-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 90 del 11.07.2005
-
Istanza d'interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile ai versamenti ed alle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite eccedenti il netto patrimoniale della società emittente - Articoli 94 e 101 del Tuir
Risoluzione Agenzia Entrate n. 90 del 11.07.2005Quesito
La società istante, l'XX spa, detiene una partecipazione pari al 99,99 % del capitale sociale della XY spa.
Tale partecipazione, si precisa nell'istanza, possiede i requisiti previsti dall'articolo 87, comma 1, del Tuir per l'applicazione del regime di esenzione delle plusvalenze da realizzo.
In sede di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003, la società partecipata XP spa ha evidenziato una perdita pari ad euro 18.563.254 ed un patrimonio netto negativo (deficit patrimoniale) di euro 13.784.780.
La società istante ha quindi provveduto nel corso del 2004, previa deliberazione dell'Assemblea straordinaria della società partecipata, all'integrale ripianamento delle perdite risultanti dal predetto bilancio di esercizio 2003 della XP spa.
Al termine di tale operazione, i versamenti e le rinunce ai crediti effettuate dalla società partecipante sono risultati eccedenti rispetto al patrimonio netto della società partecipata dopo la copertura delle perdite.
Proprio con riferimento a tali versamenti e remissioni di crediti risultati eccedenti (cd. sottozero), l'istante chiede di conoscere quale sia il corretto trattamento tributario applicabile.
La questione assume rilevanza, fa presente l'istante, in quanto l'articolo 61 del Tuir vigente prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 344 del 2003, consentiva espressamente al comma 5, "la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente dopo la copertura".
Le disposizioni contenute nel ricordato articolo 61 del Tuir sono state trasposte, con alcune modifiche, nell'articolo 94 del vigente Tuir; la ricordata previsione normativa contenuta nel comma 5 dell'articolo 61 non è stata però riproposta nella nuova disposizione.
In considerazione di tale modifica normativa, l'istante chiede quindi chiarimenti in merito alla possibilità di dedurre, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, l'onere sostenuto.Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
A parere della società istante, i versamenti effettuati per il ripianamento delle perdite, per la parte eccedente il patrimonio netto della società partecipata dopo la copertura delle perdite, sono deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile della società partecipante anche a seguito della soppressione della ricordata previsione normativa che ne disponeva la deducibilità.
Si tratta, infatti, di ordinari costi di esercizio rilevanti nella determinazione del reddito secondo i criteri dettati dall'articolo 83 del Tuir (e pertanto deducibili dal reddito in assenza di una disposizione fiscale che ne preveda espressamente l'indeducibilità) e non di componenti di natura valutativa relativi alla partecipazione, indeducibili, com'è noto, a seguito della riforma del sistema di tassazione delle società attuata con il D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
La qualificazione di "costi di esercizio" attribuita ai versamenti in esame risulterebbe confermata, a parere dell'istante, dall'interpretazione fornita da questa amministrazione con la circolare n. 7/E del 5 febbraio 2003; con la predetta circolare è stato, infatti, affermato che "Tali versamenti... costituiscono una spesa d'esercizio, e non una svalutazione, la cui deducibilità è subordinata all'effettivo ripiano del sottozero da parte dei soci".
In tal senso anche i chiarimenti forniti dall'XZ con la circolare n. 71 del 1 dicembre 2002 secondo cui "non c'è dubbio che sotto il profilo tecnico l'onere in parola è concepito dal sistema fiscale come una spesa d'esercizio e non come una svalutazione;..".
Sulla base di tali interpretazioni, l'istante ritiene quindi che pur in assenza di un richiamo espresso nell'articolo 94, comma 6, del vigente Tuir, la società partecipante abbia comunque titolo per dedurre, secondo gli ordinari criteri che regolano la determinazione dell'imponibile d'impresa, i componenti negativi in argomento.
La circostanza che il vigente articolo 94 in tema di valutazione delle partecipazioni non riproduca la previsione contenuta nel previgente articolo confermerebbe invece, la natura non valutativa dei componenti in esame in accordo con le posizioni espresse dalla dottrina e dall'amministrazione finanziaria al riguardo.Parere della Direzione
L'articolo 61 del Tuir vigente prima dell'entrata in vigore il 1 gennaio 2004, del D. Lsg 12 dicembre 2003, n. 344, definiva i criteri di valutazione dei titoli costituiti da azioni, quote di partecipazione in società ed enti, obbligazioni ed altri titoli in serie e di massa che non costituiscono "immobilizzazioni finanziarie".
Tali criteri risultavano applicabili, inoltre, per effetto del rinvio contenuto nel comma 1-bis) del previgente articolo 66, anche ai fini della valutazione delle immobilizzazioni finanziarie.
Il comma 5 del citato articolo 61 disciplinava in particolare il trattamento applicabile ai versamenti a fondo perduto o in conto capitale effettuati dai soci alla società emittente stabilendo che "L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società emittente o della rinuncia ai crediti nei confronti della società stessa, si aggiunge al costo delle azioni in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria;...".
La disposizione in esame definiva pertanto, quale criterio di carattere generale, l'imputazione dei predetti importi al costo delle azioni possedute dal socio.
In alternativa a tale imputazione, tuttavia, la citata disposizione consentiva "la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente risultante dopo la copertura", cosiddetto "sottozero".
Con riferimento a tali versamenti, oggetto della presente istanza di interpello, l'impresa partecipante poteva, quindi, scegliere di imputare il relativo importo al costo fiscale della partecipazione o, in alternativa, portarlo in deduzione dal reddito nell'esercizio in cui il versamento veniva effettuato; in tale ipotesi, i versamenti in esame venivano quindi considerati sotto il profilo fiscale quali costi di esercizio e non influenzavano il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Come chiarito con la risoluzione n. 70 del 24 maggio 2000, tale previsione normativa, che consentiva di fatto una "doppia deduzione" della perdita (in capo alla partecipata che la consegue ed in capo alla partecipante che la ripiana), era volta ad evitare fenomeni di doppia imposizione dei redditi, assicurando la neutralità nella trasmissione degli eventuali redditi prodotti dalla partecipata alla partecipante in un sistema, come quello vigente prima dell'entrata in vigore della riforma dell'Ires, che prevedeva la svalutazione delle partecipazioni e l'attribuzione del credito d'imposta sui dividendi come istituti che di fatto consentivano il consolidamento.
Nel caso in cui la società partecipata conseguiva un utile, sullo stesso, compensato con la precedente perdita, non veniva pagata imposta e pertanto, a seguito della sua distribuzione, non poteva essere attribuito il relativo credito alla società partecipante; tale reddito concorreva, quindi, alla formazione del reddito imponibile della società partecipante senza poter beneficiare del credito d'imposta.
Tale fenomeno di doppia imposizione veniva quindi evitato nel sistema previgente tramite la ricordata previsione contenuta nel comma 5 dell'articolo 61 che consentendo la deduzione immediata della perdita in capo al socio che la ripiana, attuava di fatto una traslazione in capo alla partecipante della rilevanza fiscale della perdita subita dalla società partecipata.
Il regime opzionale di deducibilità dei versamenti, coerente con il previgente ordinamento fiscale non trova invece conferma nel sistema attuale che, come è noto, stabilisce l'abolizione del credito d'imposta e l'esclusione dei dividendi percepiti dal socio, l'irrilevanza delle minusvalenze da valutazione della partecipazioni e di quelle da realizzo nei casi di partecipation exemption nonché dei regimi di trasparenza e consolidato quali sistemi per trasferire le vicende reddituali della società partecipata in capo al socio.
Proprio in considerazione di tali principi introdotti con il D. Lgs n. 344 del 2003 devono essere esaminate le disposizioni del Tuir e, per quanto attiene alla problematica in esame, le previsioni contenute nell'articolo 94 del Tuir che ripropone con alcune modifiche, le disposizioni contenute nel previgente articolo 61.
In particolare, il comma 6 del vigente articolo 94 stabilisce che "L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della società dagli stessi soci, si aggiunge al costo dei titoli e delle quote di cui all'articolo 85, comma 1, lettera c), in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria".
Come già rilevato dall'istante, la disposizione citata non ripropone la previsione normativa contenuta nell'articolo 61 che consentiva la deduzione immediata e facoltativa dei versamenti effettuati dai soci a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della partecipata.
La modifica normativa apportata con il D. lgs n. 344 del 2003 alla disposizione in esame esclude che il socio possa ancora optare per la deduzione immediata dal reddito imponibile dei versamenti in oggetto effettuati in relazione alle partecipazioni di cui all'articolo 85, comma 1, lettera c), del Tuir (azioni o quote di partecipazioni al capitale, anche non rappresentate da titoli, di società ed enti di cui all'articolo 73, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87); gli stessi devono, invece, al pari degli altri versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale dai soci, essere aggiunti al costo fiscale della partecipazione societaria.
Oltre che con riferimento alle partecipazioni di cui all'articolo 85, comma 1, lettera c), del Tuir diverse da quelle cui si applica l'esenzione, espressamente contemplate dalla citata disposizione, tale indeducibilità opera, a parere della scrivente, anche per i versamenti e le remissioni di debito effettuati con riferimento alle partecipazioni in possesso dei requisiti per l'esenzione oggetto della presente istanza di interpello.
Ciò in quanto i versamenti effettuati a copertura delle perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società partecipata, sia se riferiti a partecipazioni in possesso dei requisiti per l'esenzione sia se riferiti a partecipazioni che non posseggono tali requisiti, costituiscono, anche secondo corretti principi contabili, componenti di natura valutativa, indeducibili dal reddito a seguito dell'entrata in vigore della riforma dell'Ires.
Non si ritiene di condividere, infatti, il parere espresso da codesta società secondo cui con la modifica normativa apportata all'articolo 94 del Tuir, il legislatore abbia inteso escludere i versamenti in esame dalle disposizioni concernenti la valutazione dei titoli, confermandone la natura di costo di esercizio; tali versamenti, che rientrano nella categoria dei versamenti a fondo perduto o in conto capitale, sono infatti, tuttora disciplinati dall'articolo 94 del Tuir in materia di valutazione dei titoli che ne dispone, per i versamenti afferenti ai titoli ed alle quote di cui all'articolo 85, comma 1, lettera c), del Tuir, l'imputazione al costo della partecipazione.
Né appare conferente il richiamo alle interpretazioni fornite da questa amministrazione con la circolare n. 7/E del 2003; tali chiarimenti infatti sono stati forniti sulla base di una disposizione, non più in vigore, che consentiva facoltativamente la deducibilità dei predetti versamenti dal reddito imponibile, al pari degli ordinari costi di esercizio.
A parere della scrivente, la modifica normativa in commento, appare invece correlata con i nuovi principi di tassazione delle società introdotti con il D.Lgs n. 344 del 2003 ed in particolare con il nuovo sistema di tassazione delle plusvalenze da partecipazioni ed il connesso regime di indeducibilità delle minusvalenze sia da realizzo che da valutazione.
In particolare, per quanto concerne le minusvalenze da valutazione si ricorda che in attuazione del criterio direttivo enunciato all'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge delega n. 80 del 2003, l'articolo 101 del nuovo Tuir ha affermato l'assoluta indeducibilità delle minusvalenze iscritte (rectius, minusvalenze da valutazione). Tale indeducibilità opera, quindi, con riferimento a tutte le partecipazioni, siano esse in possesso dei requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 del Tuir che prive di detti requisiti.
In applicazione di tale criterio, che trova, a parere della scrivente, conferma proprio nelle richiamate modifiche apportate dal legislatore tributario alle disposizioni dell'articolo 94, si ritiene pertanto, che i versamenti oggetto della presente istanza di interpello, effettuati a copertura delle perdite della partecipata XY spa, e riferite a partecipazioni in possesso dei requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87, comma 1, del Tuir non potranno essere portati in deduzione nella determinazione del reddito imponibile della società istante.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.