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Risoluzione Agenzia Entrate n. 80 del 17.06.2005
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Articolo 110 del TUIR - Corretto trattamento civilistico e fiscale dei debiti a medio-lungo termine in valuta estera, relativamente al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2004
Risoluzione Agenzia Entrate n. 80 del 17.06.2005Alcune Direzioni Regionali hanno chiesto di conoscere il corretto trattamento dal punto di vista civilistico e fiscale dei debiti a medio-lungo termine in valuta estera, relativamente al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2004.
Qui di seguito si ripropone in sintesi il contenuto della risposta fornita a un contribuente in sede di interpello ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 212 del 27 luglio 2000.Nell'ambito della riforma del diritto societario attuata in base alla delega contenuta nella Legge 3 ottobre 2001 n. 366, il legislatore delegato, con il Decreto Legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, è intervenuto sulle "operazioni in valuta" stabilendo regole di valutazione differenziate a seconda degli elementi contabili interessati.
Al riguardo si osserva che l'articolo 2426, comma 1, n. 8-bis del codice civile, concernente i criteri di valutazione delle poste di bilancio in valuta, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2004 n. 310, e, pertanto, applicabile al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2004, prevede che "Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole".
In linea generale, i debiti e i crediti relativi ad operazioni in valuta devono essere rilevati in contabilità al cambio del giorno in cui si è compiuta l'operazione.
Relativamente ai crediti e debiti in valuta estera non iscritti tra le immobilizzazioni, l'articolo 2426 n. 8-bis del codice civile, sopra riportato, stabilisce che gli stessi alla data di chiusura dell'esercizio devono essere iscritti (in bilancio) al tasso di cambio a pronti, imputando al conto economico i relativi utili o perdite su cambi. Tale imputazione, più esattamente, dovrà avvenire alla voce 17-bis) dello schema di conto economico di cui all'articolo 2425 codice civile opportunamente inserita per accogliere tali risultanze. Nell'ipotesi in cui le rettifiche di fine esercizio diano origine ad un utile netto, questo deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.
Diverso, invece, è il criterio di valutazione riservato alle immobilizzazioni espresse in valuta: il valore iscritto in base al tasso di cambio in vigore al momento dell'acquisto deve essere rettificato in sede di redazione del bilancio di esercizio qualora il cambio alla data di chiusura dell'esercizio risulti inferiore a quello "storico" e la riduzione sia giudicata durevole.
In virtù dell'assetto civilistico, come modificato dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003, le disposizioni del TUIR in tema di operazioni in valuta hanno subito importanti modifiche.
Nell'ambito della riforma fiscale, infatti, operata con il Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il legislatore ha provveduto ad abrogare il previgente articolo 72 del TUIR e ad integrare l'articolo 110 (rubricato, "Norme generali sulle valutazioni") per tener conto delle richiamate modifiche civilistiche.
Con previsione di carattere innovativo, pertanto, nel comma 3 dell'articolo 110 del TUIR è previsto che " La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e dei debiti in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati non iscritti fra le immobilizzazioni deve riguardare la totalità di essi. Non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i quali il rischio di cambio è coperto qualora i contratti di copertura non siano anch'essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio."
Di conseguenza la totalità dei debiti e dei crediti in valuta estera, non iscritti tra le immobilizzazioni, deve essere valutata secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio.
Il comma 4 dell'articolo 110 del TUIR disciplina il trattamento fiscale delle "minusvalenze" relative ai singoli crediti e debiti in valuta estera, iscritti tra le immobilizzazioni, stabilendo che "Le minusvalenze relative ai singoli crediti ed ai singoli debiti in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni, i titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o titoli assimilati alle obbligazioni, iscritti fra le immobilizzazioni sono deducibili per un importo non superiore alla differenza tra la valutazione di ciascun credito e di ciascun debito secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e la valutazione dello stesso debito o credito secondo il cambio del giorno in cui è sorto o del giorno antecedente più prossimo e in mancanza secondo il cambio del mese in cui è sorto...".
Benché il tenore letterale del riportato comma 4, possa far pensare a "debiti...iscritti tra le immobilizzazioni", occorre considerare che, tra le immobilizzazioni finanziarie, come desumibile dallo schema di stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, possono essere iscritti solo i c.d."crediti di finanziamento".
Ne consegue che i debiti, anche se a lungo termine, non possono essere iscritti in bilancio tra le "immobilizzazioni", a tal fine essendo irrilevante la circostanza che gli stessi abbiano una scadenza a lungo termine. Per tale motivo i debiti in valuta non possono essere valutati al tasso di cambio "storico".
Alla luce delle predette disposizioni normative appare corretto, ai fini della redazione del bilancio, valutare il debito in moneta estera a medio e lungo termine applicando il regime previsto dal primo periodo dell'articolo 2426, comma 1, n. 8-bis, del codice civile, ossia facendo riferimento al cambio alla data di chiusura dell'esercizio, previsto per le poste in valuta non immobilizzate.
Anche ai fini fiscali, tale debito, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del TUIR, sarà valutato secondo il cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio.
Ciò comporterà, in applicazione della richiamata norma fiscale, che gli utili e le perdite su cambi contabilizzati a conto economico assumeranno rilevanza ai fini della determinazione del reddito.
A conferma della tesi qui sostenuta (che non è configurabile, cioè, la fattispecie dei debiti immobilizzati), si osserva che il Decreto Legislativo del 28 febbraio 2005 n. 38, in base al quale sono stati recepiti i principi contabili internazionali, all'articolo 11 ha modificato l'articolo 110 del TUIR, eliminando il comma 4 e modificando il comma 3, che risulta così formulato "La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della data di chiusura dell'esercizio delle attività e delle passività per le quali il rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio".
In ragione di tale modifica, che trova applicazione per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare a decorrere dal periodo d'imposta 2005, è venuta meno dal punto di vista fiscale ogni distinzione tra crediti e debiti immobilizzati e non; conseguentemente, a prescindere dalla loro collocazione in bilancio, le attività e le passività in valuta devono essere valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi non avranno rilevanza fiscale sino al loro realizzo.