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Risoluzione Agenzia Entrate n. 112 del 05.08.2005
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Istituzione di codici da utilizzare, nel modello di versamento ''F 23'', per la riscossione delle pene pecuniarie e di alcune spese processuali, da parte uffici giudiziari
Risoluzione Agenzia Entrate n. 112 del 05.08.2005Ai fini di una più puntuale rendicontazione dei versamenti relativi a pene pecuniarie e ad alcune spese processuali riscosse, da parte degli uffici giudiziari, tramite modello di versamento "F 23", si istituiscono i sub-codici di seguito elencati. Detti sub-codici da indicare nel campo 6 del predetto modello, integreranno gli altri elementi identificativi (codice tributo, codice ente ecc...) di quei versamenti:
RU: Ufficio recupero crediti
RC: Ufficio recupero crediti - settore civile
RP: Ufficio recupero crediti - settore penale
RG: Ruolo generale
CR: Ufficio corpi di reato
EG: Ufficio successioni
SF: Sezione fallimentare
Di seguito, per le particolari esigenze rappresentate dal Ministero della Giustizia, si istituiscono i codici tributo da utilizzare nel modello di versamento "F 23", relativi a: spese anticipate dall'erario recuperabili in misura intera; spese processuali da recuperarsi in misura fissa; pene pecuniarie; interessi sui crediti erariali di natura non tributaria, recuperati dagli uffici giudiziari:
- 738 T, denominato: "Recupero spese processuali";
- 772 T, denominato: "Recupero multe ed ammende";
- 927 T, denominato: "Interessi sui crediti delle amministrazioni
dello Stato".
Nella compilazione del modello "F 23", il contribuente dovrà pertanto inserire nel campo 6, il codice dell'ufficio giudiziario cui riferire il versamento, avendo cura di riempire anche l'apposito spazio relativo al sub-codice con uno fra quelli istituiti con la presente risoluzione.
Inoltre, avendo i predetti uffici una dislocazione territoriale a livello comunale, nel campo 7 del modello il contribuente dovrà inserire il codice catastale del comune ove ha sede l'ufficio giudiziario.
Ai fini della attribuzione delle somme al bilancio dello Stato le somme riscosse con il codice tributo "738 T" sono imputate al capo VIII, capitolo 3302; le somme riscosse con il codice tributo "772 T" sono imputate al capo VIII, capitolo 2301, e le somme riscosse con il codice tributo "927 T" sono imputate al capo X, capitolo 3221.Con la presente risoluzione si procede altresì ad una opportuna razionalizzazione dei codici ente in uso: il codice "9A9", viene annullato per effetto della soppressione delle preture circondariali.
Inoltre, il codice "9B0", che identifica il Tribunale, viene sostituito dal codice 9BX, al fine di evitare il ripetersi di errori causati dalla confusione tra la lettera "O" ed il numero zero.
Si precisa che, non essendo prevista dal sistema informatico la gestione della chiusura dei "codici ente", dovranno essere comunque accolte dagli intermediari le eventuali deleghe riportanti l'indicazione dei codici ente annullati con la presente risoluzione.