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Risoluzione Agenzia Entrate n. 95 del 25.07.2005
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Istanza di Interpello - Articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Detassazione per investimenti ambientali - XZ
Risoluzione Agenzia Entrate n. 95 del 25.07.2005La Direzione Regionale ... ha trasmesso un'istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dalla società XZ (di seguito Società), concernente l'applicazione della detassazione del reddito per investimenti ambientali di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Quesito
La Società, esercente attività di estrazione di ghiaia e sabbia, ha effettuato nell'anno 2004 investimenti in beni ambientali mediante contratto di locazione finanziaria e chiede se, per gli stessi, possa fruire della detassazione del reddito prevista dall'articolo 6 della legge n. 388 del 2000.Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società ritiene che "il contratto di locazione finanziaria, nella sua sostanza, sia un contratto di compravendita", considerato che "tutti i rischi ed i benefici inerenti ai beni oggetto del contratto sono a carico ed a favore del locatario".
Ribadisce, inoltre, che "anche il legislatore civilistico si è reso conto della necessità di introdurre nel nostro ordinamento il principio della prevalenza della sostanza sulla forma" e che "secondo i principi contabili IAS/IFRS i beni acquistati in leasing devono essere contabilizzati tra le immobilizzazioni materiali".
Pertanto, la Società stessa ritiene che l'investimento effettuato nel 2004 mediante contratto di leasing "consenta di ottenere l'agevolazione prevista dall'art. 6, c. da 13 a 19 della L. 388/2000".Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000 prevede che, a decorrere dall'esercizio in corso al 1 gennaio 2001, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi.
Per "investimenti (beni) ambientali", secondo quanto previsto dal comma 15 del citato articolo 6, si intende "il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lett. B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni all'ambiente" derivanti dallo svolgimento dell'attività dell'impresa.
La determinazione degli investimenti rilevanti per i quali spetta la detassazione deve avvenire utilizzando il cosiddetto "approccio incrementale" che, come chiarito nella risoluzione n. 226/E dell'11 luglio 2002, prevede la quantificazione dei costi d'investimento supplementari (cosiddetti "sovraccosti") necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale. Tale approccio incrementale di misurazione dei costi, in altri termini, individua la quota parte dell'investimento realizzato al fine di ottenere migliorie ambientali rispetto all'investimento complessivo.
Con riferimento al caso di specie - come più volte precisato, in particolare con la circolare n. 90/E del 17 ottobre 2001 (relativa alla c.d. "agevolazione Tremonti-bis") e con la circolare n. 38/E del 9 maggio 2002 (relativa al credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate) - in virtù dell'ormai consolidato principio di tendenziale equivalenza tra l'acquisizione o realizzazione del bene in proprio e quella effettuata tramite contratto di leasing, deve assicurarsi, anche con riferimento all'agevolazione di cui all'articolo 6 della legge n. 388 del 2000, la neutralità della scelta tra acquisto dei beni in proprietà e acquisizione mediante locazione finanziaria.
Pertanto, pur in assenza di una specifica previsione normativa, gli investimenti in beni ambientali effettuati mediante contratto di locazione finanziaria potranno rilevare (per l'utilizzatore) ai fini della detassazione del reddito di cui al più volte citato articolo 6 della legge n. 388 del 2000.
A tal fine, nella quantificazione dell'importo agevolabile secondo il descritto "approccio incrementale", dovrà farsi riferimento al costo dei predetti beni sostenuto dal concedente per l'acquisto dei beni stessi, al netto delle spese di manutenzione. Non rileva, in nessun caso, il prezzo pattuito per il riscatto.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza presentata alla Direzione regionale ........, viene resa dalla scrivente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo del DM 26 aprile 2001, n. 209.