. 633 del 1972 - con un regime speciale di imponibilità che prevede, per tali cessioni, l'applicazione del meccanismo del reverse charge.
Il menzionato articolo 35 del d.l. n. 269 del 2003 ha altresì esteso lo speciale meccanismo del reverse charge alle cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle voci 72.01, 72.02, 72.03 e 72.05 della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003, tra le quali figurano le "graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio", oggetto di interpello.
Al riguardo, si osserva che l'elencazione contenuta nelle lettere da a) a d) del comma 7 del citato articolo 74 del dPR n. 633 del 1972, ha carattere oggettivo, nel senso che il meccanismo del reverse charge trova comunque applicazione alle cessioni di tutti i beni corrispondenti alle voci della tariffa doganale indicate.
Detti beni, infatti, sono da considerarsi di per sé semilavorati, ossia materiali in forma grezza, atteso che non possono essere destinati al consumo, ma che necessitano di un'ulteriore fase di lavorazione da parte delle imprese di produzione.
Non occorre, quindi, verificare di volta in volta la destinazione d'uso dei predetti materiali.
La stessa società istante afferma, d'altra parte, che la graniglia viene impiegata, dai clienti della xy come prodotto ausiliario di altri processi produttivi e non destinato, quindi, ai consumatori finali.
Si ritiene, pertanto, che la soluzione proposta dalla società istante possa essere condivisa.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione Regionale Z, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.