-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 156 del 11.11.2005
-
Istanza di Interpello - Applicazione aliquota IVA agevolata, prevista dal n.33 della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 156 del 11.11.2005Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'aliquota IVA, prevista dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società Z s.r.l. (di seguito, in breve la società) svolge l'attività di commercio all'ingrosso di diversi prodotti medicali, tra cui:
XY;
XYN;
XYC;
XP;
XYO;
XYT;
XYB;
XYE.
Trattasi, nello specifico, di nastri in fibra di vetro impiegati nel settore odontoiatrico per la realizzazione di dispositivi di bloccaggio (splint) su denti mobili o lussati a causa di malattie parodontiche o di traumi, al fine di ridurre la mobilità dei denti.
I nastri in fibra sono, inoltre, utilizzati in campo odontotecnico per realizzare ponti in fibra di vetro e composito, armature per protesi acriliche (ponti o corone) e per rinforzare zone protesiche particolarmente soggette a fratture.
Tanto premesso, l'istante chiede se, avuto riguardo delle caratteristiche intrinseche dei prodotti sopradescritti, possa applicarsi sulle relative cessioni l'aliquota IVA ridotta del 4% ai sensi del n. 33 della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, riferita a "parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati..." ad oggetti e apparecchi di protesi dentaria (n. 30 della medesima Tabella).SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che ai prodotti sopraelencati si renda applicabile l'aliquota IVA del 4% prevista dal n. 33) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
La società richiama, a supporto della propria tesi, la risoluzione n. 282 del 13 agosto 2002, nella quale sarebbe stata riconosciuta l'applicabilità dell'aliquota IVA del 4% alle "leghe metalliche nobili per odontoiatria" in ragione della loro inequivocabile destinazione sanitaria.
Il medesimo trattamento fiscale dovrebbe pertanto, a parere dell'interpellante, essere esteso anche ai prodotti in esame in quanto i medesimi, una volta immessi in commercio, hanno come specifica destinazione sanitaria l'utilizzo in odontoiatria protesica.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il punto n. 33 della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 prevede l'applicazione dell'IVA nella misura del 4% a "parti, pezzi staccati e accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti nn. 30, 31 e 32" della medesima tabella, tra cui sono ricompresi anche gli oggetti e gli apparecchi di protesi dentaria.
La risoluzione n. 282 del 2002, inoltre, ha riconosciuto l'aliquota IVA ridotta alle cessioni di leghe metalliche nobili per odontoiatria in considerazione dell'esclusivo vincolo giuridico di destinazione, vale a dire del loro impiego in ambito odontoiatrico per la realizzazione di protesi dentarie.
Ciò posto, con riferimento al caso di specie, al fine di stabilire il corretto inquadramento merceologico dei prodotti in esame, è stato chiesto ed acquisito il parere dell'Agenzia delle Dogane, la quale con nota n. 3632 del 25 ottobre 2005 ha rilevato che i beni in questione, costituiti principalmente da bende e nastri realizzati con fibra di vetro silanizzati a più strati, sono impiegati in odontoiatria per la realizzazione e la rifinitura di protesi dentarie, nonché per il recupero e la riparazione di crepe e fratture delle protesi stesse.
Nella nota in commento viene, altresì, chiarito che "la presentazione dei prodotti in confezione originale dedicata e munita delle specifiche istruzioni per l'uso, li fa ritenere inequivocabilmente destinati all'impiego nella fabbricazione di protesi dentarie identiche a quelle tradizionali in leghe metalliche".
In considerazione delle caratteristiche intrinseche evidenziate, l'Agenzia delle Dogane ritiene, pertanto, che i suddetti prodotti, per analogia agli oggetti e agli apparecchi di protesi dentaria, siano necessariamente classificabili al codice NC 90212900 della vigente Tariffa doganale, posizione corrispondente alla voce 9019 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987.
Tenuto conto, altresì, che tali prodotti sono riconducibili, più in generale, a "parti, pezzi staccati e accessori" destinati in via esclusiva alla realizzazione di apparecchi di protesi dentaria ai sensi dei punti n. 30 e 33 della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, è da ritenersi che alla loro commercializzazione si renda applicabile l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4%.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale .................., è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.