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Risoluzione Agenzia Entrate n. 141 del 04.10.2005
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Istanza d'interpello - Articolo 110, commi 3 e 4 del TUIR. Corretto trattamento fiscale dei crediti e debiti in valuta estera
Risoluzione Agenzia Entrate n. 141 del 04.10.2005Con istanza d'interpello concernente il corretto trattamento dal punto di vista fiscale dei crediti e debiti in valuta estera è stato formulato il seguente
Quesito
La XX S.r.l. ha chiesto un parere in merito al corretto trattamento, ai fini della determinazione del reddito imponibile, degli utili su cambi rilevati nel conto economico relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004, anche alla luce delle modifiche apportate all'articolo 110 del TUIR dalle disposizioni contenute nell'articolo 11 del d.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.
Nel bilancio della società sono iscritti crediti e debiti in valuta (a breve ed a medio/lungo termine) che saranno convertiti in moneta di conto al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 2425-bis e nell'articolo 2426 n. 8-bis del codice civile.
Tale valutazione ha comportato delle differenze di cambio attive per un importo totale pari a euro 1.532.299,09 di cui euro 1.524.097,33 relativi ai debiti a medio/lungo termine. La società non ha in essere al 31.12.04 alcun contratto di copertura per rischi su cambi.
La società istante chiede di conoscere se le differenze positive de qua, derivanti dalla conversione in moneta di conto al tasso di cambio a pronti, debbano concorrere alla formazione del reddito di impresa nel periodo d'imposta 2004 ovvero nel periodo d'imposta in cui saranno effettivamente realizzate.Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
A parere dell'istante, da un punto di vista civilistico la conversione al tasso in vigore alla data di riferimento del bilancio riguarda tutte le poste aventi natura monetaria, quali crediti e debiti anche immobilizzati e consolidati.
Secondo il documento n. 1 del 2004 dell'OIC, infatti, il termine "immobilizzazioni" contenuto nell'articolo 2426, comma 1, n. 8-bis, è stato utilizzato per indicare le immobilizzazioni non monetarie, cioè quelle poste diverse da disponibilità di denaro, attività e passività e restanti operazioni in corso che comportano o comporteranno il diritto a incassare o l'obbligo di pagare a date future importi di denaro determinati o determinabili.
Per quanto concerne la valutazione ai fini fiscali delle poste in esame, l'istante ritiene, invece, che il termine "immobilizzazioni" contenuto nell'articolo 110, commi 3 e 4, del TUIR vigente prima delle modifiche introdotte dal d.Lgs. n. 38 del 2005, sia riferito anche ai debiti (intendendo "immobilizzati" i debiti "consolidati").
Ne consegue, sempre a parere dell'istante, che:
- la valutazione civilistica dei debiti a medio-lungo termine al tasso in vigore alla data di riferimento del bilancio, non determini l'emersione di materia imponibile. Ciò, sia in applicazione dell'articolo 110, comma 4, del TUIR, vigente prima delle citate modifiche, sia in virtù della disposizione transitoria contenuta nell'articolo 13, comma 7, del d.Lgs. n. 38 del 2005 che prevede un effetto del decreto "anche per i periodi di imposta antecedenti alla prima applicazione dei principi contabili internazionali per quelle imprese che, in tutto o in parte, abbiano redatto conformemente ad essi le relative dichiarazioni";
- la disposizione appena citata consentirebbe di non dare rilevanza anche alle differenze positive scaturenti dalla valutazione al tasso di cambio a pronti dei crediti e debiti iscritti all'attivo circolante.
In conclusione, la società istante sostiene l'irrilevanza delle differenze su cambi relative a tutti i crediti e debiti in valuta estera a condizione che la dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio chiuso al 31.12.2004 sia redatta conformemente a quanto previsto dagli IAS/IFSR.Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'impostazione civilistica seguita dalla società istante appare corretta.
L'articolo 2426, comma 1, n. 8-bis, del codice civile, come da ultimo modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 28 dicembre 2004 n. 310, prevede che le "attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole".
E' evidente, pertanto, che i debiti a lungo termine non possono rientrare tra le poste immobilizzate ed essere valutati civilisticamente al tasso di cambio "storico". Essi, al pari delle poste dell'attivo circolante (crediti e debiti), daranno luogo a componenti positive di reddito non distribuibili fino all'effettivo realizzo
Da un punto di vista fiscale, tuttavia, la scrivente non condivide la soluzione proposta dall'istante. Come chiarito dalla risoluzione n. 80 del 2005, infatti, i debiti in valuta non possono mai essere considerati iscritti tra le "immobilizzazioni", non potendosi ravvisare tale categoria esclusivamente attraverso un riferimento alla scadenza a lungo termine del medesimo.
Tutte le poste in valuta descritte dalla XX, pertanto, devono essere valutate al tasso di cambio riferito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2004 con rilevanza fiscale delle relative differenze rispetto al cambio "storico".
Alla fattispecie in esame, peraltro, non può applicarsi - per il periodo d'imposta 2004 - la norma contenuta nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, emanato in attuazione alle disposizioni di cui all'art. 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, che reca disciplina delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relative all'applicazione dei principi contabili internazionali.
Tale norma stabilisce che i commi 3 e 4, dell'articolo 110, del TUIR, sono sostituiti dal seguente: "La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi, o di titoli assimilati, non assume rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della data di chiusura dell'esercizio delle attività e delle passività per le quali il rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura siano anch'essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio".
A regime, quindi, le differenze positive e negative su poste in valuta, tra cui si devono sicuramente annoverare sia i debiti che i crediti, anche a medio-lungo termine, non saranno rilevanti. Tuttavia, la disciplina applicabile per il periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2004 deve essere quella allora vigente.
Né può modificare le predette conclusioni il dato testuale della disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 7, del d.Lgs. n. 38 del 2005, sul quale fonda le proprie argomentazioni l'istante in quanto la disposizione in parola deve essere interpretata come relativa alle sole norme introdotte al fine dell'applicazione dei principi contabili internazionali, e non a quelle di modifica dell'articolo 110 del TUIR.
Pertanto, gli utili su cambi rilevati dalla società istante a seguito della valutazione dei crediti e debiti a breve termine e dei debiti a medio-lungo termine in valuta nel bilancio al 31.12.2004, saranno interamente assoggettati a tassazione.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ........., è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.