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Risoluzione Agenzia Entrate n. 36 del 23.03.2005
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Istituzione del codice tributo per il versamento della sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata dall'autorità amministrativa competente all'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 1, comma 37, lettera b), numero 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308
Risoluzione Agenzia Entrate n. 36 del 23.03.2005L'articolo 1, comma 37, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, che disciplina le condizioni necessarie per l'estinzione del reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e di ogni altro reato in materia paesaggistica, prevede, tra l'altro, al numero 2 lettera b) del medesimo comma, il versamento di una sanzione pecuniaria aggiuntiva, da effettuarsi mediante modello "F 24", come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Al fine di consentire il versamento di tale sanzione, determinata dall'autorità amministrativa competente all'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, tra un minimo di tremila euro ed un massimo di cinquantamila euro, si istituisce il seguente codice tributo:
- "3911" denominato "Sanzione pecuniaria aggiuntiva prevista dall'articolo 1, comma 37, lettera b), numero 2 della legge 15 dicembre 2004, n. 308".
Nella compilazione del modello "F 24", il codice tributo sopra indicato deve essere esposto nella "Sezione Erario", con indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento,nella forma "AAAA".
Le somme da versare con il codice tributo di cui sopra possono essere esposte esclusivamente nella colonna "importi a debito versati".