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Risoluzione Agenzia Entrate n. 147 del 19.10.2005
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Unico 2005 - Società di Capitali: quesiti relativi alla compilazione del modello
Risoluzione Agenzia Entrate n. 147 del 19.10.2005Con riguardo alla compilazione del modello Unico 2005 - Società di Capitali, X, con nota ................., ha formulato quesiti relativi:
1. alla natura, necessaria o eventuale, della compilazione del "Prospetto dei dati per la rettifica dei valori fiscali ex art. 128 del TUIR", quadro RF;
2. alle modalità applicative dell'istituto del trasferimento intragruppo delle eccedenze di imposte sui redditi ex articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 nell'ambito del consolidato nazionale.Quesito n. 1
Il primo quesito è volto a conoscere se sia o meno necessaria la compilazione, nell'ambito del quadro RF del modello di dichiarazione, del "Prospetto dei dati per la rettifica dei valori fiscali ex art. 128 del TUIR" nell'ipotesi in cui non siano state operate svalutazioni (ad esempio, per scelta della partecipante o per assenza di perdite delle partecipate) ovvero esse siano state operate al di fuori dei casi previsti dal citato articolo 128.
Al riguardo, è utile richiamare quanto già illustrato nella circolare 20 dicembre 2004, n. 53/E (paragrafo 9.1.) e nelle Istruzioni per la compilazione del modello Unico 2005 - Società di Capitali, e cioè che il particolare meccanismo del riallineamento previsto dalla disposizione da ultimo menzionata è stato introdotto dal legislatore al fine di evitare che - in sede di redazione della "dichiarazione dei redditi del consolidato" di cui all'articolo 122 del TUIR - il beneficio derivante da precedenti svalutazioni delle partecipazioni, operate a fronte di componenti negativi fiscalmente non deducibili contabilizzati dalla società controllata, si possa duplicare al verificarsi delle condizioni cui risulta subordinata la deducibilità fiscale dei suddetti componenti, mediante la conseguente riduzione del reddito imponibile della società partecipante che ha aderito al regime di consolidamento dei risultati fiscali.
Considerata la ratio della norma, si è del parere che il prospetto in esame deve essere compilato esclusivamente qualora si verifichino i presupposti di cui all'articolo 128 del TUIR, così come specificati dall'articolo 16 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 9 giugno 2004 (decreto d'attuazione del consolidato nazionale).
Ne consegue che non sorge, in capo al contribuente, alcun obbligo di compilazione del "Prospetto dei dati per la rettifica dei valori fiscali ex art. 128 del TUIR" quando:
a) a fronte di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti operati dalle società consolidate non sono state effettuate svalutazioni delle partecipazioni né da parte del soggetto consolidante, né da parte degli altri soggetti richiamati dall'articolo 16, comma 1, lettera a), nn. 1), 2) e 3) del decreto di attuazione;
b) le svalutazioni operate non rientrano tra quelle "...determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti...", ai sensi dell'articolo 128 del TUIR.Quesito n. 2
X chiede chiarimenti in merito alle modalità applicative, nell'ambito del consolidato nazionale, dell'istituto del trasferimento intragruppo delle eccedenze di imposte sui redditi ricevute - da ciascuna società consolidata - ai sensi dell'articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973.
Il quesito, in particolare, è volto a conoscere come debba essere evidenziato, nell'ambito del Modello Unico 2005 - Società di Capitali delle società consolidate, il trasferimento al consolidato delle eccedenze IRPEG (o IRES, a partire dalla dichiarazione 2005 relativa al 2004) ricevute in esercizi precedenti attraverso la particolare procedura di cui al richiamato articolo 43-ter.
Come noto, la rilevazione di tali eccedenze (non proprie, ma di altre società del gruppo) è affidata, nell'ambito del Modello Unico 2005 - Società di Capitali, al rigo RK17 ("Eccedenze (di terzi) risultanti dalla precedente dichiarazione") del quadro RK ("Cessione delle eccedenze dell'IRES nell'ambito del gruppo") il cui importo concorre alla determinazione di quanto indicato nel rigo RK22 ("Eccedenza a credito), e cioè l'ammontare complessivo delle eccedenze d'imposta ricevute ex articolo 43-ter (in anni precedenti o nell'anno a cui si riferisce la dichiarazione) e non ancora utilizzate.
L'importo evidenziato al rigo RK22, a sua volta, deve essere indicato nel quadro RX ("Compensazioni - Rimborsi"), sezione I, al rigo RX4 ("Eccedenza a credito di cui al quadro RK").
La richiesta di chiarimenti nasce dal fatto che nel quadro GN ("Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato") del Modello Unico 2005 - Società di Capitali, la Sezione II ("Utilizzo eccedenze IRPEG/IRES precedente dichiarazione"), che individua l'ammontare delle eccedenze IRES o IRPEG trasferite dalle società consolidate al consolidato, è destinata ad accogliere solo i dati relativi alle eccedenze IRPEG o IRES degli anni precedenti risultanti dalle proprie dichiarazioni individuali, e non anche le eccedenze d'imposta ricevute ai sensi dell'articolo 43-ter.
Atteso che la Sezione III ("Eccedenze di imposta diverse dall'IRPEG/IRES trasferite al consolidato") del quadro GN può essere utilizzata esclusivamente per eccedenze d'imposta diverse dalle imposte sui redditi, l'unico rigo utile per indicare l'importo di eccedenze IRPEG o IRES ricevute nel corso degli esercizi precedenti ai sensi dell'articolo 43-ter risulta, nella Sezione IV ("Dati"), il rigo GN17; tale importo va riportato nel quadro RX, rigo RX4, colonna 5, destinato a dare evidenza delle eccedenze cedute al consolidato.
In tale colonna, per ragioni di coerenza sistematica, potranno quindi essere indicate, analogamente a quanto previsto dalle istruzioni alla colonna 5 del quadro RX per le eccedenze di imposta diverse dall'IRPEG/IRES esposte nel quadro GN - sezione III, anche le eccedenze IRPEG o IRES ricevute nel corso degli esercizi precedenti ai sensi dell'articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 e cedute al consolidato al fine di compensare il debito IRES scaturente dalla "dichiarazione dei redditi del consolidato".
La problematica sin qui esaminata con riferimento alle dichiarazioni dei redditi individuali delle società consolidate si ripropone, come rilevato da X, relativamente alla compilazione del modello "Consolidato nazionale e mondiale 2005" ("CNM").
In proposito, si fa presente che nella compilazione del quadro NX ("Trasferimenti al gruppo") del modello CNM 2005, le eccedenze IRES o IRPEG ricevute negli esercizi precedenti ai sensi dell'articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 e trasferite al consolidato dalle società che partecipano alla tassazione di gruppo debbono essere indicate nella Sezione VIII ("Trasferimenti eccedenze infragruppo") del citato quadro NX, e cioè nella Sezione in cui è previsto che confluiscano naturalmente le eccedenze dell'IRPEG/IRES cedute a norma del comma 2 dell'articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973.
L'ultima questione illustrata da X riguarda le società che abbiano eccedenze pregresse che intendono trasferire ai sensi dell'articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 non già al consolidato, ma ad altri soggetti del gruppo delineato dal comma 4 del medesimo articolo 43-ter (partecipanti o meno alla tassazione consolidata). In particolare, il quesito è volto a conoscere come debba essere evidenziata - nelle dichiarazioni individuali delle società consolidate - la cessione di tali eccedenze ad altri soggetti del gruppo diversi dal consolidante, facenti parte o meno del consolidato.
Ciò in quanto manca, nell'attuale modulistica, un chiaro quadro di riferimento.
Al riguardo, è necessario distinguere il caso in cui le eccedenze d'imposta pregresse siano state a loro volta ricevute ai sensi dell'articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 o se piuttosto esse scaturiscano dalle dichiarazioni precedenti della società che intende cederle.
Per quanto concerne la prima ipotesi (trasferimento di eccedenze pregresse "di terzi"), si sottolinea che la società consolidata che abbia ricevuto nel corso di esercizi precedenti eccedenze d'imposta ai sensi dell'articolo 43-ter potrà trasferire le eccedenze medesime, utilizzando la procedura di cui all'articolo 43-ter citato, esclusivamente a vantaggio del consolidato, restando esclusi tutti gli altri soggetti compresi nel gruppo di cui comma 4 dell'articolo 43-ter (anche se partecipanti al regime di tassazione consolidata).
Ciò in quanto la possibilità (prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto di attuazione) di trasferire, oltre alle eccedenze proprie, anche quelle ricevute da altri soggetti ai sensi dell'articolo 43-ter (come tali non ulteriormente cedibili nel regime ordinario) è ammessa al solo fine della compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante.
Nel secondo caso illustrato (trasferimento di eccedenze pregresse "proprie"), invece, si ritiene che tali cessioni possano essere indicate, nel modello Unico 2005 - Società di Capitali:
- nel quadro GN, Sezione II, rigo GN8, che pertanto accoglierà anche l'eccedenza ceduta a terzi, oltre a quella "...risultante dalla precedente dichiarazione attribuita al consolidato";
- nel quadro RK, Sezione I.