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Risoluzione Agenzia Entrate n. 148 del 19.10.2005
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Istanza d'interpello - Imposta di bollo - formalità da esperire presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) - trascrizione sentenze del Giudice di Pace dirette a modificare la situazione giuridica di un veicolo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 148 del 19.10.2005Con istanza di interpello n........, presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, delle formalità da esperire presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), sulla base di sentenze emesse dal Giudice di Pace dirette a modificare la situazione giuridica di un veicolo, è stato chiesto il parere della scrivente in merito alla questione di seguito rappresentata.
QUESITO
L'XX ha chiesto di conoscere se le richieste di formalità al P.R.A., sulla base di sentenze emesse dal Giudice di Pace - dirette a modificare la situazione giuridica di un veicolo - sono da considerarsi esenti dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 - Istituzione del Giudice di Pace - oppure se tale disposizione normativa non è applicabile per le suddette formalità.
L'articolo 46 sopra citato - come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 - dispone testualmente: "le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni". Tale disposizione, che si raccorda all'articolo 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, prevede l'obbligo di corrispondere il contributo unificato anche per cause e attività conciliative in sede non contenziosa, di competenza del Giudice di Pace, in quanto è stato abolito il limite di valore di euro 1.033,00 precedentemente posto per l'applicazione del contributo stesso.
Poiché l'articolo in oggetto stabilisce che gli atti e i provvedimenti sono soggetti "soltanto al pagamento del contributo unificato", l'interpellante ha chiesto alla scrivente chiarimenti in ordine al trattamento, ai fini dell'imposta di bollo, delle richieste di formalità al P.R.A. da eseguirsi sulla base di sentenza del Giudice di Pace.
Nello specifico, chiede se la nota per la trascrizione al P.R.A. della sentenza, nonché la nota per il rilascio del certificato di proprietà (C.d.P.) aggiornato sono esenti dall'imposta di bollo ex articolo 46 della legge n. 374 del 1991 oppure vadano assoggettati all'imposta ai sensi della Tariffa, Allegato A del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante, in relazione alla fattispecie prospettata, non propone nessuna soluzione interpretativa.RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 stabilisce che "Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni".
Tale disposizione, che si raccorda alla modifica dell'articolo 10 del Testo Unico in materia di spese di giustizia, di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 prevede (per effetto delle modifiche introdotte dalla legge Finanziaria 2005, articolo 1, commi 306 e 308) l'obbligo di corrispondere il contributo unificato anche per cause e attività conciliative in sede non contenziosa, di competenza del Giudice di Pace, essendo stato abolito il limite di valore di euro 1.033,00 precedentemente posto per l'applicazione del contributo stesso.
La disciplina generale del contributo unificato (Testo Unico in materia di spese di giustizia, di cui al d.P.R 30 maggio 2002, n. 115) ha inciso sulla disciplina dell'imposta di bollo, che ha acquisito natura residuale in materia di atti e provvedimenti giudiziari, perché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato.
Come più volte precisato dalla scrivente (circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 70 del 14/08/2002 e n. 21 del 27/02/2002), il contributo unificato comporta la non applicabilità dell'imposta di bollo per " (...) atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo (...). Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti necessari o funzionali" (articolo 18 Testo Unico sulle spese di giustizia).
La stessa circolare n. 70 ha esplicitato il significato da attribuire ai termini "antecedenti, necessari e funzionali" precisando che, ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo legato alla tipologia degli atti, ma è necessario che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale.
Si evidenzia, dunque, che l'ambito generale entro cui opera il contributo unificato è quello del procedimento giurisdizionale.
La formalità di trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico delle sentenze del Giudice di Pace, dirette a modificare la situazione giuridica di un veicolo, nonché le richieste di rilascio del certificato di proprietà (C.d.P.) non rientrano nel procedimento giurisdizionale, né rappresentano atti "... antecedenti necessari o funzionali..." allo stesso procedimento giurisdizionale, in quanto non sono "logicamente rapportabili" al medesimo, né in termini 'funzionali' né tanto meno 'necessari' (circolare n. 70 del 14/08/2002).
Nel caso di specie, infatti, siamo al di fuori del procedimento giurisdizionale e, quindi, della disciplina applicativa del contributo unificato, in quanto l'istanza in questione, presentata dal privato interessato, è volta ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo da parte di un ente pubblico (l'XX) e, quindi, rientrano nell'ambito di un procedimento amministrativo autonomo rispetto a quello giurisdizionale.
Pertanto, le richieste di formalità al P.R.A. sono soggette all'imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'articolo 3 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo d.P.R..
A riguardo si precisa che ai sensi dell'articolo 3 della Tariffa - sopra citato - le istanze dirette "(...) agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo (...)", nonché le "(...) Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione (...) nei registri navale, aeronautico e automobilistico (...)" sono assoggettate all'imposta di bollo nella misura di Euro 14,62 per ogni foglio.
Considerato che l'XX - a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70 - è ricompreso nell'ambito degli enti preposti a servizi di pubblico interesse, di cui alla Tabella IV della legge e che tale ente si colloca tra gli enti pubblici titolari di uffici statali è da ritenere che le richieste in argomento, in quanto dirette ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo, sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo nella misura di Euro 14,62 per ogni foglio.