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Risoluzione Agenzia Entrate n. 120 del 12.08.2005
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Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. XX SPA - Articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133
Risoluzione Agenzia Entrate n. 120 del 12.08.2005Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'istante, XX s.p.a. (di seguito, "la Società"), è la capogruppo del gruppo bancario XX (di seguito, "il Gruppo"). Nell'ambito del Gruppo è allo studio un'operazione di riorganizzazione del patrimonio immobiliare per la valorizzazione del patrimonio stesso e per l'efficientamento della sua gestione.
In base a tale progetto, in una prima fase, talune società del Gruppo (di seguito, "le Banche") concentreranno i rispettivi rami di azienda di gestione immobiliare in un veicolo di nuova costituzione interamente posseduto dalle medesime (di seguito, "XY").
Detti rami di azienda contengono immobili con natura prevalentemente strumentale e strutture adibite ai servizi di gestione immobiliare e tutti gli inerenti rapporti attivi e passivi, compresi i contratti di locazione relativi agli immobili strumentali non di proprietà delle Banche.
Nella seconda fase dell'operazione, una parte consistente degli immobili saranno conferiti in un fondo comune di investimento immobiliare (di seguito, "il Fondo"), le cui quote saranno progressivamente collocate sul mercato. Detto Fondo sarà costituito e gestito da una società di gestione del risparmio, appositamente costituita all'interno del Gruppo (di seguito, "la SGR") nei confronti della quale XY svolgerà servizi ausiliari di gestione immobiliare, a valere sul patrimonio separato del Fondo medesimo, a prezzi di mercato.
Inoltre, è stato evidenziato che gli immobili conferiti al Fondo continueranno ad essere utilizzati dalle banche, compresa la Società, alle quali verranno concessi in locazione a prezzi di mercato da parte del Fondo medesimo.
Ciò premesso, la Società chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di applicare il regime di esenzione ai fini dell'IVA indicato dall'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in relazione:
1. all'attività di locazione immobiliare effettuata dalla SGR, a valere sul patrimonio separato del Fondo, in favore delle Banche;
2. ai servizi ausiliari di gestione immobiliare resi dal XY alla SGR, sempre a valere sul patrimonio del Fondo.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'INTERPELLANTE
L'interpellante ritiene che il requisito soggettivo richiesto dall'articolo 6 della legge n. 133 del 1999 vada verificato esclusivamente in capo alla SGR, ovvero sul soggetto partecipato facente parte del gruppo bancario che pone in essere le operazioni rilevanti ai fini IVA.
La Società sostiene infatti che, a prescindere dalla circostanza che il patrimonio del Fondo sia separato ed autonomo - quindi totalmente distinto da quello della SGR - tutte le operazioni del Fondo, attive e passive, sono, ai fini IVA, imputate ex lege alla SGR ed è pertanto la SGR il contribuente IVA.
Da ciò deriverebbe che la SGR rientra nel perimetro di applicazione dell'articolo 6 sopra citato anche per quanto riguarda le operazioni attive e passive poste in essere per conto del Fondo.
L'istante richiama altresì, a sostegno della propria tesi, la disciplina della liquidazione dell'IVA di gruppo prevista dall'articolo 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In virtù di tale disposizione confluisce nella liquidazione di gruppo l'imposta complessivamente dovuta alla SGR, comprensiva quindi dell'IVA propria e di quelle dei fondi gestiti.
Pertanto, considerato che nell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CE, norma di riferimento per l'articolo 6 della Legge n. 133 del 1999, trova la propria collocazione anche la disciplina della liquidazione dell'IVA di gruppo sopra richiamata, le due discipline (esenzione di gruppo e liquidazione di gruppo) dovrebbero avere lo stesso perimetro di applicazione.
L'esenzione dall'IVA dovrebbe pertanto ritenersi applicabile in relazione a tutte le operazioni attive e passive effettuate da una società di gestione del risparmio, a valere sul patrimonio separato dei fondi immobiliari gestiti, all'interno del gruppo bancario a cui appartiene.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Come noto, l'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, ha introdotto una particolare disciplina di esenzione dall'IVA per le "prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385", che siano effettuate da società appartenenti ad un gruppo bancario, così come definito dall'articolo 60 del decreto sopra specificato nei confronti di altre società appartenenti al gruppo stesso.
La disciplina speciale di esenzione prevista dal citato articolo 6 è finalizzata a favorire il processo di ristrutturazione di gruppi di società che operano in modo prevalente in regime di esenzione IVA e tende a superare gli eventuali ostacoli di natura fiscale che si frappongono ad una più razionale organizzazione imprenditoriale.
Come anche chiarito dalla risoluzione 23 ottobre 2001, n. 164/E, tale disciplina è volta ad evitare che i soggetti legittimati a recuperare solo parzialmente l'imposta a monte, per l'effetto delle limitazioni imposte dal meccanismo pro-rata, subiscano una penalizzazione quando affidino all'esterno la fornitura di servizi ausiliari per l'espletamento della propria attività. In sostanza, la norma intende evitare che i soggetti in questione sopportino il maggior costo conseguente all'indetraibilità, totale o parziale, dell'IVA relativa ai servizi acquisiti, rispetto a quanto si verificherebbe se la prestazione fosse prodotta all'interno della stessa impresa.
La disposizione in esame, in sintesi, subordina la spettanza del regime di esenzione IVA - a beneficio dei servizi resi all'interno del gruppo bancario - al verificarsi congiunto di due presupposti, operanti su due diversi livelli:
1. sotto il profilo soggettivo, l'appartenenza del committente e del prestatore al medesimo soggetto;
2. sotto il profilo oggettivo, la riconducibilità delle prestazioni ad un contesto di attività di carattere ausiliario, rispetto a quella bancaria vera e propria.
Tralasciando, in questa sede, ogni valutazione in ordine alla sussistenza del presupposto oggettivo e, in particolare, alla natura ausiliaria dell'attività in questione, si osserva che, in relazione al primo presupposto, l'istante ha dichiarato di possedere i requisiti soggettivi richiesti dalla norma e, in particolare, di far parte di un gruppo bancario così come identificato dall'articolo 60 del D. Lgs. n. 385 del 1993.
Tenuto conto che il Gruppo nell'operazione in esame istituirà dei nuovi fondi immobiliari, occorrerà stabilire se anche per tali fondi si possa ritenere soddisfatto il requisito soggettivo di appartenenza al medesimo soggetto.
Al riguardo, la scrivente ritiene che il fondo comune di investimento non dà luogo ad un'impresa, bensì ad un patrimonio autonomo e separato, gestito da un soggetto (la società di gestione del risparmio) la cui funzione istituzionale è la gestione professionale del risparmio.
E' necessario altresì tener presente che la disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi, contenuta agli articoli da 5 a 10 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, esclude la sussistenza nei loro confronti dei presupposti applicativi dell'IRES e dell'IRAP, né è prevista una soggettività del fondo ai fini IVA. Infatti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del suddetto decreto-legge è stabilito che la società di gestione è il soggetto passivo ai fini dell'IVA per le operazioni effettuate dai fondi immobiliari da essa istituiti.
Come già chiarito dalla scrivente nella circolare n. 47/E del 8 agosto 2003, la società di gestione, anche se unico soggetto passivo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, in relazione a ciascuno dei fondi immobiliari istituiti, è obbligata a tenere un rigido sistema di separazione contabile: è esclusa la possibilità di confondere le operazioni di pertinenza dei vari fondi gestiti. La società di gestione è tenuta, pertanto, a porre in essere tutti gli adempimenti ai fini IVA, separatamente per sé e per ciascun fondo gestito, istituendo autonomi registri, emettendo fatture con distinte serie di numerazione, effettuando separate registrazioni delle operazioni e delle liquidazioni dell'imposta.
Tuttavia, la società di gestione, in virtù del principio dell'unicità del soggetto passivo dell'imposta, deve presentare un'unica dichiarazione annuale, compilando un unico frontespizio e tanti moduli quante sono le contabilità da essa istituite (ovvero un modulo per proprie operazioni ed un modulo per ciascun fondo).
Da tali considerazioni discende l'impossibilità di considerare i fondi immobiliari costituiti all'interno del Gruppo come società facenti parte del gruppo bancario al quale la stessa SGR appartiene. Per tale motivo, il requisito soggettivo richiesto dalla norma per l'applicabilità dell'esenzione ai fini dell'Iva in tale ipotesi non ricorre.
In mancanza di tale presupposto, i contratti di locazione degli immobili conferiti al Fondo e concessi alle società che fanno parte del gruppo bancario, nonché i servizi ausiliari di gestione immobiliare resi dal XY alla SGR, sono assoggettati ad IVA con aliquota ordinaria. Ciò in quanto il fondo costituisce un patrimonio autonomo gestito da una società del gruppo e lo stesso non può essere considerato un'impresa né, tanto meno, facente parte del gruppo bancario.