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Risoluzione Agenzia Entrate n. 117 del 08/08/2005
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Aliquota IVA per autovetture destinate ai disabili
Risoluzione Agenzia Entrate n. 117 del 08/08/2005Con nota del ......, l'Unione nazionale .....- ha chiesto di conoscere, ai sensi della circolare 18 maggio 2000, n. 99, recante la disciplina dell'interpello generico dei contribuenti e della consulenza giuridica, il corretto trattamento applicabile, ai fini IVA, alle vendite di veicoli effettuate in favore dei disabili o dei loro familiari.
In particolare, l'istante ha chiesto di conoscere se l'agevolazione di cui al n. 31) della tabella A - Parte II - allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che dispone, fra l'altro, l'applicazione dell'aliquota IVA al 4 per cento per l'acquisto di autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti a detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, si renda applicabile solo per l'autovettura c.d. "base", ovvero si applichi anche agli accessori venduti unitamente al veicolo (c.d. "optionals").PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Al riguardo si fa presente in proposito che l'aliquota Iva agevolata per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ad invalidi per ridotte o impedite capacità motorie, anche se prodotti in serie, è stata introdotta, nel nostro ordinamento tributario, dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97.
Inizialmente l'agevolazione spettava esclusivamente ai disabili muniti di patente speciale.
Successivamente, con l'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la predetta agevolazione veniva estesa anche agli invalidi, aventi le medesime minorazioni fisiche, ancorché non muniti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico.
L'ambito agevolativo veniva ulteriormente ampliato con l'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in maniera da ricomprendere anche quei soggetti con handicap psichici o mentali di gravità tale da comportare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed agli invalidi con gravi limitazioni delle capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento, o meno, del veicolo.
Infine, con l'articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la predetta agevolazione veniva trasfusa nel numero 31) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento.
Con la circolare 11 maggio 2001, n. 46, la scrivente ha precisato come la fruibilità delle agevolazioni fiscali in argomento, per quei soggetti per i quali le patologie, da cui risultino affetti, non determinino la necessità di apportare ai veicoli adattamenti funzionali, fosse subordinata alla preventiva certificazione della Commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestante lo stato di "grave limitazione della capacità di deambulazione".
Diversamente, per quei soggetti portatori di handicap che, se pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non venivano dichiarati portatori di "gravi limitazioni della capacità di deambulazione" da parte di una delle commissioni mediche competenti, l'adattamento funzionale dei veicoli rimaneva, in ogni caso, un elemento essenziale ai fini del riconoscimento delle agevolazioni in esame.
Prescindendo dalle modalità di fruizione dell'agevolazione, già ampiamente illustrate nella citata circolare n. 46 del 2001, preme rilevare come le ripetute pronunce della scrivente, volte alla precisa individuazione dell'ambito applicativo dell'agevolazione in esame - circolari n. 186, 46 e 58, rispettivamente del 15/7/1998, 11/5/2001 e 18/6/2001 - non abbiano esaurito la complessità delle fattispecie cui si rende applicabile l'aliquota del 4 per cento.
In particolare, l'istante solleva perplessità permangono, tra l'altro, in ordine all'applicazione dell'aliquota agevolata anche con riferimento ai c.d. optional delle autovetture, intendendosi per tali quegli elementi che vengono aggiunti - in generale su determinazione dell'acquirente - al modello c.d. base e che comportano una maggiorazione del prezzo dell'autovettura.
Al riguardo la scrivente ritiene che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 4 per cento, non possa essere introdotta alcuna differenziazione basata sulle caratteristiche oggettive del modello di autovettura acquistabile dal portatore di handicap, atteso che la norma, la quale prevede la fruizione della detrazione una sola volta in un periodo di quattro anni (salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato), sul piano oggettivo, fatta eccezione, per la cilindrata (2000 c.c. per i motori a benzina e 2800 c.c. per i motori a diesel) non pone alcun limite all'agevolazione stessa dipendente dalle caratteristiche tecniche del modello.
In altri termini l'optional acquistato contestualmente all'autovettura è parte integrante della stessa e, conseguentemente, fruisce dell'applicazione della medesima aliquota IVA.
La soluzione adottata sembra rispondere meglio anche a criteri di ordine pratico attesa l'oggettiva difficoltà circa l'individuazione dei modelli qualificabili come "base" che, come noto, variano a seconda dell'azienda produttrice ovvero, come in certi casi, del modello di autovettura prescelto.
La presente risposta viene fornita esclusivamente nell'ambito della generale attività di consulenza giuridica regolamentata dalla circolare ministeriale 18 maggio 2000, n. 99.