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Risoluzione Agenzia Entrate n. 48 del 20.04.2005
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Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle riserve e sui fondi in sospensione di imposta. Rettifica denominazione codice tributo ''1807''
Risoluzione Agenzia Entrate n. 48 del 20.04.2005Il comma 473 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) prevede che le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell' esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, possano essere affrancati, in tutto o in parte, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento ovvero del 4 per cento per i saldi attivi di rivalutazione (comma 474).
Con la risoluzione del 31 gennaio 2002, n. 31, è stato istituito il codice tributo "1807" per permettere il versamento dell'analoga imposta sostitutiva prevista dall'art. 4 della legge n. 448/2001.
Pertanto, al fine di consentire il versamento dell' imposta sostitutiva di cui al comma 473 e 474 della legge finanziaria 2005, l'originaria denominazione del codice tributo "1807" viene modificata come segue:
- "1807" denominato: "Imposta sostitutiva delle imposte sulle riserve e fondi in sospensione di imposta".