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Risoluzione Agenzia Entrate n. 47 del 19.04.2005
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Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello ''F 24'', delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35
Risoluzione Agenzia Entrate n. 47 del 19.04.2005L'articolo 1, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2005, n. 62, prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa "per l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale". La sanzione di cui al citato comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.
Al fine di consentire il versamento delle somme suddette mediante il modello "F 24", è istituito il seguente codice tributo:
- "3021" denominato: "Sanzione pecuniaria amministrativa per il contrasto della contraffazione - Articolo 1, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35"
Le somme di cui sopra sono versate secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. è, tuttavia, esclusa la compensazione.
Nella compilazione del modello "F 24", il suddetto codice tributo deve essere esposto nella "Sezione Erario", avendo cura di indicare quale "anno di riferimento", l'anno d'imposta cui si effettua il versamento.