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Risoluzione Agenzia Entrate n. 107 del 29.07.2005
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Iva - Agevolazioni fiscali previste dalla L. 263 del 1989 per le cessioni di ausili e protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti - Fornitura di materassi antidecubito ad una Residenza Sanitaria Assistenziale
Risoluzione Agenzia Entrate n. 107 del 29.07.2005QUESITO
La Fondazione istante (d'ora in poi istante), quale residenza sanitaria assistenziale, ospita anziani di entrambi i sessi che si trovano in condizioni psico-fisiche gravemente deficitarie e tali da non permettere lo svolgimento di attività elementari.
La stessa dichiara di perseguire scopi di utilità sociale fornendo, in regime di accreditamento ex dlgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, prestazioni previste dal sistema integrato nazionale dei servizi sociali e dal piano sociale sanitario della Regione .......
Ciò posto chiede di conoscere quale sia l'aliquota Iva da applicare alle operazioni di fornitura di "materassi ortopedici antidecubito e terapeutici" poste in essere nei propri confronti ed, eventualmente, in caso torni applicabile l'aliquota agevolata quali siano le modalità procedurali da seguire per averne diritto.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene di avere, nel momento in cui acquista i materassi antidecubito, il diritto di ottenere dal fornitore l'applicazione dell'aliquota agevolata del 4% di cui all'art. 1, comma 3 bis del citato dl n. 202 del 1989. Ciò in quanto i beni acquistati sono destinati univocamente ed esclusivamente a soggetti portatori di menomazioni funzionali permanenti.
A conferma di ciò fa presente che, in base all'autorizzazione regionale concessa per il funzionamento della Fondazione, questa può ospitare solo persone degenti non autosufficienti, in condizioni psico-fisiche gravemente deficitarie e tali da non permettere lo svolgimento di attività elementari.
L'istante ritiene quindi possibile richiedere, all'atto dell'acquisto dei menzionati beni, l'applicazione dell'Iva agevolata stante l'impossibilità oggettiva che gli stessi siano utilizzati da soggetti diversi rispetto agli aventi diritto ai sensi della normativa vigente.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art.1, comma 3 bis, del dl succitato, come convertito nella l. 28 luglio 1989, n. 263 dispone che " tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4%".
Tale disposizione è stata poi trasfusa nel punto 41 quater della tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, il quale prevede l'applicabilità della medesima aliquota per le cessioni di "protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti ".
Al riguardo si deve far presente che con la risoluzione ministeriale del 23 marzo 1999, n. 49, è stato precisato che l'applicazione della citata aliquota alle cessioni di materassi ad aria, quali ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti, può essere riconosciuta a condizione che l'acquirente, conformemente a quanto precisato con la circolare 18 novembre 1994, n.189, sia munito di "specifica prescrizione medico-specialistica" nella quale sia indicata tale menomazione.
Ciò significa, che, atteso il tenore letterale della disposizione che ha introdotto l'agevolazione, la stessa riguarda, in linea generale, le sole cessioni poste in essere nei confronti del soggetto affetto dalle menomazioni permanenti, e non anche i precedenti passaggi che intervengono nella distribuzione del bene.
Peraltro, con la risoluzione n. 97 del 20 aprile 1995 è stato precisato che l'aliquota del 4% è applicabile in relazione a prodotti per soggetti incontinenti, quando, pur essendo l'acquisto effettuato da un soggetto diverso dal disabile, la sicura utilizzazione da parte dello stesso sia dimostrata sulla base della seguente documentazione, che l'acquirente deve produrre al cedente:
a) un elenco delle persone sofferenti delle suaccennate menomazioni ricoverate nella casa di riposo;
b) un attestato del Direttore Sanitario delle condizioni dei ricoverati, con allegati, anche in fotocopia, i certificati originali sullo status dei singoli incontinenti, rilasciati dalle UU.SS.LL competenti.
Inoltre, l'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 31 luglio 2002, n. 253, ha ulteriormente chiarito che al fine della spettanza dell'agevolazione in parola, occorre stabilire se i beni ceduti siano configurabili come protesi o ausili e verificare che gli stessi ineriscano a menomazioni funzionali permanenti.
Per qualificare dei beni come "ausili o protesi " non è sufficiente il dato obiettivo della destinazione a soggetti affetti da menomazioni funzionali permanenti ma, chiarisce la risoluzione in commento, occorre " un'indagine mirata a verificare che si tratti di beni qualificabili come "ausili o protesi".
A tal fine si possono distinguere due diverse tipologie di ausili.
La prima è rappresentata da quegli ausili che "per vocazione" possono essere utilizzati esclusivamente da malati affetti da dette menomazioni funzionali; in questo caso, non ponendosi incertezze in merito alla loro inerenza, non si ritiene necessaria la certificazione sanitaria.
La seconda tipologia riguarda, invece, beni che possono costituire ausili ma che, per caratteristiche e qualità, sono suscettibili di diversa utilizzazione.
In queste ipotesi, per poter applicare l'aliquota agevolata occorre una adeguata certificazione sanitaria che ne attesti la utilizzazione da parte di malati affetti da menomazione funzionale permanente.
Nella risoluzione 2 marzo 2004 n. 31/E, è stato, infine, ribadito che l'applicabilità della disposizione in esame presuppone che il bene sia "oggettivamente un ausilio e che la menomazione sia permanente".
Tanto premesso, con riferimento al caso di specie si osserva quanto segue.
I "materassi ortopedici antidecubito e terapeutici" rappresentano beni che, pur essendo oggettivamente di ausilio, per loro natura, non ineriscono esclusivamente a menomazioni funzionali permanenti, ben potendo essere utilizzati da soggetti che tali menomazioni non presentano.
Gli stessi rientrano quindi nella seconda delle delineate tipologie, ragion per cui la soluzione proposta dall'istante può essere accolta se e nella misura in cui la cessione dei citati beni venga effettuata per l'utilizzo degli stessi nei confronti di quegli ospiti della residenza affetti da menomazioni funzionali permanenti, per i quali detto materasso rappresenti effettivamente un ausilio.
Occorre quindi che siano seguite, in relazione all'acquisto effettuato dalla fondazione istante, le modalità procedurali atte a garantire tale circostanza, indicate nella richiamata risoluzione n. 97 del 1995.
Peraltro, come correttamente affermato dall'istante, la produzione della documentazione al fornitore può confliggere con le norme che tutelano il diritto alla privacy (infatti, il decreto legislativo 196/2003 prevede una particolare tutela in materia di dati personali in ambito sanitario, il cui trattamento non può avvenire senza il consenso dell'interessato).
Per tale motivo, la scrivente ritiene che, ferma restando la necessità che l'istante sia in possesso della prescritta documentazione, sia possibile evitare la produzione della stessa al cedente, al quale dovrà essere rilasciata una dichiarazione attestante che gli elenchi e i certificati esistono e sono conservati dalla Fondazione, per poter essere eventualmente esibiti all'amministrazione finanziaria in sede di eventuali verifiche.
La presente risposta, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della ....., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.