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Risoluzione Agenzia Entrate n. 38 del 31.03.2005
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Regolamento concernente le modalità di riconoscimento del credito di imposta a favore di imprese editoriali per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa - Art. 4, commi da 181 a 186 e 189, legge 14 dicembre 2003, n. 350 - Decreto del Presidente del Consiglio del 21/12/2004, n. 318 - Istituzione codice tributo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 38 del 31.03.2005L'articolo 4, comma 181 e seguenti, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevede che alle imprese editrici di quotidiani e di periodici ed alle imprese editrici di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione sia riconosciuto un credito di imposta pari al 10% della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno 2004, salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio del 21 dicembre 2004, n. 318.
Il credito di imposta in parola è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le modalità di fruizione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio del 21 dicembre 2004, n. 318.
Per permettere la fruizione del credito di imposta per l'acquisto della carta, viene istituito il codice tributo:
- "6784" denominato: "Credito di imposta per l'acquisto della carta art. 4, commi da 181 a 186 e 189, legge 14 dicembre 2003, n. 350. Decreto del Presidente del Consiglio del 21/12/2004, n. 318".
Nella compilazione del modello "F 24" il codice tributo deve essere esposto nella "Sezione Erario" nella colonna "importi a credito" con l'indicazione, quale "anno di riferimento", dell'anno in cui viene effettuata la compensazione.