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Risoluzione Agenzia Entrate n. 121 del 12.08.2005
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Istanza di interpello - Commissione Tributaria Centrale Imposta di bollo sulle istanze prodotte alla Commissione per ottenere copia in formula esecutiva della decisione
Risoluzione Agenzia Entrate n. 121 del 12.08.2005Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'articolo 3 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, è stato esposto il seguente
QUESITO
La Commissione Tributaria Centrale chiede chiarimenti in merito all'applicabilità dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 3, della tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, alle istanze rivolte alla Commissione stessa dalla parte interessata, tendenti ad ottenere il rilascio di copia delle decisioni munita della particolare formula esecutiva prevista dall'articolo 475 del codice di procedura civile.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Commissione Centrale Tributaria fa presente che "...tra i compiti istituzionali, conserva, a richiesta della parte interessata e qualora ne ricorrano le circostanze (pronuncia definitiva e condanna dell'Amministrazione al pagamento di somme...), la possibilità di munire di formula esecutiva, quale titolo per l'esecuzione forzata, le proprie decisioni (art. 475 e segg. Codice di procedura civile). Previsione questa, come è noto, ora espressamente inserita nel nuovo rito del contenzioso tributario all'art. 69 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
(omissis)
Nella prassi corrente è stato ritenuto che ferma restando la non applicabilità dell'imposta di bollo nelle misure vigenti sulle copie delle pronunce giurisprudenziali emesse, in quanto denominate "decisioni" dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e non "sentenze" come viceversa appellate dal successivo D.Lgs. n. 546 del 1992, vada comunque sottoposta al tributo l'istanza della parte che richiede la decisione munita della particolare formula esecutiva".PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 5 della tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 tra gli atti esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto elenca i "Verbali, decisioni e relative copie delle Commissioni tributarie...".
Il successivo art. 14 della stessa tabella estende l'esenzione alle "Domande per ottenere certificati ed altri atti o documenti esenti da imposta di bollo...".
Il Ministero delle Finanze, in risposta a un quesito relativo al corretto trattamento tributario delle domande prodotte alle segreterie delle Commissioni tributarie per ottenere copia delle decisioni emesse, con Risoluzione 390402 del 30 aprile 1991, ha ritenuto che "... tale esenzione vada riferita alle copie delle decisioni e dei verbali che sono rilasciate nell'ambito del procedimento alle parti in causa; e in tal caso le istanze dirette ad ottenere le copie in esame saranno esenti dal tributo di bollo a norma del successivo art. 14 della menzionata tabella".
In ordine alla fattispecie prospettata dall'istante, preliminarmente va chiarito che il quesito verte sul trattamento fiscale delle istanze volte al rilascio delle copie delle decisioni delle commissioni tributarie "munite della formula esecutiva". L'apposizione della formula esecutiva è il presupposto necessario per attivare il procedimento esecutivo dinanzi al giudice competente. Infatti, ai sensi dell'articolo 479 del c.p.c. "...l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto...".
Al riguardo, si ritiene che le citate disposizioni del d.P.R. 642 del 1972 debbano essere coordinate con quelle disciplinanti il contributo unificato di cui al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
L'articolo 18 del citato testo unico, nell'individuare le fattispecie cui non si applica l'imposta di bollo, in quanto assorbita dal contributo unificato menziona tra l'altro "...gli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato". La stessa norma prosegue prevedendo che "L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali...".
Con circolare n. 70 del 14 agosto 2002 la scrivente, nel trattare il rapporto tra contributo unificato ed imposta di bollo ha precisato, tra l'altro, che:
- gli atti "antecedenti" a quelli del procedimento giurisdizionale sono "gli atti che precedono in senso logico il procedimento stesso";
- gli atti "necessari" sono "gli atti e provvedimenti indispensabili (condicio sine qua non) per l'esistenza di quelli strettamente procedimentali";
- gli atti "funzionali" sono "gli atti e provvedimenti posti in essere in dipendenza o al fine di ottenere un atto o provvedimento del procedimento giurisdizionale, ovvero, più genericamente, in vista degli stessi".
Alla luce di quanto precisato nella richiamata circolare, le copie delle decisione delle commissioni tributarie munite della formula esecutiva sono da considerarsi atti antecedenti, necessari e funzionali al procedimento esecutivo ai quali, come detto, non si applica l'imposta di bollo, per il disposto dell'articolo 18 del d.P.R. 115 del 2002.
Anche le domande volte ad ottenere tali copie "...purché richieste dalle parti processuali" devono ritenersi atti antecedenti e funzionali al processo e pertanto anche a tali domande non si applica l'imposta di bollo.
La scrivente si è espressa nello stesso senso con riferimento all'atto di precetto (cfr. risoluzione n. 161 del 2002).
Il presente parere viene reso ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del Decreto Ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all'istanza di interpello presentata alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dalla Commissione Tributaria Centrale.