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Risoluzione Agenzia Entrate n. 83 del 30.06.2005
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ONLUS. Partecipazioni societarie. Art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
Risoluzione Agenzia Entrate n. 83 del 30.06.2005Pervengono presso questa Direzione numerosi quesiti in merito alla possibilità per le ONLUS di detenere partecipazioni in società di capitali.
Al riguardo, si ritiene che la detenzione di partecipazioni in società di capitali sia consentita alle ONLUS a condizione che il possesso di titoli o quote di partecipazione in soggetti societari, in considerazione dell'entità della partecipazione e del ruolo effettivamente svolto nella società partecipata, si sostanzi in una gestione statico-conservativa del patrimonio, realizzando un impiego delle risorse patrimoniali finalizzato alla percezione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali.
Al contrario, qualora la ONLUS mediante la partecipazione in società assuma funzioni di coordinamento e direzione della società partecipata, esercitando un'influenza dominante ed incidendo in modo determinante sulle scelte operative degli organi della società stessa, si configura lo svolgimento di una attività non consentita alle ONLUS ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
In sostanza è preclusa alle ONLUS, pena la perdita della qualifica, la possibilità di detenere partecipazioni in società nel caso in cui, mediante la partecipazione, venga esercitata un'attività di gestione della società partecipata.
Tale circostanza ricorre verosimilmente qualora l'organizzazione detenga una partecipazione di controllo nella società partecipata, assumendo un ruolo assimilabile a quello di un'ordinaria controllante.
Non rileva, a tal fine, il fatto che l'oggetto della società partecipata sia lo svolgimento di attività analoghe a quelle istituzionali dell'organizzazione non lucrativa di utilità sociale che detiene la partecipazione.
Fermi restando i principi sopra enunciati, per quanto riguarda la possibilità per le ONLUS di detenere partecipazioni in società di persone, si precisa, altresì, che non è compatibile con la qualifica di ONLUS l'assunzione di responsabilità patrimoniale illimitata, atteso il vincolo sulla destinazione del patrimonio imposto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.