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Risoluzione Agenzia Entrate n. 118 del 12.08.2005
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Istanza di Interpello - XY S.p.a- Articolo 51, comma 2, lett. g) del Tuir
Risoluzione Agenzia Entrate n. 118 del 12.08.2005Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art.51 comma 2 del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente
QUESITO
La Società XY S.p.a., con sede legale in ........, appartenente al gruppo X, è interamente, anche se indirettamente, controllata dalla XX (società capogruppo), fiscalmente residente nei Paesi Bassi e quotata nel mercato regolamentato di ....
La XY S.p.a. e le altre società del gruppo X residenti in Italia, hanno istituito nell'anno 2000 un piano di azionariato a favore della generalità dei dipendenti delle stesse società. In attuazione di questo piano sono state distribuite nel 2001, 2002 e 2003 azioni della XX per un valore non superiore per ciascun dipendente a 2.065,83 Euro per periodo d'imposta.
Nell'anno 2001 veniva siglato un accordo transattivo tra il Gruppo X, il Gruppo JJ ed il Gruppo ZZ in base al quale quest'ultimo si impegnava ad acquistare, mediante offerta pubblica d'acquisto, tutte le azioni del Gruppo X in circolazione. In ottemperanza dell'obbligazione così assunta, il Gruppo ZZ ha proceduto all'acquisto sul mercato delle azioni della XX che le sono state offerte in vendita, rappresentanti la quasi totalità delle azioni della società stessa.
In esito a tale acquisto, le azioni della XX sono attualmente detenute, anche indirettamente, per una percentuale eccedente il 95 per cento, dalla ZT, società residente fiscalmente in........, e, per il residuo, da soggetti terzi, nonché da quei lavoratori dipendenti destinatari del piano di azionariato predetto.
La ZT, in quanto titolare di almeno il 95 per cento del capitale della XX, è legittimata, ai sensi della sez. 2:92a del codice civile olandese, a chiedere giudizialmente il trasferimento coattivo delle azioni rappresentative della residua percentuale del capitale (c.d. squeeze out).
In particolare, secondo tale disposizione, chi possiede almeno il 95 per cento del capitale di una società per azioni quotata può fare istanza alla Business Chamber della Corte d'Appello di Amsterdam, per ottenere il trasferimento delle azioni residue secondo una procedura assimilabile a quella prevista dall'art. 111 del nostro T.U.I.F. (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria).
L'Autorità olandese, nel caso in cui ritenga che sussistano i presupposti per accogliere l'istanza, dopo aver fissato il prezzo delle azioni, avvalendosi eventualmente di uno o tre specialisti per determinarlo, ordina all'acquirente di pagare il prezzo prefissato ai relativi proprietari, dietro consegna delle azioni libere da vincoli.
La ZT, al fine di razionalizzare l'assetto proprietario del capitale della XX e di ridurre i costi di gestione della partecipazione stessa, intende, ora, acquisire la totalità delle azioni della XX ancora in circolazione avvalendosi della facoltà concessagli dalla sez. 2:92a del codice civile olandese.
Ciò premesso, la XY S.p.a., nella sua qualità di datore di lavoro ed obbligata ad effettuare le ritenute alla fonte, chiede di sapere da questa Amministrazione se, qualora la ZT ottenesse dalle Autorità pubbliche olandesi il trasferimento coattivo delle residue azioni della XX ed in particolare di quelle assegnate gratuitamente ai dipendenti della XY S.p.a, il valore di tali azioni concorrerebbe o meno alla formazione del reddito imponibile IRPEF dei dipendenti. Ciò in quanto, verrebbe realizzata, in sostanza, una cessione delle azioni da parte degli stessi dipendenti, che comporterebbe ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera g) del T.U.I.R., se effettuata entro tre anni dall'assegnazione delle azioni, la ripresa a tassazione dei valori non assoggettati ad imposta in sede di percezione.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Ad avviso della Società istante, il trasferimento alla ZT delle azioni assegnate ai dipendenti delle società del Gruppo X sulla base del piano di azionariato, non comporterebbe l'obbligo di assoggettare a tassazione ai fini IRPEF, come reddito di lavoro dipendente, il valore delle azioni a suo tempo escluso da tassazione ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera g) del T.U.I.R.. Per tale motivo, non dovrebbe essere applicata la ritenuta alla fonte da parte della XY S.p.a. In sostanza l'interpellante ritiene che la richiamata norma del TUIR, laddove subordina l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle azioni assegnate ai dipendenti alla condizione che le azioni medesime "non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione", si riferisca esclusivamente ad ipotesi di cessioni volontarie e non prenda, invece, in considerazione ipotesi di cessioni ex lege non riconducibili alla volontà dei soggetti interessati.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera g) del Tuir, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, per un importo che non può superare complessivamente nel periodo d'imposta Euro 2.056,83.
La disposizione si applica non solo alle azioni emesse dalla società con cui il dipendente intrattiene il rapporto di lavoro, ma anche a quelle emesse dalle altre società del gruppo (v. art. 51, comma 2-bis, Tuir). Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, è richiesto che le azioni non siano riacquistate da parte della società emittente o del datore di lavoro o comunque non siano cedute per almeno tre anni. Qualora le azioni siano cedute prima del termine del triennio, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione, quale compenso in natura di lavoro dipendente. Un analogo recupero a tassazione è previsto nel caso di riacquisto da parte del datore di lavoro e della società emittente a prescindere dal periodo di possesso.
Il recupero a tassazione dell'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione deve essere effettuato dallo stesso datore di lavoro anche se i compensi sono corrisposti da soggetti terzi.
Al fine di procedere ad un corretto inquadramento giuridico della questione sottoposta dall'interpellante, è opportuno richiamare le finalità della norma agevolativa.
Il vincolo temporale imposto al dipendente in ordine alla titolarità delle azioni consente di escludere che l'operazione di azionariato popolare sia realizzata al solo fine di sottrarre a tassazione progressiva IRPEF una parte di ciò che, in realtà, è retribuzione. Al tempo stesso, tale condizione consolida l'interesse al buon andamento dell'azienda rafforzando le finalità principali sottese ai piani di azionariato. Inoltre, la previsione che le azioni non possano essere cedute al datore di lavoro o alla società emittente tende a contrastare eventuali accordi tra le parti che in alcuni casi snaturerebbero le finalità dell'agevolazione in quanto garantirebbero al dipendente la possibilità di vendere le azioni anche in presenza di un andamento negativo della società.
Le condizioni ed i termini richiamati si pongono, quindi, in funzione antielusiva, così come, del resto, risulta dalla relazione al D.Lgs. n. 505 del 1999 che l'ha introdotta.
Nel caso di specie, il trasferimento ex lege delle azioni in possesso dei dipendenti della XY S.p.a, proprio perché avviene in forma obbligatoria, non lascia alcun margine di scelta agli stessi e, quindi, sembrerebbe scongiurare una qualche finalità elusiva dell'operazione. Nel caso esaminato, infatti, ai dipendenti della XY S.p.a non è riconosciuta la facoltà di monetizzare liberamente il valore delle azioni, poiché non solo il trasferimento delle azioni, ma anche la fissazione del prezzo e del tempo di tale trasferimento non è riconducibile alla loro volontà ma a quella della legge.
La ratio dell'istituto previsto dalla sez. 2:92a del codice civile olandese c.d. "squeeze out" (del tutto simile a quello disciplinato dall'articolo 111 del nostro T.U.I.F.) è, infatti, quella di tutelare il socio di maggioranza evitandogli di rimanere vincolato a minime minoranze e a penetranti controlli pubblici non più giustificati dalla scarsità dei titoli rimasti sul mercato (questo istituto è considerato, dalla dottrina prevalente, alla stregua di un fenomeno latu sensu espropriativo).
I lavoratori della XY S.p.a detentori delle azioni della XX, infatti, subirebbero le conseguenze di un operazione finanziaria, nell'ambito della quale non vige la libera contrattazione delle parti, ma prevale l'esercizio di un diritto unilaterale di acquisto e quindi meramente potestativo da parte del socio di maggioranza.
Ciò considerato, non si rinviene nel caso in questione una condotta strumentale ad una finalità elusiva perché nessuna altra opportunità si profila per i dipendenti.
Pertanto, si ritiene di condividere la soluzione prospettata dall'interpellante e, quindi, che il valore delle azioni assegnate gratuitamente ai dipendenti non debba essere assoggettato a tassazione agli effetti IRPEF come reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del Tuir, qualora la ZT dovesse ottenere il trasferimento ex lege di tali azioni ai sensi della sez.2:92a del codice civile olandese, anche prima del decorso dei tre anni dalla data di assegnazione.