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Risoluzione Agenzia Entrate n. 114 del 08.08.2005
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Istanza di Interpello - Art. 28, secondo comma, DPR 29 settembre 1973, n. 600 - Ritenute su contributi per abbattimento degli interessi su mutui e su contributi sulla somma mutuata - Provincia Autonoma di Trento
Risoluzione Agenzia Entrate n. 114 del 08.08.2005QUESITO
La Provincia Autonoma di Trento, nell'ambito del settore dell'edilizia abitativa agevolata, concede, tra l'altro, le seguenti tipologie di contributo:
1) contributo annuo variabile "per l'abbattimento degli interessi sui mutui a tasso variabile che gli interessati intendono contrarre con istituti di credito convenzionati con la Provincia", ai sensi dell'art. 38, comma 2, della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21;
2) "contributo sulla somma mutuata in misura pari a quello determinato per ogni singolo intervento per il corrispondente periodo di ammortamento", da corrispondere nel periodo compreso tra la data di stipula del contratto definitivo di mutuo e la data di entrata in ammortamento, ai sensi dell'art. 81, comma 1, della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.
L'erogazione di entrambe le tipologie di contributi, concessi a favore di cooperative edilizie, è disposta direttamente agli istituti mutuanti, per espressa previsione sia dell'art. 38, comma 8, della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, in cui è stabilito che "l'erogazione dei contributi variabili è disposta direttamente agli istituti mutuanti da parte della Giunta provinciale", sia dell'art. 81, comma 2, della citata legge provinciale che, relativamente al contributo sulla somma mutuata di cui al punto 2), ne sancisce la corresponsione "direttamente all'istituto mutuante previa presentazione da parte dell'istituto stesso della documentazione stabilita dalla Giunta provinciale".
L'istante chiede se detti contributi, corrisposti direttamente agli istituti di credito, debbano essere assoggettati alla ritenuta alla fonte di cui all'art. 28, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
La Provincia Autonoma di Trento ritiene che entrambe le tipologie di contributi oggetto dell'istanza di interpello, corrisposti a beneficio di cooperative edilizie, non debbano essere assoggettate alla ritenuta prevista dall'art. 28, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973 citato, atteso che gli stessi sono erogati direttamente agli istituti di credito presso i quali vengono accesi i mutui e, di conseguenza, l'applicazione della ritenuta inciderebbe, di fatto, sull'economia degli istituti che, pur essendo titolari degli interessi, non sono, tuttavia, destinatari finali del contributo.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 28, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 dispone che: "Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali".
L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 193/E del 17 giugno 2002, ha delineato l'ambito di applicazione della norma citata, sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto quello oggettivo, precisando, per quanto concerne il primo aspetto, che per imprese destinatarie del contributo devono intendersi anche soggetti che, pur non rivestendo la qualifica di imprenditore, hanno conseguito redditi di natura commerciale o la cui determinazione ha luogo sulla base delle disposizioni disciplinanti il reddito d'impresa.
Per quanto concerne l'ambito oggettivo di applicazione della norma in esame, la citata risoluzione n. 193/E del 2002 ha chiarito che la ritenuta di cui all'art. 28, secondo comma, del DPR n. 600 si applica a qualunque forma di contributo, con la sola esclusione di quelli destinati all'acquisto di beni strumentali.
La medesima risoluzione ha, quindi, ricondotto nell'ambito applicativo del citato art. 28, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973 i contributi in conto interessi concessi in forza di specifiche disposizioni agevolative, anche se relativi all'acquisto di beni strumentali.
Riguardo alla problematica ora prospettata dell'interpellante, relativa all'applicabilità della medesima ritenuta ai contributi corrisposti direttamente agli istituti di credito presso i quali vengono accesi i mutui e non alle imprese di fatto agevolate, si richiama la risoluzione n. 92/E del 28 luglio 1998, concernente l'assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del quattro per cento dei contributi corrisposti dall'Artigiancassa S.p.A. ad imprese artigiane, che fornisce chiarimenti in merito al trattamento tributario di alcune tipologie di contributi in conto interessi concessi in base a legge regionale, corrisposti non alle imprese artigiane beneficiarie "ma direttamente alle banche che effettuano i finanziamenti agevolati".
Nel chiarire il trattamento tributario dei predetti finanziamenti agevolati, la risoluzione in esame si sofferma, in particolare, sull'individuazione del soggetto tenuto ad effettuare la ritenuta, chiarendo che l'Artigiancassa S.p.A., in qualità di ente erogatore del contributo, deve "porre in essere tutti gli adempimenti di carattere fiscale in ordine all'applicazione ed al versamento del prelievo alla fonte del 4 per cento ed al rilascio della relativa certificazione".
La questione a base della specifica pronuncia in argomento concerneva la possibilità di trasferire alle banche l'obbligo di effettuare la ritenuta alla fonte del quattro per cento. La risoluzione n. 92/E, pur muovendo da una prospettazione della problematica fiscale diversa da quella oggetto dell'istanza di interpello in esame, riconosce, in sostanza, in capo all'ente gestore dei fondi pubblici l'obbligo di applicare il prelievo alla fonte di cui all'art. 28, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973.
La risoluzione in argomento evidenzia l'estraneità degli istituti di credito nell'attività di gestione dei fondi, presupponendo il carattere di intermediari degli stessi istituti fra ente gestore e soggetto beneficiario effettivo del contributo.
Sia sotto il profilo economico sia sotto l'aspetto fiscale, il contributo rileva, quindi, non in capo agli istituti di credito ma all'effettivo destinatario, sul quale soltanto può conseguentemente gravare l'onere di anticipare l'imposizione per mezzo della ritenuta d'acconto.
Quanto sopra precisato, si ritiene che i contributi corrisposti dalla Provincia Autonoma di Trento alle cooperative edilizie, erogati attraverso gli istituti bancari, devono essere assoggettati alla ritenuta prevista dall'art. 28, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973, da applicarsi nei confronti delle citate cooperative, nella loro qualità di beneficiarie dei contributi.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione ......, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.