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Risoluzione Agenzia Entrate n. 32 del 01.03.2005
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Istanza di Interpello - utilizzo riserva da rivalutazione monetaria - legge 21 novembre 2000, n. 342 - XX S.p.A.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 32 del 01.03.2005Con istanza pervenuta alla scrivente in data ............., la società ha chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità di considerare fiscalmente neutra l'imputazione alla riserva di rivalutazione monetaria di cui alla legge n. 342 del 2000 della differenza negativa rilevata a seguito dell'annullamento di azioni proprie acquistate nel ......
Esposizione del quesito
In data ....... l'assemblea ordinaria deliberò l'acquisto di ............ di azioni proprie, pari al 10% del capitale sociale, come consentito dall'art. 2357 del codice civile; il successivo ....... il Consiglio di amministrazione autorizzò l'esborso di Lire ......., tenendo conto anche della perizia di stima del patrimonio sociale (............ e ......... di lire) effettuata dalla società di revisione YY S.p.A. Ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile, la società costituì, quindi, una riserva indisponibile (cd riserva azioni proprie) di importo pari a Lire....... (Euro .......), mediante trasferimento di valori dalla riserva sovrapprezzo azioni.
Tale operazione era motivata dall'intenzione di mettere a disposizione degli amministratori un certo numero di azioni della società, in vista di trattative che potessero portare all'acquisizione di nuovi soci, esperti del settore economico in cui operava ed opera la società.
Poiché a tutt'oggi non si sono verificate le condizioni per l'ingresso di nuovi soci, il Consiglio di Amministrazione intende proporre l'annullamento delle azioni di proprietà e la riduzione del capitale sociale per un importo pari ad Euro ........., corrispondente al 10% dell'attuale capitale sociale (pari ad Euro .........).
In particolare, intende prospettare all'assemblea straordinaria dei soci le seguenti operazioni:
1. annullare gli....... di azioni proprie;
2. ridurre il capitale sociale da Euro .......... ad Euro ......;
3. liberare la riserva indisponibile per azioni proprie (pari ad Euro ........) e ricostituire l'originaria riserva per soprapprezzo azioni;
4. coprire la differenza tra il costo di acquisto delle azioni proprie (Euro ........) ed il valore nominale delle azioni annullate (Euro ........), pari ad Euro ......., con imputazione alla riserva per rivalutazione monetaria ai sensi della legge 342 del 2000, che nel bilancio al 31 dicembre 2003 risulta pari ad Euro ........Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene che l'operazione rappresentata sia fiscalmente neutra e che non potesse essere finalizzata all'utilizzo di riserve in sospensione d'imposta, quali sono appunto le riserve per rivalutazione monetaria, emerse nei conti della società in epoca successiva all'acquisto delle azioni proprie.
Inoltre, a parere dell'istante, la "differenza da annullamento non concorre alla formazione del reddito d'esercizio, secondo quanto previsto dal principio contabile n. 20 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. Tale principio stabilisce che, quando si procede all'annullamento, prima si elimina la riserva per azioni proprie, nel senso che tale riserva si ricompone tra quelle disponibili; poi si attinge a queste ultime per coprire la differenza da annullamento".Parere dell'Agenzia
In base a corretti principi contabili, è da ritenere che, nel caso in cui il valore delle azioni proprie è maggiore del valore nominale delle azioni annullate, la differenza andrà a ridurre, per un importo corrispondente, le riserve disponibili (es. riserva straordinaria), dopo aver azzerato la riserva azioni proprie in portafoglio.
In conclusione, preso atto del tipo di operazione, l'eventuale differenza, positiva o negativa, non concorre alla determinazione del reddito d'esercizio, bensì modifica il patrimonio netto dell'impresa.
L'art. 91 del TUIR, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal d. lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, stabilisce, infatti, che "in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto" non concorre alla formazione del reddito di esercizio.
Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare il saldo attivo di rivalutazione per coprire la differenza in questione, si ritiene che la soluzione prospettata dal contribuente non sia corretta e non sia fiscalmente neutra.
La riserva da rivalutazione, infatti, dal punto di vista fiscale non è una riserva disponibile, in quanto si tratta di una riserva in sospensione d'imposta.
L'art. 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342, stabilisce che il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi di tale legge deve essere imputato al capitale o accantonato in un'apposita riserva, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile, cioè mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria. Unica eccezione al predetto principio è rappresentata dall'utilizzo della riserva per la copertura di perdite, fattispecie, quest'ultima, che non richiede l'osservanza delle formalità indicate nel secondo e terzo comma dell'art. 2445 cod. civ., anche se non si potrà procedere alla distribuzione di utili, fino a quando la riserva stessa non venga interamente reintegrata o ridotta in misura corrispondente all'importo utilizzato mediante deliberazione della assemblea straordinaria (cfr. circ. 16 novembre 2000, n. 207/E).
Nell'ipotesi in cui il saldo attivo venga attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva designata con riferimento alla legge citata ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate della imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti. In tal caso, per presunzione assoluta, si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione al capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.
Dal punto di vista fiscale, pertanto, ogni utilizzo di tale riserva a fini diversi da quelli previsti dalla norma, determina il realizzarsi del presupposto impositivo per la tassazione dello stesso.
La differenza da annullamento, infatti, in ogni caso, non costituisce una perdita dell'esercizio, come si ricava dallo stesso art. 91 del TUIR citato, e pertanto non può essere colmata utilizzando la riserva in questione.
Si ritiene, pertanto, che l'operazione sia fiscalmente neutra qualora si proceda alla copertura della "differenza da annullamento" delle azioni proprie, dopo aver azzerato la relativa riserva, attingendo a riserve che siano anche fiscalmente disponibili, tra cui non rientra, per le motivazioni sopra esposte, la riserva da rivalutazione. In caso contrario, tale utilizzo determinerà l'assoggettamento a tassazione della stessa.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza presentata alla Direzione regionale della ........., viene resa dalla scrivente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo del DM 26 aprile 2001, n. 209.