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Risoluzione Agenzia Entrate n. 89 del 11.07.2005
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Istanza d'interpello - Applicazione dell'aliquota IVA agevolata, prevista dal n. 15 della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - XX
Risoluzione Agenzia Entrate n. 89 del 11.07.2005Con istanza d'interpello, concernente l'esatta applicazione dell'aliquota IVA, prevista dall'articolo 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
Quesito
La società "XX" (di seguito "la società") produce e vende, tra l'altro, alcune tipologie di pasta alimentare particolarmente indicate sia per i soggetti che presentano un'intolleranza al glutine sia per le persone affette da patologie nefropatiche.
In particolare, la società utilizza come materie prime amido di mais, fecola di patate, colorante ed emulsionante.
L'istante precisa che il prodotto finale, ottenuto impiegando i tradizionali metodi di lavorazione della pasta (trafilazione, laminazione ed essiccamento), è del tutto simile nell'aspetto alla normale pasta a base di semola di grano duro.
L'interpellante chiede quale sia l'aliquota IVA applicabile alle cessioni del prodotto descritto.Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Alla luce delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nelle risoluzioni del 15 giugno 2004, n. 82 e del 5 giugno 2003, n. 125, concernenti l'applicabilità dell'IVA nella misura del 4% rispettivamente alle cessioni di pasta a base di mais, di riso e di mais-riso e a quelle a base di farina di farro e di semola di kamut, l'interpellante ritiene che, per analogia, la medesima aliquota possa rendersi applicabile alla commercializzazione di pasta a base di amido di mais e fecola di patate, così come previsto genericamente per la pasta alimentare al n. 15) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.Parere dell'Agenzia
Preliminarmente, si osserva che ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, di modifica della legge 4 luglio 1967, n. 580, possono essere denominati "pasta", ai fini della commercializzazione, esclusivamente i prodotti ottenuti dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento degli impasti preparati con semola di grano duro ed acqua, con semolato di grano duro, con semola integrale di grano duro ed acqua.
Ciò posto, ai fini del corretto inquadramento merceologico del prodotto in questione, è stato acquisito il parere dell'Agenzia delle Dogane la quale, con nota n. 1618 del 3 giugno 2005, ha rilevato che il medesimo prodotto contenente amido, umidità, ceneri s.s., "risulta classificabile nella voce NC 19021990, posizione corrispondente alla sottovoce 1903-B-II (cod. stat. 905) della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987".
Le paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, per le quali risulta possibile la suddetta classificazione doganale, possono farsi rientrare nella più generica voce paste alimentari di cui al n. 15) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. risoluzioni n. 125 del 5 giugno 2003 e n. 82 del 15 giugno 2004).
La scrivente ritiene, pertanto, di poter condividere l'interpretazione prospettata dall'istante relativamente all'applicabilità dell'imposta nella misura del 4% alle cessioni di "pasta a base di amido di mais e fecola di patate", ai sensi del citato n. 15) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale ......., è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.