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Risoluzione Agenzia Entrate n. 59 del 05.05.2005
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Contratti per crediti di firma e garanzie ricevute - Imposta di bollo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 59 del 05.05.2005Con la presente risoluzione la scrivente fornisce chiarimenti in ordine al trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo dei contratti per crediti di firma (garanzie rilasciate dalle banche) o per garanzie ricevute (fideiussioni, pegni, ecc.).
I contratti di crediti di firma se regolati per cassa sono riconducibili all'articolo 2 e relativa nota 2-bis della tariffa - parte prima - allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che dispone l'assoggettamento all'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di Euro 11,00 per "Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, (...) per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie".
Tali contratti sono stati ricompresi tra le operazioni e servizi ai quali si applica la "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" stabilita - ai sensi del Titolo VI del testo unico bancario - con la deliberazione del CICR del 4 marzo 2003.
Per i contratti di credito di firma regolati in conto corrente l'imposta di cui sopra è sostituita da quella dovuta, nella misura di Euro 34,20 (o di Euro 73,80 per soggetti diversi dalle persone fisiche - importi così modificati dall'articolo 7 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7), per "Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 nonché estratti di conto corrente ...", ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.
Infatti, la nota 3-ter dello stesso articolo 13 specifica "L'imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonché dagli uffici dell'Ente Poste italiane relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito titoli, indicati nell'articolo 2, nota 2-bis...".
Dal disposto della nota sopra riportata consegue che l'assolvimento periodico dell'imposta di bollo sull'estratto di conto corrente sostituisce qualsiasi altra imposta di bollo dovuta sugli atti inerenti il rapporto, ivi compresi i contratti e tutti gli altri atti e documenti ad essi relativi.
Risulta evidente, quindi, che anche ai contratti di credito di firma regolati in conto corrente si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2-bis e relativa nota 3-ter della tariffa, mentre gli stessi contratti se regolati per cassa sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi della nota 2-bis all'articolo 2 della tariffa annessa al d.P.R. n. 642 del 1972.
Alle garanzie ricevute si applica lo stesso trattamento ai fini dell'imposta di bollo relativo ai contratti per crediti di firma. In particolare le garanzie prestate mediante scritture private non autenticate, se relative a operazioni e servizi bancari e finanziari regolati per cassa, sono soggette all'imposta di bollo di cui all'articolo 2, nota 2-bis da ultimo richiamato; se le operazioni alle quali accedono sono, invece, regolate in conto corrente si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2-bis e relativa nota 3-ter della stessa tariffa e, pertanto, non sono soggette autonomamente all'imposta di bollo poiché la stessa è ricompresa nell'imposta sostitutiva dovuta sugli estratti di conto corrente.