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Risoluzione Agenzia Entrate n. 113 del 08.08.2005
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Istanza d'interpello - Articolo 98 del TUIR approvato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917. Contrasto dell'utilizzo a fini fiscali della sottocapitalizzazione delle imprese. Sussistenza dell'autonoma capacità di credito
Risoluzione Agenzia Entrate n. 113 del 08.08.2005Con l'istanza di interpello inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la X Srl ha chiesto alla scrivente chiarimenti in ordine all'esatta applicazione dell'articolo 98, comma 2, lettera b), del TUIR approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, relativamente alla sussistenza di un'autonoma capacità di credito in capo al soggetto finanziato.
Esposizione del quesito
La X Srl (già Y Srl) è una società operante nel settore delle ricerche di mercato, scaturente dalla fusione per incorporazione delle società A Srl e delle sue controllate B Srl, C Srl e D Srl. L'assemblea straordinaria di X Srl ha deliberato la fusione per incorporazione in data ....luglio 2004, con effetto retroattivo a decorrere dal .... gennaio 2004.
L'acquisizione delle partecipazioni e la successiva fusione sono motivate sia dalla necessità di strutturare in modo più snello ed efficiente il gruppo, sia dall'intendimento di fornire un'immagine di maggior solidità nell'ambito del settore di mercato in cui la società opera.
La società Y Srl, al fine di poter acquisire l'intera partecipazione in A Srl (già Z SpA), ha ottenuto finanziamenti da soci qualificati o da loro parti correlate per un ammontare complessivo pari a 25,5 milioni di euro.
La situazione patrimoniale di Y Srl successiva alla fusione presenta finanziamenti dei soci per euro 25.717.574 ed un patrimonio netto rettificato pari a euro 3.341.880.
Ciò posto, l'istante chiede se possa essere applicata l'esimente di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 98 del TUIR nei confronti della società Y Srl con riferimento al periodo d'imposta 2004. A tal fine, l'istante sostiene che:
- l'autonoma capacità di credito è supportata e garantita da una lettera in cui un istituto bancario di rilevanza nazionale afferma la disponibilità a concedere credito alla società Y Srl per l'importo necessario a finanziare l'acquisizione della totalità delle azioni di Z S.p.A;
- l'autonoma capacità di credito è ulteriormente sostenuta dalla presenza di "plusvalenze latenti" tra i beni iscritti nel bilancio di Y Srl. Tali plusvalenze, avvalorate da apposita perizia, derivano dai differenti valori dati alle 384.500 azioni di A Srl presenti nel bilancio di Y Srl, valutate da una parte 25 euro per azione nella valutazione della partecipazione relativa ad Z S.p.A. nel bilancio al 31 dicembre 2003 di Y Srl, e dall'altra 32,7 euro per azione, allorquando Y Srl ha acquisito il 61,55 per cento di azioni di A Srl al fine di ottenerne il completo controllo.Soluzione prospettata dal contribuente istante
La società istante ritiene applicabile, nella fattispecie in esame, il comma 2, lettera b), dell'articolo 98 del TUIR, secondo il quale la disciplina di contrasto all'utilizzo ai fini fiscali della sottocapitalizzazione delle imprese non si applica qualora il contribuente debitore riesca a dimostrare che l'ammontare dei finanziamenti erogati o garantiti da un socio qualificato o da una sua parte correlata è giustificato dalla propria esclusiva capacità di credito.
Secondo il parere della società istante, l'esclusiva capacità di credito, nell'ipotesi di specie, sarebbe comprovata da una certificazione nella quale un istituto di credito afferma di essere disposto ad erogare un finanziamento necessario per acquisire le quote di A Srl.Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
Come è noto, l'articolo 98 del TUIR, rubricato "Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione", dispone l'indeducibilità degli interessi passivi qualora il rapporto fra la consistenza media dei finanziamenti erogati o garantiti da un socio qualificato o da sue parti correlate e il patrimonio netto contabile di pertinenza dei medesimi soggetti sia superiore a quello di 4 a 1.
L'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, stabilisce che, per il primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 1 gennaio 2004, il rapporto fra finanziamenti rilevanti e patrimonio netto è fissato nella misura di 5 a 1.
Il comma 2, lettera b), dell'articolo in esame, tuttavia, statuisce che l'istituto della thin capitalization rule non si applica qualora il contribuente debitore dimostri che i finanziamenti erogati o garantiti dai soci qualificati o da loro parti correlate siano giustificati da una propria esclusiva capacità di credito, per cui i medesimi finanziamenti "sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale".
A tal proposito, la circolare n. 11/E del 17 marzo 2005, afferma che l'esistenza di tale capacità di credito deve necessariamente essere correlata alle condizioni soggettive del contribuente.
Conseguentemente, la congruità del patrimonio sociale dovrà essere valutata caso per caso relativamente all'importo ed alle caratteristiche del finanziamento ricevuto.
Si sottolinea, inoltre, che l'articolo 98 del TUIR fa riferimento, al fine della determinazione dell'autonoma capacità di credito, al concetto di patrimonio sociale, il quale si differenzia dal mero valore contabile del patrimonio netto. Il patrimonio sociale, infatti, ricomprende le attività, le passività ed il patrimonio netto dell'impresa considerati al loro valore corrente, nonché le attività e le passività potenziali connesse agli impegni ed ai rischi assunti.
Ciò posto, si deve ritenere, in base a quanto già chiarito nella citata circolare 11/E del 2005, che la semplice circostanza che un istituto di credito confermi la propria disponibilità a concedere credito alla società finanziata non è sufficiente a certificare l'esistenza di un'autonoma capacità di credito.
Per quel che concerne l'esistenza di plusvalenze latenti, certificate da perizie effettuate da un professionista iscritto in apposito albo, si reputa, come precisato nella medesima circolare 11/E del 2005, che tale circostanza non possa dare luogo, di per sé, al riconoscimento della congruità del patrimonio sociale rispetto all'indebitamento contratto dalla società, prescindendo da una valutazione complessiva degli elementi patrimoniali che concorrono alla determinazione del patrimonio sociale secondo le modalità specificate nella predetta circolare.
Nella eventuale sede di accertamento, gli uffici dell'Agenzia valuteranno, anche sulla base della suddetta documentazione, l'effettiva capacità di credito del contribuente mediante l'esame del patrimonio sociale, come sopra inteso, qualora il contribuente stesso abbia ritenuto di potersi avvalere dell'esimente di cui all'articolo 98, comma 2, lettera b), del TUIR.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello, è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.