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Risoluzione Agenzia Entrate n. 110 del 29.07.2005
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Recupero delle somme erogate a titolo di trattamento pensionistico. Deducibilità ex art. 10 lettera d-bis) del T.U.I.R.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 110 del 29.07.2005Con nota del 20 maggio 2005, codesto Istituto ha chiesto alla scrivente il parere sulla correttezza del suo operato in merito al recupero delle somme erogate a titolo di trattamento pensionistico e successivamente restituite dal contribuente poiché non più spettanti.
In particolare l'Istituto ha rappresentato il caso di un lavoratore che è stato collocato a riposo da Z S.p.A. in data 1 gennaio 2001 per effetto degli accordi sindacali previsti dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, recante "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro".
Tale soggetto, avendo maturato i requisiti di legge, ha ricevuto dal predetto ente la liquidazione del trattamento pensionistico sulla base dell'anzianità maturata e del trattamento retributivo.
Successivamente, il pensionato ha attivato un contenzioso con Z S.p.A. eccependo l'illegittimità del licenziamento; la controversia si è conclusa con una sentenza che, in accoglimento di quanto sostenuto dal ricorrente, ne ha determinato la riassunzione.
La sentenza ha altresì riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire somme a titolo stipendiale e l'onere di restituire le somme a suo tempo corrisposte a titolo di trattamento pensionistico.
In ottemperanza alla decisione del giudice codesto istituto ha iniziato il recupero delle somme già corrisposte a titolo di trattamento pensionistico. In sede di recupero, tali somme sono state considerate al lordo dell'IRPEF a suo tempo trattenuta e versata dall'Y in qualità di sostituto di imposta.
In relazione a tale aspetto il soggetto interessato dalla vicenda ha contestato l'operato dell'Y, sostenendo di dover restituire le somme già percepite al netto delle ritenute IRPEF sulle stesse operate.
Al riguardo, al fine di rispondere al quesito proposto, occorre richiamare il decreto legislativo del 2 settembre 1997, n. 314 che, inserendo la lettera d-bis) nell'articolo 10 del TUIR, riguardante gli oneri deducibili dal reddito complessivo, ha previsto la possibilità di dedurre, ai fini IRPEF, "le somme restituite all'ente erogatore che abbiano concorso a formare il reddito in anni precedenti".
Come chiarisce la circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, il legislatore, attraverso l'introduzione di un nuovo onere deducibile, corrispondente all'importo delle somme che in un periodo d'imposta sono state assoggettate a tassazione secondo il criterio di cassa e poi restituite al soggetto erogatore, ha cercato di risolvere il problema collegato alla restituzione delle imposte pagate su tali somme.
L'introduzione della predetta lettera d-bis) si è resa necessaria proprio in quanto il sistema dei rapporti tra Erario, sostituto e sostituito, comporta che il recupero, a carico del contribuente, delle somme a suo tempo a lui erogate avvenga al lordo delle imposte che l'Ente erogatore ha versato all'Erario in qualità di sostituto.
Anche nel caso in esame, quindi, il recupero a carico del soggetto reintegrato nel posto di lavoro dovrà avere ad oggetto le somme a suo tempo percepite al lordo della relativa ritenuta, come correttamente ritenuto da codesto istituto.
Si fa presente ancora, per completezza, che per effetto della lettera h) del comma 2 dell' articolo 51 del TUIR, l'onere deducibile previsto dal richiamato articolo 10 del TUIR, potrà anche essere riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta (fino alla capienza del reddito di lavoro dipendente o di pensione) e non concorrerà a formare il reddito imponibile, evitando così che il contribuente debba presentare la dichiarazione dei redditi per ottenere il riconoscimento di tale onere.
Tuttavia, in tal caso, qualora il reddito di lavoro dipendente o di pensione non permetta di recuperare l'intero onere deducibile, il contribuente potrà eventualmente operare una ulteriore deduzione in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la somma è restituita (principio di cassa) fino alla capienza del suo reddito complessivo.