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Risoluzione Agenzia Entrate n. 15 del 15.02.2005
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Erogazioni liberali in denaro a favore di movimenti e partiti politici
Risoluzione Agenzia Entrate n. 15 del 15.02.2005Con la nota in riferimento vengono chiesti chiarimenti in ordine ai criteri per individuare "i partiti e i movimenti politici" oggetto della previsione normativa recata dall'art. 15, comma 1-bis, del TUIR. La previsione in esame riconosce ai contribuenti che intendono contribuire al finanziamento di partiti e movimenti politici una detrazione dall'IRPEF per un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali effettuate in favore di tali organismi politici per importi compresi tra euro 51, 65 e euro 103.291,38.
La previsione che ricomprende le richiamate erogazioni tra gli oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta (ex art. 13-bis, attuale art. 15 del Tuir), è stata introdotta dall'art. 5 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai partiti e movimenti politici.
La medesima legge prevedeva inoltre la possibilità per i contribuenti di destinare lo 0,4% dell'IRPEF ai partiti e movimenti politici (art. 1) individuando (art.2) i partiti e movimenti che avevano diritto al riparto di tali risorse in quelli che avessero alla data del 31 ottobre di ciascun anno almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica.
Durante la vigenza di tali disposizioni il diritto alla detrazione d'imposta di cui all'articolo 5 della legge n. 2 del 1997 era riconosciuto qualora beneficiari della erogazione liberale fossero i partiti e movimenti individuati tra gli aventi diritto al riparto del fondo dell' 0,4%.
Come è noto, gli articoli 1 e 2 della predetta legge n. 2 del 1997 sono stati abrogati dalla legge n. 157 del 1999 che ha soppresso il precedente sistema di finanziamento dei partiti e movimenti politici prevedendo al suo posto un meccanismo di rimborso delle spese sostenute in occasione delle competizioni elettorali. La norma abrogativa non ha interessato il diritto alla detrazione per le erogazioni liberali previsto dal comma 5 della legge n. 2 del 1997 in favore di partiti e movimenti politici. La medesima legge n. 157 del 1999 ha, invece, ribadito tale diritto e ne ha ampliato la fruibilità elevando gli importo detraibili.
A seguito dell'intervento abrogativo si pone, tuttavia, il problema di valutare se il criterio fornito dall'art. 2, consenta ancora di delimitare con esattezza l'ambito applicativo dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 15, comma 1-bis, del Tuir.
In proposito occorre evidenziare che la norma che delimitava in modo preciso la platea dei soggetti politici beneficiari dei finanziamenti pubblici rispondeva alla finalità di attribuire risorse finanziarie dello Stato (una quota dell'IRPEF) a partiti e movimenti effettivamente rappresentativi a livello nazionale.
Coerentemente deve ritenersi che la disposizione fiscale (contenuta nell'art. 5 della richiamata legge n. 2 del 1997) volesse prendere in considerazione, al fine di individuare le formazioni il cui finanziamento poteva garantire al sovvenzionatore il beneficio della detrazione IRPEF, proprio gli organismi politici in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge n. 2 del 1997.
Tale ratio originaria, identica per le due disposizioni, si deve ritenere che non sia venuta meno in relazione alle previsioni della legge n. 2 del 1997 tuttora vigenti, quale l'art. 5, che, come già ricordato, ha inserito le erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici tra gli oneri detraibili dall'IRPEF. Tale disposizione, infatti, in assenza di previsioni normative espresse che ne modifichino l'ambito applicativo non può che essere interpretata alla luce del contesto normativo vigente alla data della sua entrata in vigore.
Pertanto, le erogazioni liberali che consentono di usufruire della detrazione d'imposta ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del Tuir, devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che nel periodo d'imposta in cui è effettuata l'erogazione abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica.