-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 55 del 03.05.2005
-
Istanza di Interpello - Apparecchiature per il servizio radiomobile - Tassa sulle Concessioni Governative
Risoluzione Agenzia Entrate n. 55 del 03.05.2005Con istanza di interpello n. ......., concernente l'esatta applicazione della tassa di concessione governativa - disciplinata dall'articolo 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 - sulla licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, il XX ha esposto il seguente
QUESITO
Il XX, ente pubblico nazionale, fa presente di aver "stipulato contratti di abbonamento con la società Z e Y per la fornitura del servizio di telefonia mobile e di aver appreso che i contratti (...) per la fornitura di detti servizi, sottoscritti da Amministrazioni dello Stato o enti fiscalmente equiparati, non sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa".
Chiede, pertanto, di conoscere quale sia il trattamento fiscale applicabile ai contratti che sottoscrive, con specifico riferimento alla tassa sulle concessioni governative per il rilascio della licenza, prevista all'articolo 21 della tariffa allegata al d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 641.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In merito al quesito posto, Il XX non ha fornito alcuna soluzione interpretativa.RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, che consente agli abbonati di svolgere conversazioni mediante l'impiego di apposite apparecchiature terminali, è regolamentato dal D.M. 13 febbraio 1990, n. 33.
Le richieste di abbonamento devono essere inoltrate alle società che offrono il servizio (articolo 2), le quali provvedono "... al rilascio all'utente del documento che attesta la sua condizione di abbonato al servizio; tale documento,(...) sostituisce a tutti gli effetti la licenza di stazione radio ..." (articolo 3, comma 2).
Sono soggetti alla tassa di concessione governativa, ai sensi dell'articolo 1 del d.P.R n. 641 del 1972, "I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa ...".
La corresponsione della tassa di concessione governativa è prevista, tra l'altro, per la "Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (articolo 318 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e articolo 3 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202) per ogni mese di utenza:
a) utenze residenziali 10.000 (Euro 5,16)
b) utenze affari 25.000 (Euro 12,91) " (art. 21 della tariffa allegata al d.P,R. del 1972, n. 641).
La scrivente ha gia precisato (risoluzione del 15 maggio 2003 n. 107) che lo Stato in quanto titolare di ogni diritto o facoltà non ha bisogno di rimuovere limiti per il libero esercizio degli stessi, mentre gli altri soggetti per l'esercizio di determinate attività necessitano di apposite autorizzazioni (licenze).
Questo principio di carattere generale - applicabile alle sole amministrazioni statali - comporta che lo Stato, anche per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile, non necessita di alcuna licenza (o documento sostitutivo). Il contratto di abbonamento tra le società che operano nel settore della telefonia mobile e le amministrazioni dello Stato, pertanto, non riveste la funzione di "documento sostitutivo" della licenza.
Per i motivi su esposti lo Stato, nonostante la mancanza di una espressa previsione esentativa, non deve corrispondere la tassa sulle concessioni governative e, in particolare, quella prevista dall'articolo 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972.
Dal regime di favore sopra delineato restano, invece, escluse tutte le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, vale a dire quelle non riconducibili allo Stato titolare di ogni diritto e facoltà.
Per quanto concerne la fattispecie in esame, è il caso di precisare che l'Ente interpellante non può essere annoverato tra le amministrazioni dello Stato. In proposito, la Corte Suprema di Cassazione ha affermato"che il XX non è ricompresso tra gli organi dello Stato, essendo dotato di personalità giuridica e gestione autonoma..." (sentenza ..........).
Poiché il XX non è un organo dello stato e non è ricompreso tra i soggetti esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui all'articolo 13-bis, del d.P.R. n. 641 del 1972, deve corrispondere la tassa di concessione governativa sui contratti di abbonamento per la fornitura dei servizi di telefonia mobile, nella misura di Euro 12,91 ai sensi dell'articolo 21, lettera b) della Tariffa del richiamato d.P.R..
La presente risoluzione viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all'istanza d'interpello presentata alla Direzione Regionale ........ dal XX.