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Risoluzione Agenzia Entrate n. 34 del 14.03.2005
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Istanza di interpello - Art. 11, legge 27/7/2000 n. 212. Consiglio Nazionale delle Ricerche -. DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 72, terzo comma, numero 3. Nota di chiarimenti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 34 del 14.03.2005Con l'istanza d'interpello di cui all'oggetto pervenuta in originale il 2 agosto scorso, concernente l'applicabilità dell'art. 72, terzo comma, numero 3, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle operazioni connesse all'esecuzione di contratti di ricerca scientifica conclusi con la Comunità europea, è stato esposto il seguente
QUESITO
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche- Istituto Z - sede di ....., ha vinto due concorsi indetti dalla Commissione Europea nell'ambito del Quinto (periodo 1998-2002) e del Sesto Programma Quadro (2002-2006) di azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico entrando a far parte di due "Reti di formazione" di tipo consortile con altri partners comunitari: "Rete di K" e "Rete di Y".
Per i suddetti programmi, la Commissione Europea- Direzione Generale XII Scienza, Ricerca e Sviluppo- ha sottoscritto con l'istante due contratti ad hoc per lo svolgimento dei lavori, in applicazione della procedura generale prevista dall'art. 12 del Reg. 2321/2002 del 16.12.2002 (in G.U.C.E. 30.12.2002, serie L 355/23).
A tali contratti è conseguita l'erogazione al CNR- di contributi finanziari pari a 200.000.000 euro per il primo progetto e a 260.000.000 per il secondo. Tali risorse, erogate per la realizzazione di attività comunitarie di ricerche riconosciute prioritarie dalla Comunità europea, sono state destinate per il 60% ai costi di assunzione di ricercatori di nazionalità obbligatoriamente diversa da quella dell'ente che li ospita e per il restante 40% per l'acquisto di materiale a supporto delle attività dei ricercatori medesimi.
Il finanziamento comunitario conseguirebbe, quindi, ad un effettivo contratto di ricerca caratterizzato da un rapporto sinallagmatico tra l'erogazione del finanziamento e l'attività di ricerca da realizzare.
Pertanto, l'esecuzione del progetto di ricerca diventa un obbligo contrattuale, essendo le relative erogazioni comunitarie connesse al perseguimento di obiettivi e finalità proprie della Comunità nel campo della Ricerca Scientifica e dello Sviluppo Tecnologico.
In particolare, viene chiesto se sia corretto applicare il beneficio della non imponibilità IVA prevista dall'art. 72, terzo comma, numero 3, del citato DPR 633/72 alle operazioni di cessione dei beni e prestazioni di servizi effettuati a sostegno dell'attività di formazione dei ricercatori ospitati nell'ambito dei contratti stipulati con la Comunità europea.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il CNR ritiene che la fattispecie in oggetto integri l'ipotesi dei contratti di ricerca conclusi con la Comunità europea, per i quali risulta applicabile l'art. 72, terzo comma, numero 3, del DPR 633/72.
A tal fine, potrebbe rilasciare ai fornitori un'apposita dichiarazione nella quale siano contenuti gli estremi del contratto stipulato con la Comunità a supporto della richiesta di non applicazione dell'imposta.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La soluzione interpretativa prospettata dall'istante può essere condivisa, in quanto congruente con la formulazione letterale dell'art. 72, terzo comma, numero 3 del DPR 633/72.
Tale disposto normativo stabilisce, infatti, la non imponibilità delle operazioni - cessioni di beni e prestazioni di servizi- effettuate "alle Comunità Europee, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunità".
Si rende, pertanto, necessario verificare, in primis, se vi sia un vincolo contrattuale di ricerca tra la Comunità europea e il CNR.
Tale verifica implica, quindi, l'accertamento relativo:
- alla sussistenza di obblighi e adempimenti conseguenti all'erogazione;
- allo stato effettivo degli interessi delle parti in esame in merito ai risultati della ricerca, elementi imprescindibili per stabilire se i finanziamenti erogati rientrino tra corrispettivi per prestazioni di servizi o tra contributi non afferenti a specifiche attività da porre in essere.
In primis, si rileva che la sussistenza del predetto vincolo contrattuale è già nel nomen iuris attribuito dalle parti ai negozi posti in essere (contratto).
Il rapporto tra l' UE e l'Istituto Z si concretizza in due distinti contratti di ricerca con la definizione da parte della Comunità di obiettivi, tempi e modalità di esecuzione, da parte del contraente, delle prestazioni relative all'organizzazione ed attuazione dei programmi di ricerca finanziati dai relativi contributi comunitari.
L'art. 1 dei contratti in esame, rileva che, a fronte del contributo finanziario comunitario per la realizzazione del progetto, "il contraente principale esegue i lavori indicati nel presente contratto (il progetto) secondo le disposizioni in esso stabilite".
In particolare, la Comunità affida al contraente principale l'esecuzione di prestazioni relative all'organizzazione ed attuazione dell'attività di ricerca, con la necessaria libertà nella scelta dei partners e dei mezzi più opportuni per il raggiungimento dell'obiettivo del progetto.
Pertanto, sussistendo obblighi di dare, fare o permettere da parte del soggetto che riceve il contributo, l'erogazione dei fondi strutturali comunitari costituisce di per sé il corrispettivo di prestazioni di servizi rese nei confronti della Comunità Europea, con conseguente rilevanza, ai fini dell'IVA, del movimento finanziario relativo alla erogazione dei contributi ai soggetti attuatori (R.M. 3 maggio 1999, n. 72). In particolare, "quando il soggetto che riceve le somme è tenuto ad un adempimento in dipendenza di un obbligo contrattuale nei confronti dell'ente erogante".
Relativamente agli interessi connessi ai risultati della ricerca nella fattispecie in esame, è significativa l'individuazione del destinatario effettivo di tali risultati, ossia la "proprietà delle conoscenze".
Nella fattispecie in esame, va rilevato che il contratto tipo individuato dall'art. 12 del Regolamento 2321/2002 del 16/12/2002 "relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di attuazione del VI Programma Quadro della Comunità europea (2002- 2006)", e sul quale sono redatti i contratti in esame, individua i beneficiari delle "conoscenze" nei partecipanti al progetto (art. 4):
- "nei limiti degli interessi della Comunità" (art. 9, comma 4); - concordando "con la Commissione le modalità di divulgazione delle conoscenze" (art.12);
- concedendole il potere di "divulgare(...) le conoscenze derivate dal progetto" e il "diritto irrevocabile ...di "tradurre, riprodurre e distribuire articoli destinati alla pubblicazione su riviste scientifiche e tecniche, testi di conferenze ed altri documenti pubblicati dal partecipante, elaborati nell'ambito del progetto" (art. 13);
- con obbligo di salvaguardare la riservatezza delle conoscenze da divulgazioni non connesse alle attività contrattuali, al fine di evitarne un utilizzo esterno alla Comunità stessa (art.13).
La sussistenza di tali vincoli ad un pieno ed esclusivo utilizzo delle predette conoscenze, limita sostanzialmente l'attribuzione di proprietà unica ai partecipanti al progetto, potendola espletare solo subordinatamente a interessi comunitari e in seguito ad accordi con la Commissione per il loro diretto impiego.
Anche il rapporto tra i partecipanti al progetto è di natura contrattuale e strumentale (sub-contratto) rispetto all'accordo stipulato con la Comunità, in quanto il contraente principale affida l'esecuzione di parte di quelle opere che si è obbligata a realizzare nei confronti del committente, ad un terzo. Tale sub-contratto può essere considerato alla stregua di un mezzo di adempimento, con il quale si realizza una forma di collaborazione interna finalizzata alla realizzazione del progetto.
Conformemente alla natura giuridica delle prestazioni rese si ritiene corretta la fatturazione delle medesime, secondo quanto ipotizzato nell'istanza.
Tali contratti sono redatti sulla base del model contract dell'Unione Europea - Research Training Networks - in applicazione della procedura prevista dal Reg. 2321/2002 del 16/12/2002 "relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di attuazione del VI Programma Quadro della Comunità europea (2002- 2006)".
In particolare, l'art. 12 "Contratti ed accordi consorziali" stabilisce che "la Commissione stipula un contratto per ogni proposta d'azione indiretta selezionata. Tale contratto è redatto conformemente alle disposizioni del VI Programma Quadro e del presente regolamento (...). Dopo aver ascoltato le parti interessate(...), la Commissione elabora un contratto tipo al fine di facilitare la redazione dei contratti (...). Relativamente alla forma consorziale dell'atto stipulato, la Commissione Europea ha previsto, al fine dell'entrata in vigore del contratto, la firma del solo coordinatore che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del contratto, invierà alla Commissione il modello firmato da tutti i contraenti elencati nel contratto, che diventeranno, pertanto, "titolari dei diritti e degli obblighi spettanti".
E' dunque ammissibile l'estensione del beneficio della non imponibilità, anche agli acquisti di beni e servizi effettuati direttamente dai soggetti che stipulano con la CEE i summenzionati contratti di ricerca.
Al contrario, non è possibile applicare lo stesso trattamento agevolativo alle medesime operazioni se rientranti nello stadio più a valle della catena commerciale. In particolare, i fornitori dei soggetti che hanno stipulato i predetti contratti di ricerca, se effettuano a loro volta acquisti di beni e servizi, non potranno invocare i benefici del citato art. 72, terzo comma, DPR 633/72.
L'agevolazione in questione potrà trovare applicazione rilasciando, al fornitore dei beni e servizi stessi, un'apposita dichiarazione in cui risultino gli estremi del contratto, la destinazione degli acquisti, la quota in percentuale della partecipazione CEE e il corrispondente importo della fornitura che non deve essere assoggettato al tributo a norma del richiamato art. 72.
Quanto sopra viene sostenuto a migliore intendimento di quanto riportato nella nota di risposta del .... 2004 numero prot. ... che la presente intende sostituire a tutti gli effetti.