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Risoluzione Agenzia Entrate n. 154 del 31.10.2005
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Istanza di Interpello - Spese di ricerca e sviluppo - Agevolazione di cui all'articolo 1, comma 1, decreto Legge del 30/9/2003, n. 269
Risoluzione Agenzia Entrate n. 154 del 31.10.2005Con istanza di interpello concernente la corretta applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1, articolo 1 del Decreto Legge del 30/9/2003, n. 269, con riferimento alle spese di ricerca e sviluppo, la XZ S.p.A. ha proposto il seguente
Quesito
La società in oggetto, in qualità di centro di ricerca e sviluppo a beneficio del Gruppo X, svolge nell'ambito della propria struttura italiana, tramite propri dipendenti, attività di ricerca applicata e sviluppo di prodotti innovativi per le telecomunicazioni.
In virtù di apposito "license agreement", i risultati derivanti da detta attività sono attribuiti giuridicamente alla capogruppo americana, X Inc.
La royalty che la società americana corrisponde alla società italiana per lo sfruttamento dei diritti (a prescindere dall'effettivo percepimento di una utilità economica diretta) è pari all'intero ammontare dei costi sostenuti dalla società istante per l'attività di ricerca e sviluppo, aumentato di un margine del 5 per cento, in virtù dell'alea connessa al conseguimento di risultati economicamente rilevanti.
Si chiede se con riferimento a tale tipologia di costi, la società possa fruire dell'agevolazione di cui all'articolo 1, lettera a), del D.L. 269 del 2003, atteso che tali costi vengono successivamente riaddebitati in misura integrale in capo alla capogruppo statunitense.
Si chiede, inoltre, se sia possibile avvalersi dell'agevolazione di cui alla successiva lettera c), dello stesso articolo relativa alle spese sostenute per stage aziendali con riguardo ai compensi corrisposti agli stagisti per le prestazioni da questi svolte.Soluzione prospettata
La società istante ritiene di poter accedere all'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. 269 del 2003, atteso che, ricorrendo i requisiti di tipo soggettivo, oggettivo e temporale richiesti dalla norma ed ulteriormente chiariti con la circolare n. 20 del 10/05/2005, il successivo riaddebito alla casa madre americana dei costi di ricerca e sviluppo, all'interno di un corrispettivo per royalties, non costituisca causa ostativa.
Quanto alle spese sostenute per stage aziendali agevolabili ai sensi della lettera c) del comma 1, dell'articolo 1, del D.L. 269 del 2003, l'istante rileva come la norma non chiarisca in alcun modo a quale tipologia di spese ci si riferisca, mentre la circolare in parola, si limita a riportare tra i costi agevolabili, a titolo esemplificativo, tutta una serie di costi connessi con l'attività formativa svolta a favore dello stagista.
Tuttavia la società ritiene di poter ricomprendere nell'agevolazione anche il compenso erogato, in quanto trattasi di un onere che ben rientra nell'ampia formulazione della norma (spese sostenute per stage aziendali) e che attiene alla sforzo economico complessivo sopportato dalla società istante per inserire tali soggetti nell'ambito della propria realtà aziendale.Parere
Si premette che non rientra nell'oggetto del presente interpello l'esame di fatto in ordine alla congruità dell'ammontare della royalty che la società controllante statunitense corrisponde all'istante ai sensi del comma 7 dell'articolo 110 del TUIR.
Ciò premesso, con riguardo alla fattispecie in esame si osserva quanto segue.
L'articolo 1, comma 1, del D.L. del 30/9/2003, n. 269, riguardante la "Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti", dispone, in aggiunta alla ordinaria deduzione dall'imposizione sul reddito d'impresa, l'esclusione dall'imposizione di un importo pari al 10 per cento dei "costi sostenuti per progetti di ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali" (cui si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nel triennio precedente); nonché l'esclusione dal reddito imponibile dell'ammontare delle "spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi".
Dal tenore letterale della norma, risulta che, il requisito di "iscrivibilità tra le immobilizzazioni immateriali" sia conseguenza del fatto che i relativi costi siano connessi all'investimento in tali attività da parte dell'impresa.
La Circolare del 10/5/2005, n. 20, riguardo all'ambito oggettivo di applicazione della disciplina agevolativa in parola, ribadendo che, per espressa previsione normativa, sono agevolabili i costi di ricerca e sviluppo "iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali", fornisce una classificazione delle tipologie di spese di ricerca e sviluppo distinguendo tra:
- costi per la "ricerca di base", (che non hanno una finalità precisamente definita con riferimento al processo di produzione e sono, pertanto, da considerarsi di utilità generica per l'impresa); - costi per la "ricerca applicata" o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo (direttamente funzionali alla possibilità di realizzare uno specifico progetto);
- costi per lo "sviluppo" (finalizzati all'applicazione dei risultati della ricerca).
Poiché, come chiarito nella circolare in oggetto, soltanto i costi sostenuti per la ricerca applicata e per l'attività di sviluppo sono suscettibili di essere capitalizzati, ne deriva che potranno concorrere alla determinazione dell'importo agevolabile esclusivamente tali categorie di spese.
Tuttavia, nella fattispecie in esame le spese di ricerca e sviluppo sostenute dall'istante, ancorché classificabili come spese di ricerca applicata, non presentano il requisito dell'"iscrivibilità tra le immobilizzazioni immateriali", richiesto dall'articolo 1, comma 1, del D.L. del 30/9/2003, n. 269, ai fini dell'applicazione della disciplina in oggetto. Infatti, affinché i costi di ricerca e sviluppo che attengono a specifici progetti possano essere capitalizzati e, come tali, iscritti nell'attivo patrimoniale del bilancio dell'impresa, non è sufficiente la sola attinenza a specifici progetti, in quanto le spese in parola debbono anche rispondere positivamente ad altre caratteristiche. In particolare l'iscrivibilità di un costo pluriennale o di un bene immateriale è subordinata all'accertamento dell'utilità futura dello stesso.
Tutto ciò premesso, si osserva che, nel caso in esame, gli oneri relativi all'attività di ricerca applicata e sviluppo di prodotti innovativi per le telecomunicazioni vengono sostenuti dalla società istante per il raggiungimento dello scopo sociale, sostanzialmente riconducibile alla "produzione e vendita" di ricerca e sviluppo. Ne deriva che tali costi partecipano "direttamente" alla determinazione del reddito d'impresa come costi di produzione e, pertanto, in quanto tali non possono essere qualificati come investimenti agevolabili.
I costi in oggetto, inoltre, non possono considersi effettivamente sostenuti dall'impresa in quanto gli stessi vengono riaddebitati dalla società istante alla casa madre americana, che anziché svolgere in proprio detti studi e ricerche, li ha commissionati alla XZ S.p.A.
Per i motivi esposti non si ritiene condivisibile la soluzione prospettata dall'istante in relazione alle spese in parola e, pertanto, tali oneri non potranno concorrere alla determinazione dell'importo agevolabile secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 269 del 2003.
Con riguardo, infine, alla possibilità di poter usufruire dell'agevolazione relativa alle spese per gli stage aziendali di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 1 citato, si rende noto che sia la Circolare n. 20 del 2005, che la Relazione illustrativa di accompagnamento al decreto legge stesso hanno chiarito che tra le spese per stage aziendali rientrano anche i compensi erogati agli stagisti.
Pertanto, tali spese potranno usufruire della disciplina agevolativa di cui al decreto legge citato.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione Regionale .........., è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.