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Risoluzione Agenzia Entrate n. 46 del 13.042005
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Cessione volontaria di beni compresi in procedura espropriativa in favore della società X spa
Risoluzione Agenzia Entrate n. 46 del 13.042005La questione rappresentata riguarda il regime tributario degli atti di cessione volontaria di beni compresi in procedura espropriativa in favore della società X s.p.a..
Sull'applicabilità dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo non sussistono dubbi, atteso che l'Ufficio competente ha applicato le imposte proporzionali previste dall'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro per le cessioni di terreni (quindici per cento se agricolo, otto per cento negli altri casi), nonché l'articolo 1 della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e l'articolo 10, comma 1, del medesimo testo unico, in conformità alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 208/E del 2003.
Codesta Direzione Regionale, con riferimento agli atti di acquisto, da parte della società X s.p.a., di immobili per realizzare la linea ad alta velocità ...., esprime dubbi sull'applicabilità dell'articolo 57, comma 8, del testo unico dell'imposta di registro, ai sensi del quale "...Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l'imposta è dovuta solo dall'ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa...".
In particolare, si pone il problema della necessità o meno di notificare gli avvisi di liquidazione anche ai venditori, quali soggetti obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale.
I dubbi si fondano sulla circostanza che il procedimento espropriativo è stato iniziato dal consorzio di imprese KZL S.p.a., mentre i beni sono stati acquistati da X s.p.a. (soggetto distinto da KZL S.p.a.), dal momento che nella risoluzione n. 72/E del 2001 si afferma che "...Per poter fruire del regime esentativi (...) è necessario che in relazione agli immobili oggetto delle cessioni di cui si tratta sia già in corso un procedimento espropriativo per pubblica utilità e che l'acquirente non sia un soggetto diverso dal beneficiario del procedimento di espropriazione medesimo.".
In proposito, si fa presente che il significato da attribuire al termine "espropriante" è puntualizzato nella risoluzione del Ministero delle Finanze (Direzione Centrale Finanza Locale) del 24 marzo 1992, prot. 129, nella quale si è detto che "...la parola "espropriante", specialmente se letta nel contesto della norma esonerativa in commento, non può avere altro significato che quello di indicare il soggetto, sia esso lo stesso ente cui spetta la potestà espropriativa ovvero un diverso soggetto pubblico o privato, in favore del quale è preordinata l'espropriazione per pubblica utilità; in altri termini, il soggetto che comunque, in assenza del detto trasferimento volontario, sarebbe divenuto proprietario del bene al compimento della procedura di espropriazione del bene stesso...".
Al fine di escludere il venditore dall'obbligo solidale del pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, occorre, pertanto, accertare se la procedura espropriativa è stata attivata al precipuo scopo di far acquisire la proprietà del bene espropriato proprio alla X s.p.a., non essendo in tal caso determinante la "...identità soggettiva tra il soggetto che inizia la procedura esecutiva ed il soggetto che poi acquista da parte dei venditori volontari...".
In proposito, potrebbe tornare utile - qualora riferibile al caso di specie - il disposto dell'articolo 6, comma 8, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, secondo cui "...Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie.".
In definitiva, si è del parere che la responsabilità solidale dei venditori possa essere esclusa, con la conseguenza di affermare l'obbligazione tributaria esclusivamente in capo alla X s.p.a., qualora dagli atti della procedura esecutiva o da quelli dalla medesima presupposti possa desumersi che l'esproprio era finalizzato alla acquisizione in proprietà da parte della X s.p.a. dei beni espropriati.