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Risoluzione Agenzia Entrate n. 43 del 07.04.2005
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Istanza di interpello - delibazione di sentenze del Tribunale Ecclesiastico - contributo unificato - imposta di registro - possibilità di esenzione
Risoluzione Agenzia Entrate n. 43 del 07.04.2005Con istanza di interpello, presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato chiesto il trattamento ai fini dell'imposta di registro e del contributo unificato degli atti del procedimento di delibazione, in merito alla questione di seguito rappresentata.
QUESITO
L'istante intende ottenere nello Stato italiano, con procedimento di delibazione, il riconoscimento della sentenza canonica di nullità del proprio matrimonio concordatario. In proposito, chiede di conoscere:
1. se il procedimento di delibazione sia esente dal contributo unificato (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115);
2. se la relativa sentenza sia esente dall'imposta di registro.
Evidenzia l'esistenza di prassi diversificate seguite dalle Corti d'Appello e dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate nel trattamento fiscale del procedimento di delibazione delle sentenze di nullità del matrimonio concordatario.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante ritiene che il procedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario sia esente dal contributo unificato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (che prevede l'esenzione per "(...) il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa tassa o diritto di qualsiasi specie e natura (...)") e dell'articolo 1 del R.D.L. 20 marzo 1930, n. 220 - convertito nella legge del 12 maggio 1930, n. 826 - (che stabilisce l'esenzione da ogni tassa per "(...) gli atti dei procedimenti di cui agli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (...)", vale a dire del procedimento di delibazione oggetto d'interpello).
In ogni caso, l'istante ritiene che la sentenza di delibazione sia esente dall'imposta di registro per il disposto dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, secondo cui "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (...) sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni altra tassa".RISPOSTA DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE
Con riferimento al quesito di cui al punto 1, si precisa che la gestione del contributo unificato non rientra tra le materie di competenza dell'Agenzia delle Entrate e, pertanto, non può costituire oggetto d'interpello ai sensi della legge n. 212 del 2000.
Come più volte precisato dalla scrivente e, da ultimo, con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 4 ottobre 2002, n. 319/E, le questioni in materia di contributo unificato rientrano nella competenza del Ministero della Giustizia. Il Ministero competente, nelle circolari del Dipartimento per gli affari di giustizia numeri 1, 2, 3, 4 e 5 del 2002, sulla base del combinato disposto degli articoli 247 e 248 del Testo Unico, di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, ha stabilito che l'Ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione del contributo unificato o, comunque, inerenti alla sua applicazione, è quello presso il Magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo stesso.
Relativamente al quesito sub 2, concernente l'imposta di registro, la scrivente ritiene condivisibile la soluzione interpretativa prospettata dall'interpellante, per la quale la sentenza di delibazione è da considerarsi esente dalla predetta imposta ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 ("Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio").
La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio determina, nell'Ordinamento statuale italiano, la 'cessazione degli effetti civili' prodotti dalla trascrizione nei registri di stato civile del matrimonio concordatario.
Gli effetti generati dal procedimento di delibazione portano a ritenere che la relativa sentenza sia riconducibile tra "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio" esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74.
La genericità dell'espressione "cessazione degli effetti civili del matrimonio", di cui l'articolo 19, comporta che la stessa possa riferirsi sia alla delibazione, in sede di Corte d'Appello, della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio canonico, sia alla pronuncia, ad opera dell'autorità giudiziaria ordinaria, di nullità del matrimonio civile e di nullità del matrimonio contratto in forma canonica e trascritto.
Non sarebbe giustificabile, del resto, un differente trattamento fiscale della sentenza di delibazione rispetto a quella pronunciata all'esito del giudizio di separazione o divorzio, considerata anche la posizione della Corte Costituzionale, secondo cui la ratio della norma è rinvenibile nella tutela economico-patrimoniale alla famiglia nel momento in cui il vincolo si scioglie o si attenua. La Corte, infatti, ha esteso il regime di favore dell'articolo 19, sopra citato, anche agli atti relativi al procedimento di separazione personale (sentenza della Corte Costituzionale del 10/05/1999, n. 154), alle obbligazioni assunte negli stessi procedimenti (sentenza della Corte Costituzionale del 2-15/04/1992, n. 176) e, infine, ai provvedimenti di condanna al pagamento di assegni di mantenimento a favore dei figli (sentenza della Corte Costituzionale del 11/06/2003, n. 202).
Infine, si precisa che i provvedimenti e gli atti giudiziari del procedimento di delibazione in questione, esenti da imposta di registro, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, poiché, alla formalità predetta, sono soggetti solo gli atti giudiziari per i quali l'imposta di registro è dovuta (circolare dell'Agenzia delle Entrate 30 marzo 2003, n. 70 e circolare del Ministero della Giustizia 28 giugno 2002, n. 30).