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Risoluzione Agenzia Entrate n. 155 del 31.10.2005
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Istanza di Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 155 del 31.10.2005Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 10 del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'interpellante chiede se possa dedurre, ai sensi dell'art.10 comma 1 lett. e), i contributi versati per il riscatto di laurea del coniuge deceduto. A riguardo va premesso che il suddetto pagamento è stato effettuato in un'unica soluzione al fine di poter fruire della pensione di reversibilità.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene deducibili i contributi in questione.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La scrivente concorda con la soluzione prospettata dalla contribuente.
A partire dall'entrata in vigore del d. lgs. 47/2000 l'art. 10, comma 1, lett. e) del Tuir annovera tra gli oneri deducibili i "contributi previdenziali ed assistenziali...versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza."
Sono contributi facoltativi tra gli altri quelli versati per il riscatto del periodo corrispondente alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'art.1 L..341/90 (diploma di laurea, c.d. minilaurea, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca).
Nel caso in esame l'istante versa i contributi alla forma pensionistica alla quale apparteneva il coniuge defunto, non alla "propria".
La scrivente, al riguardo, ritiene che i suddetti contributi siano comunque deducibili in quanto l'istante deve versarli per poter percepire la cosiddetta "pensione ai superstiti" e precisamente la pensione indiretta, ovvero il trattamento pensionistico riconosciuto ai familiari superstiti del lavoratore non pensionato per il quale, al momento del decesso, sussistano i requisiti di assicurazione e di contribuzione per la pensione di inabilità o di vecchiaia.
Dal momento che il versamento dei contributi di riscatto consente di regolarizzare, dal punto di vista assicurativo, periodi lavorativi non coperti da contribuzione sono stati equiparati, dal punto di vista previdenziale a tutti gli effetti, ai contributi obbligatori ai fini sia del diritto alla pensione sia della misura della stessa.
Tanto premesso la scrivente ritiene decisivo, ai fini della soluzione del quesito proposto, il fatto che il versamento effettuato dall'istante si pone in rapporto di causa-effetto con la pensione che lo stesso dovrà percepire, di modo che l'istante di fatto subentra nella posizione previdenziale del coniuge defunto. Per tale motivo si ritiene che il contribuente istante possa dedurre dal proprio reddito i contributi facoltativi in discorso versati all'INPS.
Tale soluzione è del resto confermata con il principio, che sottende la lett. e) del comma 1 dell'art. 10 del TUIR, della deducibilità attuale di quegli oneri che nei tempi legalmente stabiliti daranno diritto a prestazioni economiche imponibili.
La presente risposta, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale .............., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.