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Risoluzione Agenzia Entrate n. 50 del 22.04.2005
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Istanza di Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Comune di XX
Risoluzione Agenzia Entrate n. 50 del 22.04.2005Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'art. 51 della legge n. 342 del 21 novembre 2000, è stato posto il seguente
QUESITO
Codesto Comune nell'intento di stipulare una convenzione di lottizzazione (il cui schema approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. ......) con la società ZZ Scrl avente per oggetto una serie di interventi inseriti nel Programma Integrato di Intervento della frazione di...., ha chiesto di conoscere il corretto trattamento IVA applicabile ai rapporti contemplati nel medesimo atto negoziale.
In particolare, in base a quanto previsto dallo schema di convenzione, il suddetto Programma è stato suddiviso in lotti e relativamente al lotto 1 è stata prevista la riqualificazione urbanistica delle aree in esso ricomprese.
Nell'ambito della stessa convenzione l'ente locale in argomento si impegna a cedere al soggetto attuatore le aree del lotto 1 ed a liberare le aree da trasferire allo stesso soggetto. Quest'ultimo si impegna a realizzare, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, varie opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Più precisamente, il soggetto attuatore è tenuto ad eseguire le predette opere previste nel Piano Integrato di Intervento fino alla concorrenza degli oneri di urbanizzazione dovuti per gli interventi di edilizia residenziale, convenzionata ed agevolata, come previsto dall'articolo 16 della suddetta convenzione.
Pertanto, codesto Comune ha chiesto di conoscere quale trattamento IVA debba essere riservato ai rapporti previsti in convenzione.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Comune di XX, in considerazione della vigente normativa (art. 51 della legge n. 342) che disciplina la problematica oggetto del quesito, ritiene che siano escluse dal tributo sia le operazioni concernenti lo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria che le restanti operazioni, previste nella convenzione, trattandosi, in ogni caso, di convenzione di lottizzazione.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il citato articolo 51 della legge n. 342 del 2000 così recita "Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazioni".
Con la circolare n. 207 del 16 novembre 2000, esplicativa della predetta legge n. 342, la scrivente ha chiarito, tra l'altro, che con il citato articolo 51 il legislatore ha inteso in particolare superare le incertezze interpretative dovute al contrastante orientamento emerso sulla problematica tra la prassi ministeriale e la giurisprudenza circa il trattamento fiscale, ai fini dell'IVA, applicabile alle operazioni in argomento, precisando che "la cessione ai comuni di aree ed opere di urbanizzazione, da parte dell'impresa titolare della concessione ad edificare, a scomputo della quota di urbanizzazione, costituisce un'operazione non rilevante agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto alla stregua del trattamento fiscale applicabile al versamento in denaro della predetta quota effettuato, alternativamente, dalla medesima impresa.".
Sostanzialmente, come già chiarito con le risoluzioni nn. 6/E e 37/E del 2003, con la disposizione prevista nella legge n. 342 del 2000 il legislatore ha inteso equiparare, ai fini del trattamento fiscale IVA, il versamento in denaro del contributo di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (cosiddetta "Legge Bucalossi") alla cessione di opere di urbanizzazione e delle aree necessarie alla loro realizzazione sulla base di convenzioni di lottizzazione.
La convenzione di lottizzazione, secondo le previsioni dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942, successivamente modificato dall'articolo 8 della legge n. 765 del 1967, è l'atto con il quale il lottizzante si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione, a sopportare gli eventuali oneri finanziari ed a cedere le aree e le opere al comune offrendo congrue garanzie.
Nella fattispecie prospettata da codesto ente locale ed in particolare dalla convenzione allegata al quesito si evince che lo stesso ente ed il soggetto affidatario, al fine di realizzare il Piano Integrato di Intervento, si impegnano a reciproci obblighi. Infatti, il comune è tenuto a cedere dietro specifico compenso determinate aree (art. 9 della convenzione), mentre la ZZ Scrl si impegna a sostenere tutti gli oneri economici necessari per l'attuazione del medesimo Piano.
In particolare, il soggetto attuatore è tenuto ad eseguire le opere di urbanizzazione fino alla concorrenza della sommatoria degli oneri di urbanizzazione dovuti per gli interventi di edilizia residenziale, convenzionata ed agevolata (articoli 10, 11 e 20 della convenzione).
Ciò premesso, la scrivente precisa che debbono considerarsi esclusi dall'ambito di applicazione dell'IVA le cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate dal soggetto attuatore e cedute al comune a scomputo dei contributi dovuti per il rilascio della concessione ad edificare, ai sensi della citata legge n. 10 del 1977. Ovviamente, deve trattarsi delle opere di urbanizzazione tassativamente elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Nella bozza di convenzione esaminata è, tra l'altro, previsto all'art. 9 l'impegno da parte del comune a cedere a titolo oneroso alcune aree, rientranti nel lotto 1, al soggetto esecutore. Tale operazione configura una fattispecie diversa da quella prevista dalla norma di agevolazione di cui all'articolo 51 della legge n. 342 del 2000, che si riferisce espressamente ed esclusivamente alla "cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione".
Pertanto, la cessione delle aree da parte del comune al soggetto attuatore non è riconducibile nell'ambito applicativo del citato articolo 51 della legge n. 342 del 2000.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della ......., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.